Regime Forfettario CONDIZIONI OSTATIVE
Per applicare il regime forfetario non devono sussistere le cause ostative (o di esclusione) indicate dall'art. 1 co. 57 della L. 190/2014.
Cause ostative
- Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a).
- Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b).
- Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93) (lett. c).
- Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d).
- Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis).
- Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).
La condizione ostativa va verificata con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime (circ. Agenzia delle Entrate 10/2016, § 2.3).
Ciò significa che, ove sussista a inizio 2024 in relazione all'attività esercitata, ne impedisce l'utilizzo per quell'anno.
Ove invece, a seguito, ad esempio, della modifica dell'attività svolta, il regime speciale sia adottato in corso d'anno, la fuoriuscita dal regime si verificherebbe dall'anno successivo.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTO ed INDIRETTO
Non possono utilizzare il regime forfetario per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività, partecipano a società di persone (SNC e SAS), associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
Non possono utilizzare il regime forfetario per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività, controllano, direttamente o indirettamente, SRL o associazioni in partecipazione.
Non assume rilevanza, ai fini della causa ostativa, la partecipazione a formazioni societarie diverse da quelle di SRL e associazione in partecipazione, espressamente indicate, Quindi non si attiva con la partecipazione in SPA, SAPA, SOCIETÀ residenti ALL'ESTERO.
Questa causa ostativa si attiva però solo se la SRL o la Associazione in partecipazione, esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal forfettario.
Quindi la causa di esclusione è composta da due parti:
- una riferita al controllo della SRL, sia diretto che indiretto (coniuge interposta persona – vedi sotto)
- l’altra alla condizione dall'attività svolta dal socio e dalla società.
Nozione di controllo diretto e indiretto
Il controllo della SRL è valutato in base all'art. 2359 co. 1 codice civile, sono controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. "controllo interno di diritto");
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c.d. "controllo interno di fatto");
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. "controllo esterno di fatto").
Ai fini del controllo interno di diritto e interno di fatto rileva anche il c.d. "controllo indiretto" (art. 2359 co. 2 c.c.).
Si computano, infatti, anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. L'espressione “interposta” va riferita ad ogni ipotesi in cui la quota sia detenuta da un terzo, fiduciario della società (o della persona fisica), sia che tale soggetto sia titolare dell'azione stessa, sia che ne sia mero possessore legittimato.
Non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.
Nell'ambito delle persone interposte, sono ricompresi anche i familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR, ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 2.3.2).
In caso di partecipazioni di minoranza, non è esclusa, per l'Agenzia delle Entrate, l'integrazione di un controllo di fatto da valutarsi, nel caso concreto, sulla base dei rapporti economici intercorrenti tra l'imprenditore o il professionista in regime forfetario e la società di cui è socio.
Ad esempio, potrebbe assumere rilevanza il fatto che il socio in regime forfetario risulti l'unico o il principale fornitore della società sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della SRL.
Causa ostativa SRL ricorso congiunto delle condizioni.
Per SRL e in associazioni in partecipazione, la causa ostativa opera solo quando le seguenti condizioni sono congiunte e si presentano contemporaneamente:
1. controllo diretto o indiretto della società;
2. esercizio da parte della società di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente forfettario (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014).
La modifica della lettera d) dell’art.116 del TUIR, avvenuta con L. 145/2018, in commento nella circ. 9/2019, disconnette il previgente, in quanto soppresso l'espresso riferimento e introdotto la condizione che via sia l’esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti regime forfettario.
Momento di valutazione della causa ostativa
Assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente.
Solo nell'anno di applicazione del regime è possibile verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla SRL alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario.
Quindi se un forfettario che già applica il regime, nel 2023, oltre alla partecipazione di controllo, si è verificata l’altra condizione dell’attività riconducibile, il regime sarà disapplicato dal 2024.
Se, invece, tali ulteriori condizioni non sono ravvisabili, è possibile continuare ad applicare il regime forfetario, con verifica della causa ostativa solo a fine anno, a valere sull'applicabilità del regime dal 2025.
Avvio di nuova attività nel 2024
Se, invece, il socio di SRL con partecipazione di controllo avvia una nuova attività nel 2024, è possibile applicare comunque il regime forfetario (sussistendo l’altro requisito) in quanto i presupposti per la verifica della causa ostativa in esame vanno verificati al termine del primo anno di applicazione del regime.
Inoltre, atteso che la causa ostativa è configurabile alla compresenza delle sopra indicate condizioni, ove il controllo della srl sia perso nel corso dell'anno di applicazione del regime agevolato, verrebbe meno una delle condizioni costitutive della causa ostativa.
Riconducibilità attività SRL
La causa ostativa durante il controllo di una SRL si attiva solo se contemporaneamente sono esercitate attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in regime forfetario.
