In vista dell’imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte risultanti da UNICO 2012, riteniamo opportuno fornire una sintesi dei principali adempimenti in scadenza e le modalità di versamento nel caso in cui si opti per la rateizzazione.
Secondo quanto disposto dalle istruzioni alla compilazione del Mod. UNICO 2012, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relative al saldo 2011 ed al 1° acconto 2012 devono essere versate:
· entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno, infatti, cade di sabato ed il 17 giugno cade di domenica);
· entro il 18 luglio 2012[1], con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, il termine di versamento è legato alla data di approvazione del bilancio. Nella tabella seguente sono riportate le diverse ipotesi.
I contribuenti possono optare anche per la rateizzazione, suddividendo il debito d’imposta in un numero definito di rate. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita IVA e sulla base della data del 1° versamento; in particolare:
· i soggetti titolari di partita IVA devono versare:
· la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;
· le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Ogni singola rata deve essere aumentata di un importo a titolo di interessi pari al 4% annuo, e quindi pari ad uno 0,33% mensile;
· i soggetti non titolari di partita IVA devono versare:
· la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;
· le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Anche in questo caso, la rateizzazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile.