Costituzione Associazioni
Per la costituzione di un’associazione sono necessari un atto costitutivo, che indichi la volontà di creare il rapporto associativo, e uno statuto, che descriva la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto.
I due documenti sono normalmente separati.
È possibile redigere un unico documento, in cui lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo.
La costituzione può avvenire:
- con atto pubblico: redatto da un notaio e registrato presso l’Ufficio Locale delle Entrate.
Solo costituendosi con atto pubblico (art. 14 del Codice Civile) l’associazione può poi chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
- con scrittura privata: redatta in carta semplice dai soci.
L’associazione è un raggruppamento di almeno tre persone che si organizzano per gestire un interesse comune; si caratterizza per la presenza di un contratto di comunione di scopo tra gli associati.
Il contratto individua alcune caratteristiche dell’associazione:
- lo scopo di natura ideale, o comunque non economica;
- la struttura aperta a un numero illimitato di membri;
- una propria struttura organizzativa composta da almeno due organi obbligatori:
l’assemblea, che ha funzioni deliberative, e gli amministratori, che hanno funzioni esecutive.
È possibile inoltre istituire degli organi facoltativi, che variano in base alle esigenze dell’associazione.
Le associazioni possono registrare l’atto costitutivo e lo statuto (redatti con atto pubblico o scrittura privata) presso l’Ufficio Locale delle Entrate.
Per i casi particolari previsti dalla normativa la registrazione è obbligatoria.
La registrazione attribuisce data certa all’atto e prova che ad una determinata data un’associazione era costituita e che i suoi organi erano regolarmente funzionanti.
È opportuno registrare contestualmente sia l’atto costitutivo che lo statuto.
I libri sociali che qualunque associazione dovrebbe tenere sono:
- libro dei soci, per annotare in ordine cronologico di adesione tutti i soci con le generalità, le quote associative pagate, se previste dallo statuto, eventuali esclusioni e/o recessi
- libro dei verbali delle assemblee, per annotare tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo, per raccogliere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
Riconoscimento della personalità giuridica
In generale per il diritto privato un’associazione non è riconosciuta come persona giuridica, ad eccezione dei casi in cui essa è giuridicamente obbligata ad esserlo.
Facendo domanda di riconoscimento, una forma associativa avvia il procedimento attraverso cui essa acquista personalità giuridica (art. 12 Codice Civile), come previsto dall’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Il riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione e presso la Prefettura.
Le forme associative si dividono quindi in:
- riconosciute: hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Diventando persona giuridica, l’associazione può godere di alcune prerogative, tra cui:
1) la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell’associazione rimane distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori;
2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto
dell’associazione.
- non riconosciute: non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Esse, quindi, non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta; per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono le persone che le hanno contratte (amministratori ed associati).
Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile; esse non sono soggette ad alcun controllo amministrativo, sia in fase di costituzione, sia nel corso della loro vita, purché rispettino i limiti dettati dalla normativa, dall’ordine pubblico, dal buon costume e dall’articolo 18 della Costituzione Italiana.
Per le associazioni che mirano al riconoscimento l’art. 16 del Codice Civile stabilisce gli elementi del contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto.
Per le associazioni che non mirano al riconoscimento nell’atto costitutivo è obbligatorio indicare soltanto lo scopo, le condizioni per l’ammissione degli associati e le regole sull’ordinamento interno e l’amministrazione.