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nuovi minimi a partire da 22/5/12 è possibile utilizzare nuovo modello AA9/11

Agenzia Entrate modifica modello AA9/11 IVA, adeguandolo regime mimini. Dal 22/5/12, è possibile utilizzare il “nuovo modello AA9/11, per la dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle persone fisiche.

L’Agenzia ha modificato il modello AA9/11 ai fini IVA, adeguandolo al regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

A partire da 22/5/2012, è possibile utilizzare il “nuovo modello AA9/11, con relative istruzioni e specifiche tecniche, per la dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle persone fisiche.


Con un provvedimento del 18 maggio, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha infatti adeguato alla normativa vigente struttura e contenuto del modello che le persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall’art. 35 del DPR n. 633/72, approvato da ultimo con provvedimento del 29 dicembre 2009, semplificandone la compilazione.

 

Inoltre, con il provvedimento pubblicato ieri sono state approvate le specifiche tecniche necessarie per l’invio dei dati delle dichiarazioni che verranno presentate in via telematica, viene disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

Considerata, poi, la necessità di renderle adeguate alla normativa vigente, sono state approvate anche le sole istruzioni per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice  fiscale e dichiarazione d’inizio attività, variazione dati o cessazione attività da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche che devono presentare le dichiarazioni previste dal citato art. 35. Modello e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, invece, rimangono quelli approvati con il citato provvedimento del 29 dicembre 2009.

 

Il riferimento normativo è all’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011 convertito, che – si ricorda – ha introdotto un regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi).

In particolare, i citati commi stabiliscono che, per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di chi perde il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 24 n. 244/2007, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
- che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

 

L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dall’art. 1, comma 105 della L. n. 244/2007 è ridotta al 5%.

Tale regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Il beneficio appena illustrato, inoltre, è riconosciuto a condizione che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; nel caso in cui venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

 

22/05/2012 10:30 commenti (83)

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