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Coadiutore familiare, parente o affine entro il terzo grado del titolare o socio

Non soggetto ad Inps la collaborazione a titolo gratuito, occasionale, senza un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nell’organizzazione aziendale, in assenza di una presenza costante ne dell’osservanza di un orario predefinito,

Coadiutore familiare, parente o affine entro il terzo grado del titolare o socio che partecipa al lavoro aziendale.

INPS - Collaborazioni familiari INPS

Non nasce la necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell'Inps, se la collaborazione è a titolo gratuito, meramente occasionale, senza carattere di abitualità e prevalenza, senza un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nell’organizzazione aziendale, in assenza di una presenza costante ne dell’osservanza di un orario predefinito,

Ministero del Lavoro circolari n.10478 del 10 giugno  2013; n. 14184 del 5 agosto 2013; Nota  INL n. 50/2018.

 

La prestazione è da considerarsi sempre “occasionale”  in presenza delle seguenti situazioni, e  non rileva che la stessa venga svolta  nei locali dell'azienda in presenza o meno del titolare:

 

1) prestazioni rese da familiare pensionato  (non importa se di invalidità, anzianità o vecchiaia);

2) prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro ;

3) prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'anno solare  ovvero pari ad ore 720/anno.

 

Nota: come stabilito dalla circolare del Ministero del Lavoro  i 90 giorni possono essere formati anche da giornate con più di 8 ore giornaliere di lavoro  ovvero, in caso di  prestazione inferiore alle 8 ore, il limite dei 90 giorni potrebbe essere superato  in quanto non si  sarebbe ecceduto  il requisito  delle 720 ore lavorative.

 

Riepilogando,  il datore di lavoro, al fine di evitare problemi, deve tenere in considerazione i seguenti aspetti:

a) lavoro prestato da familiari pensionati: il caso  è riconducibile alle  “collaborazioni occasionali morali affettive “caratterizzate da un limitato e occasionale impegno lavorativo (le prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, sono pertanto occasionali e gratuite e non richiedono  l'iscrizione nella gestione assicurativa INPS di competenza ovvero non sono riconducibili  alla fattispecie della subordinazione).

 

b) lavoro prestato da familiari con altro lavoro full time: in tali casi il Ministero del Lavoro equipara al caso precedente le prestazioni effettuate da familiari con altro lavoro  “full time“ ritenendo la prestazione “occasionale “ .

 

c) lavoro prestato da familiari con altro lavoro: in caso di ispezione andrà dimostrata la “sussistenza dell'occasionalità” con idonea documentazione probatoria  anche se è onere dell'ispettore provare che non si tratta di una prestazione occasionale (sono fatte salve secondo il Ministero le  prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'anno solare  ovvero 720  ore /anno).

 

In questi casi l'azienda in caso di ispezione, non deve  dimostrare l'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente o comunque soggetto ad iscrizione INPS.

 

I segnali per identificare la soggezione ad INPS del coadiutore familiare sono:

  • la presenza costante; 
  • l’osservanza di un orario coincidente  con l’apertura al pubblico dell’attività;
  • il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa, dell’apporto della prestazione resa dal familiare;
  • la corresponsione di un compenso a cadenze fisse maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e variabili esigenze di vita.

 

INAIL - Collaborazioni familiari e assicurazione INAIL

 

In materia di INAIL la regola generale prevede l’iscrizione ed il pagamento del  premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari , occupati anche se occupati in via “occasionale“.

Tuttavia , secondo il Ministero del Lavoro , per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le stesse non siano “ricorrenti”, ovvero  se la  prestazione sia resa “una/due volte nell’arco dello stesso mese”, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano “superiori a 10 giornate lavorative”.

 

 

Accordo di collaborazione quale coadiutore familiare.

 

Il sottoscritto Nome e Cognome, familiare entro il terzo grado del titolare dell’azienda Alfa beta gamma di Nome e Cognome, comunica, al fine dell’iscrizione all’INAIL, la volontà di dare supporto al familiare nella sua attività d’impresa presso la sede in Paese (provincia) via …………, a titolo totalmente gratuito per ragioni morali ed affettive, con modalità meramente occasionale, senza carattere di abitualità e prevalenza, senza nessun inserimento organizzativo e gerarchico nell’organizzazione aziendale.

Inoltre non avrà una presenza costante in sede, ma limitata e occasionale, e nemmeno osserverà un orario predefinito.

Prevedo di svolgere il proprio lavoro in modo totalmente autonomo ed auto organizzato, senza avvalermi del familiare dal punto di vista organizzativo, in modo sporadico e senza dubbio nell'ambito quantitativo inferiore a 90 giorni nell'anno solare oppure inferiore a 720  ore anno.

Tale collaborazione sarà, presumibilmente, superiore a 10 giornate lavorative, seppure non continuative e non ricorrenti, perciò sarà necessaria l’assicurazione INAIL.

La mia attività inizierà presumibilmente in funzione delle mie esigenze personali e lavorative, a partire dal giorno gg.mm.anno..

Comunica inoltre di avere una posizione previdenziale INPS obbligatoria, n. …………. per la quale versa i contributi all’ INPS nella gestione ………………. .

Luogo, data                            firma

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