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SPESOMETRO 2017 SEMESTRALE

La comunicazione dati fatture relativa al 2017 dovrà essere effettuata entro il 18 settembre 2017 per primo semestre e entro il 28 febbraio 2018 per secondo semestre Le modifiche allo “spesometro” si riferiscono solo al 2017.

IL NUOVO SPESOMETRO PER IL 2017 DIVENTA SEMESTRALE

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al 2017 dovrà essere effettuata:
- entro il giorno 18 settembre 2017 per i dati relativi al primo semestre;
- entro il 28 febbraio 2018 per i dati relativi al secondo semestre 2017.

Le modifiche allo “spesometro” si riferiscono al solo anno d’imposta 2017.

Termine

Adempimento

28 febbraio 2017

Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016

10 aprile o 20 aprile 2017

“Spesometro” relativo al 2016

31 maggio 2017

Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017

18 settembre 2017
18 settembre 2017
(in quanto il 16 cade di sabato)

“Spesometro” I semestre 2017
Comunicazione liquidazioni II trimestre 2017

30 novembre 2017

Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017

28 febbraio 2018

“Spesometro” II semestre 2017
Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017

30 aprile 2018

Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

 

Lo prevede il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), approvato 16feb2017 dal Senato, il quale modifica la disciplina transitoria prevista per il 2017 dall’art. 4 del DL 193/2016 relativamente al nuovo “spesometro” di cui all’art. 21 comma 1 del DL 78/2010.


Soggetti esclusi dallo Spesometro 2017:

  • Pubblica Amministrazione: esonerata dall'obbligo per la comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA, spesometro;
  • Contribuenti Regime dei Minimi e nel regime Forfettario;
  • Commercianti al minuto e tour operator solo se operazioni inferiori a 3.000 euro;
  • Soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria;
  • Non residenti con stabile organizzazione in Italia.

 

Operazioni escluse dallo Spesometro:

Sono escluse da obbligo di comunicazione Spesometro le operazioni effettuate nell'anno precedente che hanno riguardato:

  • Importazioni;
  • Esportazioni: dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72;
  • Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
  • Operazioni fuori campo IVA;
  • Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera). 

 

Cosa indicare nello spesometro 2017

Per ogni operazione rilevante ai fini IVA, i soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione dello Spesometro devono indicare:

  • partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
  • Importo delle operazioni effettuate, con la relativa imponibile e imposta, oppure, andrà specificato che si tratta di operazioni non imponibili o esenti
  • Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata
  • Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati:
    • per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero
    • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

 

Ravvedimento Spesometro omesso o in ritardo: sanzioni e codice tributo in F24

Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.

Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi, di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all’istituto del ravvedimento spesometro che prevede la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32,25 euro).

Invece in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata. Pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione può essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.

Il versamento della sanzione ridotta, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice tributo 8911.

 

È consentito, al contempo, la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente originariamente trasmessa, nello specifico “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati“.

 

Comunicazione delle liquidazioni periodiche

Rimangono invariati periodicità e termini per effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010.

Per comunicare le liquidazioni IVA relative al 2017, dunque, si dovrà provvedere entro il

  • 31 maggio 2017               per il primo trimestre,
  • 18 settembre 2017          per il secondo,
  • 30 novembre                    per il terzo
  • 28 febbraio 2018             per il quarto trimestre.

 

Nessun cambiamento nei termini di comunicazione è, invece, previsto per le comunicazioni relative al 2018 e agli anni d’imposta successivi. 

Dal 2018, dunque, l’adempimento assumerà carattere trimestrale, nei medesimi termini previsti per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.


Comunicazione dei dati su base opzionale

Si segnala che le modifiche ai termini di invio dello “spesometro” approvate 16feb2017 riguardano la sola comunicazione dei dati delle fatture disciplinata dall’art. 21 del DL 78/2010 (come modificato dall’art. 4 del DL 193/2016), mentre per la comunicazione dei dati su base opzionale ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 si dovrà attendere una modifica mediante apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Tale comunicazione è da esercitare attraverso l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati, nonché per l’invio dei dati stessi.

