Il prossimo 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto Iva relativo al periodo d’imposta 2011. Il calcolo dell’acconto può essere effettuato attraverso l’utilizzo alternativo di tre metodi: storico, previsionale o analitico (c.d. metodo delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre).
L’aumento dell’aliquota Iva al 21% dal 17 settembre 2011 incide sulla scelta del metodo da adottare per il calcolo dell’acconto Iva 2011. A parità di operazioni effettuate nell’ultima liquidazione di quest’anno e in quella del 2010, infatti, è preferibile applicare il metodo storico, rispetto a quello previsionale e a quello analitico, in quanto considera, come base su cui calcolare l’88%, l’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente, quando l’aliquota Iva ordinaria era ancora al 20%.
Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento dell’acconto Iva 2011.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
ACCONTO IVA 2011
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SOGGETTI OBBLIGATI
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Sono obbligati a versare l'acconto Iva i contribuenti che effettuano:
liquidazioni e versamenti mensili ex art. 1 del DPR n. 100/98;
liquidazioni e versamenti trimestrali ex art. 7 del DPR n. 542/99 e art. 74 co. 4 del DPR n. 633/72.
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SOGGETTI ESONERATI
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Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
inizio dell’attività nel corso del 2011;
cessazione dell’attività nel corso del 2011: entro il 30.09.2011 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2011 i contribuenti mensili;
base di riferimento a credito nella liquidazione dell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2010);
importo dell’acconto dovuto inferiore ad € 103,29;
contribuenti che applicano il regime agevolato delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000);
contribuenti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative con decorrenza 2011;
contribuenti che hanno adottato il regime dei “minimi”;
contribuenti che sono usciti dal regime dei “minimi” con decorrenza 2011;
contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34, comma 6 del DPR n. 633/72;
contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, DPR n. 633/72;
le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991;
contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva.
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CALCOLO DELL’ACCONTO
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METODO STORICO
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La determinazione dell’acconto con il metodo storico consiste nel calcolare l’importo dovuto nella misura dell’88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell’anno precedente; la base di riferimento è quindi commisurata all’ammontare dell’Iva a debito risultante dalla:
liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2010, per i contribuenti mensili (quindi rigo VH12 della dichiarazione annuale Iva 2011 x 88%);
liquidazione Iva relativa al quarto trimestre 2010, per i contribuenti trimestrali “speciali”[1](rigo VH12 x 88%);
dichiarazione annuale relativa al 2010, per i contribuenti trimestrali “per opzione”[2] (rigo VL38 + rigo VH13 – rigo VL36[3]X 88%).
La base imponibile, quindi, considera le operazioni dello scorso anno, quando l’aliquota Iva ordinaria era ancora al 20%.
In caso di variazione della periodicità di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo dell’acconto con il metodo storico, valgono le seguenti regole:
passaggio da regime mensile a trimestrale: occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi 3 mesi dell’anno precedente;
passaggio da regime trimestrale a mensile: l’acconto deve essere calcolato su 1/3 del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2010.
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METODO PREVISIONALE
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Con l’utilizzo del metodo previsionale l’acconto da effettuare deve risultare pari all’88% dell’Iva che si prevede di versare:
per il mese di dicembre 2011 (contribuenti mensili);
per il quarto trimestre 2011 (contribuenti trimestrali speciali);
a saldo in sede di dichiarazione annuale IVA dell’anno 2011 (contribuenti trimestrali “per opzione”).
Il contribuente può determinare l’acconto in relazione alla stima delle operazioni attive e passive che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre 2011. Pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto.
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METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 20 DICEMBRE
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In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’imposta risultante a debito in base ad un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa a:
operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo:
01.12.2011 – 20.12.2011, per il contribuente mensile;
01.10.2011 – 20.12.2011, per il contribuente trimestrale;
operazioni poste in essere nel periodo 01.11.2011 – 20.12.2011, ma non ancora fatturate o registrate;
operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente Iva a debito è stata già considerata (per effetto della registrazione in reverse charge).
Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2011 o terzo trimestre 2011).
Per gli autotrasportatori[4], in sede di calcolo dell’acconto utilizzando il metodo delle “operazioni effettuate” si dovranno considerare, per la determinazione dell’IVA a debito, le fatture emesse nel 3° trimestre 2011 annotate nel periodo 01.10.2011 – 20.12.2011, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate entro il 1° trimestre 2012.
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MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO 2011
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Il versamento dell'acconto IVA 2011 va effettuato, entro il 27.12.2011, con il mod. F24 esclusivamente mediante modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I relativi codici tributo sono:
6013, per il contribuenti mensili;
6035, per il contribuenti trimestrali.
Ai fini della determinazione dell’acconto Iva, per i contribuenti trimestrali “per opzione” non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell’1%[5]. Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per i versamenti trimestrali devono applicare la maggiorazione, a titolo di interessi, solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari, nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.
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SCOMPUTO DELL’ACCONTO
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L’importo versato a titolo di acconto Iva verrà poi scomputato:
dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
dalla liquidazione relativa al quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali speciali;
in sede di dichiarazione annuale Iva, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.
A livello contabile ciò si traduce nella rilevazione di un credito verso l’Erario per l’acconto versato, da stornare poi al momento della registrazione della liquidazione di riferimento.
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REGIME SANZIONATORIO
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In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto è prevista una sanzione amministrativa del 30%;
in ogni caso il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso:
applicando la sanzione ridotta (codice tributo 8904) nelle seguenti misure:
o dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
o 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
o 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
versando l’importo dovuto e gli interessi (codice tributo 1991), calcolati a giorni nella misura dell’1,5%.
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