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Rifornimento gasolio auto fuori del territorio nazionale

Per l’acquisto di carburante effettuato nell’Unione europea o fuori Ue, da soggetti IVA nazionali, è esclusa la detrazione dell’imposta in Italia, a prescindere dalle modalità di pagamento utilizzate (contanti o strumenti “tracciabili”). 

Quando il rifornimento è effettuato al di fuori del territorio nazionale. 

Per quanto riguarda l’IVA, le cessioni/acquisti di carburante che avvengono al di fuori del territorio dello Stato non sono rilevanti agli effetti IVA e, dunque, non rientrano nelle disposizioni IVA di cui al DPR 633/72.

La disciplina relativa alla tracciabilità dei mezzi di pagamento per l’acquisto di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano, ecc.), da considerare ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo di acquisto, di per sé non prevede limitazioni di carattere territoriale.

Il requisito di territorialità IVA dell’operazione è soddisfatto nel luogo ove avviene materialmente la cessione o acquisto del carburante (art. 7-bis comma 1 del DPR 633/72).

Ne consegue che, per l’acquisto di carburante effettuato in altri Stati dell’Unione europea ovvero al di fuori della Ue, da parte di soggetti IVA nazionali, è esclusa la detrazione dell’imposta in Italia, a prescindere dalle modalità di pagamento utilizzate (contanti o strumenti “tracciabili”). 

Preclusa la detrazione dell’imposta in Italia

L’imposta assolta in altri Stati Ue da parte di soggetti IVA italiani può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38-bis1 del DPR 633/72, mediante istanza all’Agenzia delle Entrate; per l’imposta assolta in specifici Stati extra Ue (Svizzera, Norvegia, Israele) il rimborso è disciplinato ai sensi dell’art. 38-ter del DPR 633/72.

Pertanto se si rinuncia alla effettuazione della pratica per il rimborso l’importo dell’IVA è un costo NON deducibile, da unire al 80%  (nel caso del limite ordinario) del costo del carburante.

Intrastat

Per il carburante acquistato all’estero, in quanto operazione “interna” allo Stato Ue dove è avvenuta la cessione, non è richiesta la compilazione degli elenchi INTRASTAT nemmeno ai fini statistici.

Deduzione del costo

Con riferimento all’inerenza, Assonime (circ. n. 60/97) ha precisato che la deducibilità parziale, del 20% del costo, prevista per i veicoli introduce una presunzione assoluta in base alla quale i veicoli si considerano “in ogni caso adibiti promiscuamente all’attività d’impresa e, in quanto tali, solo parzialmente inerenti alla produzione”, di conseguenza, se i veicoli sono estranei all’attività d’impresa dovrebbe escludersi anche la deducibilità parziale.

Pertanto, il costo relativo al carburante acquistato all’estero risulta deducibile ai fini delle imposte dirette, a prescindere del luogo in cui avviene il rifornimento, a condizione che sia relativo a un veicolo utilizzato nell’attività d’impresa o professionale (nei summenzionati limiti previsti dall’art. 164 del TUIR).

Sulla base di questa impostazione, resta fermo il limite ordinario del 20% per quanto concerne gli autoveicoli destinati ad altri utilizzi aziendali (elevato all’80% per gli agenti e rappresentanti di commercio), nonché il limite del 70% per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

L’importo dell’ IVA esposta, se si rinuncia alla effettuazione della pratica per il rimborso l’importo dell’IVA, è un costo non deducibile, da unire al 80%  (nel caso del limite ordinario) del costo del carburante

 

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