La circolare n. 9/2019, paragrafo 2.3.2, precisa che occorre verificare la reale attività effettivamente svolta, in concreto, sia dal contribuente che dalla SRL controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.
Devono esservi riferimenti oggettivi.
Nel caso in cui i codici attività ATECO dichiarati siano appartenenti alla stessa sezione ATECO, la riconducibilità si riterrà sussistente quando il forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla SRL, in quanto i primi sono tassabili con imposta sostitutiva, mentre la SRL deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito tassati in regime “normale”.
Pertanto la riconducibilità diretta o indiretta dell'attività della srl a quella individuale del contribuente è ritenuta sussistente se ricorrono cumulativamente le seguenti tre condizioni:
- le due attività sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
- la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla SRL,
- la SRL deve essere direttamente o indirettamente controllata.
La condizione in esame è configurabile quando ricorrono tutti gli elementi sopra indicati.
Perciò, anche se la partecipazione è di controllo, diretto o indiretto, la causa ostativa non opera se:
- la persona fisica non effettua operazioni in favore della SRL;
- oppure, se le effettua, il costo per cessione di beni o servizi prestati non è fiscalmente deducibile per la SRL;
- oppure, se le effettua, le attività effettivamente esercitate da SRL e persona fisica sono incluse in diverse sezioni ATECO (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 2.3.2).
La seguente tabella riepiloga le sezioni della classificazione ATECO con i relativi codici.
Sezioni ATECO |
Codici ATECO |
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca |
01, 02, 03 |
B - Estrazione di minerali da cave e miniere |
da 05 a 09 |
C - Attività manifatturiere |
da 10 a 33 |
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
35 |
E - Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento |
da 36 a 39 |
F - Costruzioni |
da 41 a 43 |
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli |
da 45 a 47 |
H - Trasporto e magazzinaggio |
da 49 a 53 |
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
55 e 56 |
J - Servizi di informazione e comunicazione |
da 58 a 63 |
K - Attività finanziarie e assicurative |
da 64 a 66 |
L - Attività immobiliari |
68 |
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche |
da 69 a 75 |
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese |
da 77 a 82 |
O - Amministrazione Pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria |
84 |
P - Istruzione |
85 |
Q - Sanità e assistenza sociale |
da 86 a 88 |
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento |
da 90 a 93 |
S - Altre attività di servizi |
da 94 a 96 |
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze |
97 e 98 |
U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali |
99 |
Chiarimenti ufficiali – Tabella - La seguente tabella evidenzia la configurabilità della causa ostativa in alcune fattispecie. FONTE EUTEKNE
Fattispecie |
Configurabilità della causa ostativa |
Riferimento |
Professionisti soci di minoranza di una srl che cedono gratuitamente alla società lo sfruttamento economico di diritti d'autore. Configurabilità della causa ostativa se sussiste il controllo di fatto (valutato in base al valore economico della cessione dei diritti d'autore) e la riconducibilità dell'attività della società a quella del socio (presente ove l'attività della srl si concretizzi unicamente nello sfruttamento dei diritti d'autore ceduti). |
Sì, ricorrendo le condizioni indicate |
Risposta a interpello 23.11.2020 n. 554 |
Partecipazione di minoranza (9%) in società tra professionisti in forma di srl, senza incarichi come amministratore. Il professionista prospettava di fatturare alla società il 40% del proprio fatturato annuo. Codici ATECO nella stessa sezione. |
Sì, se configurabile un controllo di fatto sulla srl |
Risposta a interpello 27.11.2019 n. 501 (anche risposta 28.11.2019 n. 504) |
Ingegnere (codice ATECO 71.12.10) con partecipazione del 40% in srl (stesso codice ATECO). Il professionista è amministratore, ma non percepisce compensi per tale attività. Il reddito professionale è sviluppato esclusivamente nei confronti della società partecipata per la quale svolge prestazioni professionali specifiche. |
Sì, se configurabile un controllo di fatto sulla srl |
Risposta a interpello 8.10.2019 n. 398 |
Soggetto titolare di partecipazione pari a un terzo in srl con codice ATECO 66.21.00 intende avviare attività di procacciamento d'affari con codice ATECO 46.19.02. L'istante prevede di non fatturare o fatturare una percentuale inferiore al 50% dell'intero fatturato annuo alla società partecipata. |
No |
Risposta a interpello 8.8.2019 n. 334 |
Architetto che, unitamente ad altri familiari, detiene il controllo di srl esercenti attività di gestione immobiliare ed assume, nel contempo, il ruolo di amministratore unico, fatturando le proprie prestazioni alle società partecipate. |
Sì |
Risposta a interpello 30.5.2019 n. 169 |
