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Unico tardivo omesso Sanzione Ravvedimento Iva Irap

La normativa prevede la possibilità di inviare il Modello Unico 2015 redditi ed iva 2014 entro 90gg (29/12/15) dalla scadenza originaria (30/09/15).

Tardiva dichiarazione dei redditi

Entro i 90 giorni, la dichiarazione  può essere sanata con il ravvedimento operoso, art 13 co.1 lettera c del Dlgs 472/97.

La sanzione minima è 25 euro ogni dichiarazione omessa indipendentemente se sia dovuta o meno l'imposta.

Riassumendo: il ravvedimento operoso:

1) sanzione minima è 25 euro ogni dichiarazione omessa;

2) se dalla dichiarazione tardiva emerge un'imposta dovuta, è dovuta anche la sanzione per l'insufficiente pagamento delle imposte, pari al 30% di ogni importo non  versato.

Ma possibile il ravvedimento con la sanzione del 3,75% (“ravvedimento lungo”)
Non essendo più possibile (oltre il 30/09) ricorrere al ravvedimento breve o intermedio (essendo già trascorsi rispettivamente 30 e 90 giorni dall’omesso versamento), la sanzione per tardiva dichiarazione di 25,00 euro va versata con codice tributo “8911” e nel corrispondente campo “anno” del modello F24 occorre indicare l’anno in cui è stata commessa la violazione (2015) e non quello del periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce (cioè 2014). 
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare Ministeriale n. 54/E/2002 ha precisato che la sanzione ridotta è dovuta per ciascuna dichiarazione ricompresa nel Modello UNICO.

Ne consegue, quindi, che il contribuente ha l’obbligo di versare 25 euro per ogni dichiarazione omessa di cui si compone il Modello UNICO e quindi redditi e Iva (non si considerano, invece, “dichiarazione” gli studi di settore e/o parametri poiché sono considerati parte integrante della dichiarazione dei redditi. 

 

Ravvedimenti in generale

Ma il contribuente può ravvedersi e contemporaneamente alle imposte versare anche le sanzioni ridotte in percentuale diversa a seconda dei giorni di ritardo:

- breve: 3,00%, entro 30 giorni dall'omissione;

- intermedio: 3,33% entro 90 giorni

- lungo: 3,75%, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- lunghissimo: 4,29%, eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore

- 5,00%, versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

Omessa dichiarazione dei redditi

Superati i 90 giorni, non è più possibile sanare la violazione e la dichiarazione è da considerarsi omessa e soggetta a sanzione pecuniaria del 120% fino al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro. Qualora non sia dovuta alcuna imposta, la sanzione fissa va da 258 euro a 1.032 euro.

La sanzione applicabile al contribuente in caso di omessa presentazione della dichiarazione redditi è:

Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute (art. 1 comma 1 e 3 del D.Lgs. 471/97);

Sanzione omessa dichiarazione Irap, dal 120 per cento al 240 per cento dell'ammontare

dell'imposta dovuta (art. 32 comma 1 del D.Lgs. 446/97);

Sanzione omessa dichiarazione Iva dal 120 per cento al 240 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione (art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97).

 

 

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