Al riguardo, si evidenzia che è possibile optare per il regime in parola esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici. L’opzione, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, ha durata per 5 periodi d’imposta ed è irrevocabile durante tale lasso temporale. Prima della scadenza del quinto anno solare sarà possibile revocare l’opzione; se non revocata, essa si estende al quinquennio successivo. Il provvedimento stabilisce che i dati da trasmettere dovranno essere in formato XML, salvo il caso in cui il contribuente utilizzi il Sistema di Interscambio (di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007) per la trasmissione di fatture elettroniche; in tal caso, l’Agenzia acquisisce in automatico le informazione in esse contenute. La trasmissione dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, ossia entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Dall’analisi degli allegati al provvedimento, i dati da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate parrebbero coincidere con le informazioni da indicare nel nuovo spesometro: i dati del cliente/fornitore per singola fattura, i dati di fatturazione (data e numero), imponibile, imposta, aliquota, tipologia di operazione. A tal proposito, il venir meno dell’obbligo di invio dello spesometro risulterebbe, più che altro, non un vero e proprio beneficio, bensì una semplice rimozione di duplicazione di dati. Tuttavia, giova segnalare che al momento non sono state rese note dall’Agenzia le modalità tecniche per la trasmissione del nuovo spesometro. Pertanto, ad oggi risulta difficoltoso valutare la convenienza e l’appeal della trasmissione dei dati prevista dal regime opzionale in luogo della presentazione del nuovo spesometro. Infatti, atteso che i due adempimenti sotto il profilo sostanziale e della tempistica dovrebbe coincidere, solo le diverse modalità tecniche di trasmissione potrebbero incidere sulla scelta del contribuente.

L’allineamento delle scadenze per le due comunicazioni (obbligatoria e opzionale) è stato annunciato dalla stessa Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 7 febbraio 2017.
Si auspica che esso intervenga tempestivamente (il 31 marzo 2017 è il termine ultimo per aderire al regime facoltativo) considerando che le due comunicazioni sono identiche nelle modalità e nel contenuto dei dati da trasmettere, come ha confermato anche la circolare n. 1/2017.
Per il momento, tuttavia, i termini di comunicazione dei dati delle fatture, nel regime opzionale, mantengono cadenza trimestrale e l’invio dei dati deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016.

Tra gli altri aspetti che dovranno, poi, essere resi omogenei tra le due discipline (obbligatoria ex art. 21 del DL 78/2010 e opzionale ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015) vi è il regime sanzionatorio.
Attualmente permangono significative differenze:
- per le violazioni delle comunicazioni dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, è prevista una sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, con un massimo sanzionatorio di 1.000 euro per ciascun trimestre (resta da chiarire se, per le comunicazioni semestrali del 2017, valga il massimo di 1.000 euro o se si intenda raddoppiato a 2.000 euro), con la possibilità di ridurre la sanzione a un euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro, nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto;
- per il regime opzionale, vale la sanzione generica per la violazione delle comunicazioni tributarie, di importo “fisso” da 250 a 2.000 euro, e non è prevista la possibilità di dimezzare le sanzioni adempiendo nei 15 giorni successivi.

Gli effetti premiali dell’adesione al regime opzionale al momento, pertanto, sono:
- la possibilità di accedere ai rimborsi IVA anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/72 e di ottenerne l’esecuzione in via prioritaria;
- la riduzione dei termini di accertamento da cinque a tre anni, per l’IVA e i redditi d’impresa e lavoro autonomo, se tutti i pagamenti fino a 30 euro vengono effettuati in modalità tracciabile (assegni bancari, bonifici, carte di credito...);
- l’esonero dalla presentazione dei modelli INTRA acquisti per il 2017, essendo stati ripristinati per la generalità dei soggetti passivi che effettuano acquisti di beni in ambito Ue.

Slitta al 1° novembre la “lotteria degli scontrini”

Da ultimo, si fa presente che il maxiemendamento ha rinviato dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l’attivazione della fase sperimentale della c.d. “lotteria degli scontrini”. Nel corso di tale fase, la partecipazione sarà riservata ai privati che effettuano acquisti al dettaglio mediante carta di debito o di credito.
Resta ferma, in ogni caso, l’introduzione “a regime” della lotteria (ossia per gli acquisti effettuati anche mediante altri metodi di pagamento) a partire dal 1° gennaio 2018.

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