Rappresentante legale e socio di maggioranza di srl che, dopo la liquidazione e la cancellazione dal Registro delle imprese della società, prosegue in forma individuale un'attività riconducibile allo stesso ambito economico in cui operava la società partecipata. |
No |
Risposta a interpello 30.5.2019 n. 171 |
Socio al 50% e amministratore di srl con attività di produzione di capi di abbigliamento (sezione C della classificazione ATECO) avvia nuova impresa individuale per il commercio di capi di abbigliamento (sezione G della classificazione ATECO). |
No |
Risposta a interpello 27.5.2019 n. 162 |
Professionista con partecipazione in srl pari al 50% (stesso codice ATECO 70.22.09). Assume il ruolo di amministratore unico. |
Sì |
Risposta a interpello 21.5.2019 n. 151 |
Ingegnere con partecipazione in srl pari al 50% (stesso codice ATECO 71.12.10). Assume il ruolo di amministratore. |
Sì |
Risposta a interpello 20.5.2019 n. 146 |
Ragioniere commercialista (codice ATECO 69.20.12) collabora con srl (codice ATECO 63.11.11) e ne assume la carica di consigliere di amministrazione; la moglie del professionista ha nella società una partecipazione dell'80%. |
No, in quanto sezioni ATECO differenti |
Risposta a interpello 13.5.2019 n. 137 |
Esercente attività di mediazione immobiliare (codice ATECO 68.31.00) è socio al 72% di srl (stesso codice attività), nonché amministratore della stessa; percepisce compensi come amministratore. |
Sì |
Risposta a interpello 30.4.2019 n. 133 |
Commercialista (codice ATECO 69.20.11) collabora con srl (stesso codice ATECO) dalla quale percepisce compensi e ne assume la carica di amministrazione; possiede una partecipazione al 49% nella srl. |
Sì |
Risposta a interpello 23.4.2019 n. 126 |
Era stato precisato che, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circ. 10.4.2019 n. 9, "qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi da parte dell'istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi, si ritiene che lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020". Tale chiarimento è contenuto anche nelle risposte a interpello 30.4.2019 n. 133, 20.5.2019 n. 146, 21.5.2019 n. 151 e 7.10.2019 n. 392. |
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Commercialista che svolge l'attività prevalentemente nei settori dell'amministrazione di imprese e della consulenza per il Tribunale e la Procura. Possesso di partecipazione del 50% in srl con codice ATECO 70.22.09 - "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale". |
No, se non sono effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla srl controllata |
Risposta a interpello 23.4.2019 n. 122 |
Nella risposta non è stata valutata la questione relativa alla riconducibilità delle attività effettivamente svolte ai codici ATECO formalmente dichiarati dalla società partecipata e dall'istante in quanto si tratta di esame vertente su una questione di fatto non esperibile in sede di interpello. |
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Imprenditore (codice ATECO 70.22.09) con partecipazione al 60% in srl in liquidazione (con stesso codice attività) di cui assume il ruolo di liquidatore (chiusura definitiva società nei primi mesi del 2019). |
Sì, se durante la liquidazione effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl controllata |
Risposta a interpello 23.4.2019 n. 121 |
Ingegnere (codice ATECO 71.12.10) con partecipazione dell'1% in srl (codice ATECO 33.15.00). È preposto alla gestione tecnica di tale società e possiede i requisiti per la certificazione degli impianti installati. |
No, a prescindere dalla circostanza che la figura di "preposto" possa determinare una forma di controllo |
Risposta a interpello 23.4.2019 n. 119 |
Dottore commercialista possiede una quota pari al 50% del capitale sociale di una società tra professionisti costituita in forma di srl (entrambi per "Servizi offerti da dottori commercialisti" - codice ATECO 69.20.11). Il professionista percepisce compensi come amministratore della srl. |
Sì |
Risposta a interpello 23.4.2019 n. 118 |
Viene tuttavia precisato che, "qualora l'istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020". Tale chiarimento è contenuto anche nelle risposte a interpello 23.4.2019 n. 117 e 16.4.2019 n. 108. Cfr. anche risposte a interpello 20.5.2019 n. 146 e 21.5.2019 n. 151. |
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Professionista detiene il 20% delle quote di una società tra professionisti costituita in forma di srl (entrambi codice ATECO 69.20.12), della quale è presidente del CdA. Il professionista dichiara di non aver mai emesso fattura nei confronti della società e non intendere farlo in futuro. I genitori detengono il 60% del capitale sociale. |
Sì |
Risposta a interpello 23.4.2019 n. 117 |
Dottore commercialista (codice ATECO 69.20.11) possiede una quota pari al 50% del capitale sociale di una srl che svolge l'attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), della quale è rappresentante legale e dalla quale percepisce compensi come amministratore. |
Sì |
Risposta a interpello 16.4.2019 n. 108 |