Home » News notizie Flash » Sistema TS entro Gennaio 2021

Sistema TS entro Gennaio 2021

La trasmissione dei dati va effettuata entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

prorogato anche per l’anno 2021 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie. 

Il divieto di emissione con fattura elettronica delle fatture per prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, al fine dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per effetto della previsione contenuta nel comma 1105 dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) viene modificato l’articolo 10-bis D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2021 il divieto.

Con il Decreto del 19 ottobre 2020 il MEF ha fornito una nuova modalità di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il mese successivo al termine dell’operazione.

Il testo del decreto prevede che la trasmissione dei dati va effettuata:

-          entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;

-          entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

A partire dalle spese sostenute dal 1°gennaio 2021 si aggiungono nuove informazioni da comunicare:

1.Tipo di documento fiscale,

2.Aliquota Iva o natura Iva dell’operazione;

3.Eventuale opposizione da parte del paziente alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia della Entrate per la compilazione della dichiarazione precompilata;

NB I dati di coloro che esercitano l’opposizione devono essere inviati comunque al sistema tessera sanitaria senza l’indicazione del codice fiscale del paziente.

 

I soggetti tenuti all'obbligo di invio sono:

-          iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

-          farmacie (pubbliche e private)

-          strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale

-          strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

-          gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;

-          gli psicologi;

-          gli infermieri;

-          le ostetriche/i;

-          i tecnici sanitari di radiologia medica;

-          gli ottici;

-          i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

-          centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

-          gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

-          gli iscritti all'albo dei biologi.

19/01/2021 08:05 commenti (11)

Link Utili

AgenziaEntrate
Contabilità Low Cost

non esitate a contattarci

Contabilità Low Cost

Siamo a Brescia

www.contabilitalowcost e'un marchio di:Cortehouse 4 SRL societa'unipersonale-via Aldo Moro,48 BRESCIA-Cap.Sociale 10.400euro IV-PartitaIVA e CodiceFiscale e RegistroImprese di Brescia n.03330440177 -