SNC - scioglimento per assenza di soci - Chiusura della liquidazione società di persone - Cancellazione con perdite- senza intervento notarile
La chiusura della liquidazione delle società di persone è un momento estremamente delicato che va analizzato sia per le conseguenze che derivano dalla cancellazione, sia per le condizioni che rendono legittima la cancellazione della società.
A norma dell’articolo 2312, comma 1, cod. civ., i liquidatori una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione, devono chiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese.
La norma è collocata nel capo III del Titolo V del codice civile, quindi essa si applica alle Snc e alle Sas.
La condizione prevista per la cancellazione della società è quindi l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci.
Questo primo passaggio normativo attesta che l’unica condizione necessaria per ottenere la cancellazione della società è l’approvazione del bilancio finale da parte dei soci, mentre la presenza o meno di passività non estinte non viene considerato elemento fondamentale ai fini della cancellazione.
Il punto è particolarmente delicato perché non è raro che il Conservatore del registro imprese rifiuti la cancellazione della società in pendenza di passività non estinte, con la motivazione che la presenza di tali passività attesta che la liquidazione non è stata conclusa e quindi la società non può essere cancellata dal registro stesso.
Questa argomentazione deve ritenersi destituita di fondamento poiché l’articolo 2312, cod. civ. subordina la cancellazione all’avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, non alla estinzione delle passività. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Vercelli 2.72002) affermando che una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società non può essere negata.
Le tre strade aperte dallo scioglimento per assenza di soci
In primo luogo va segnalato che nel momento in cui viene meno la pluralità dei soci non si realizza alcuna causa di scioglimento, bensì inizia un lasso temporale, per così dire di “monitoraggio” della compagine societaria che dura 6 mesi.
In questi 6 mesi la società opera normalmente sul mercato pur se gestita dal socio unico.
È solo alla fine del sesto mese successivo (ovviamente senza che sia ricostituita la pluralità dei soci) che emerge la causa di scioglimento con effetto retroattivo.
In questo momento la società è posta di fronte alle seguenti scelte alternative:
- liquidazione proprio in funzione del manifestarsi della causa di scioglimento;
- non si esegue alcuna scelta continuando a operare come soggetto unipersonale;
- viene richiesta dal socio amministratore la cancellazione della società con contestuale trasferimento dell’azienda alla persona fisica del socio/superstite.
Quanto al momento in cui viene la pluralità dei soci, gli adempimenti pubblicistici presso il Registro Imprese dipendono dalla motivazione che ha generato lo status di società unipersonale.
Socio unico a seguito di recesso di uno dei soci.
In caso di cessione di quote vi sarà necessità di atto notarile, ma se la pluralità dei soci viene meno a seguito di recesso o esclusione di uno dei soci, la comunicazione che aggiorna la nuova compagine societaria formata da unico socio viene eseguita proprio la socio superstite senza intervento notarile (in questa direzione si veda il prontuario sopra citato, caso n.7.2.10).