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ECOBONUS e RISTRUTTURAZIONE IVA agevolata 10%

La Legge 2020 proroga detrazioni con riduzione della detrazione al 50% relative acquisto e posa in opera di finestre e infissi, di schermature solari, di impianti di climatizzazione, caldaie a condensazione con efficienza almeno classe A.

ECOBONUS e RISTRUTTURAZIONE

La Legge di bilancio 2020 prevede la proroga delle seguenti previsioni delle detrazioni ma con riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Abrogato lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

ECOBONUS – rispetto requisiti trasmittanza

La detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini della riqualificazione energetica ovvero quelli di:

  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
  • la fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infissi;
  • l'integrazione e/o la sostituzione dei vetri esistenti (es. posa di vetri doppi con intercapedine - c.d. "vetro a camera").

Condizioni

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico).

Per gli interventi che perseguono la riduzione della trasmittanza termica U di finestre ed infissi, rilevano le spese sostenute per:

La circ. 36/E/2007 (§ 3.2) ha chiarito che gli infissi devono ritenersi comprensivi delle strutture accessorie che abbiano effetto sulla dispersione di calore, quali ad esempio scuri, persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto, quali ad esempio i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

La circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 (§ 3.2), preso atto dell'assimilazione delle porte alle finestre ed alle vetrine compiuta dall'art. 4 co. 4 lett. c) del DPR 2.4.2009 n. 59 (regolamento attuativo della direttiva 2009/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), ha riconosciuto che i portoni d'ingresso, ancorché non espressamente menzionati dall'art. 1 co. 345 della L. 296/2006, sono interessati dalla detrazione in argomento, a condizione che:

  • si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati;
  • siano rispettati gli indici di trasmittanza termica, espressa in W/m2K, prescritti dalle tabelle ministeriali.

Oltre a quelle direttamente attinenti l'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico (es. acquisto e posa in opera di materiale coibente, sostituzione di finestre comprensive di infissi, ecc.), la circ. 36/E/2007 (§ 4) ha chiarito che sono comprese tra le spese detraibili:

  • le opere murarie connesse;
  • le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di quello di qualificazione) energetica.

L'agevolazione spetta per il rifacimento del "pavimento contro terra" purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal DM 11.3.2008 e siano eseguiti gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione.

Sono agevolati anche:

  •  installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Limite alla detrazione

In relazione agli interventi volti ad incrementare l'isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti, finestre e infissi, entro determinati parametri tecnici, l'ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.

Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

 

Comunicazione ENEA Ecobonus 2020

Tra gli adempimenti previsti per beneficiare dell’ecobonus vi è l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese effettuate entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2020 bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:

  • dati anagrafici del beneficiario;
  • informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
  • tipologia di intervento.

Siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti.

Per i lavori iniziati nel 2020 sarà necessario attendere il lancio del portale dedicato alla comunicazione ENEA, aggiornato di anno in anno.

L’invio partirà, di conseguenza, dalla data in cui sarà messo a disposizione.

 

RISTRUTTURAZIONE – nell’ambito di lavori edili

 

Manutenzione ordinaria

SOLO CONDOMINI E PARTI COMUNI: sostituzione di infissi esterni e serramenti o di persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

 

Manutenzione straordinaria

La guida fiscale Agenzia delle Entrate 14.6.2017 riporta i seguenti esempi di manutenzione straordinaria:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • recinzione dell'area privata (realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate);
  • costruzione di scale interne.

 

Restauro e risanamento conservativo

l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

 

Ristrutturazione edilizia

  • la modifica della facciata;
  • l'apertura di nuove porte e finestre.

 

Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.

Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

• porte blindate o rinforzate 

• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini

• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti

• apposizione di saracinesche

• tapparelle metalliche con bloccaggi

• vetri antisfondamento

• casseforti a muro

• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

 

L’AGEVOLAZIONE IVA

 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

come definiti dall’art. 3 del Testo Unico Edilizia.

Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

Indicati alle lettere A) e B) art. 31

 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta.

A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

 

Limiti all’applicazione sui beni significativi in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria

Quando si fornisce un bene “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

ESEMPIO

a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro

b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro

c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro

L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

  • § ascensori e montacarichi
  • § infissi esterni e interni
  • § caldaie
  • § video citofoni
  • § apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • § sanitari e rubinetteria da bagni
  • § impianti di sicurezza.

 

L’AGEVOLAZIONE IVA

Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

come definiti dall’art. 3 del Testo Unico Edilizia.

Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

Indicati alle lettere C) e D) art. 31

 

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

 

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

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