STAMPI e REGIME INTRA
In occasione di cessioni intracomunitarie eseguite a seguito di contratti di appalto è frequente il caso in cui il prestatore/cedente addebita al cliente estero il costo degli STAMPI utilizzati per la produzione dei beni.
La costruzione di uno stampo, a cura del cedente i beni stampati, per una determinata lavorazione, la cui costruzione viene prevista contrattualmente, è un contratto di appalto.
Tutti i beni ceduti all’estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazione se a condizione che gli stessi vengano inviati al cliente a lavoro eseguito. La reintroduzione dei materiali esportati temporaneamente per l’esecuzione dei lavori o per la produzione di beni e servizi avviene in franchigia, senza cioè che sia applicata né Iva né dazi doganali, a condizione che la reintroduzione avvenga entro 5 anni dall’esportazione. In presenza di giustificati motivi è possibile ottenere una proroga.
Stampi ed attrezzature speciali addebitate al cliente estero rientrano nella non imponibilità a condizione che gli stessi vengano inviati al cliente, fuori dall’Italia, a lavoro eseguito oppure che , al termine della lavorazione:
- per accordi contrattuali, sia distrutto
- sia divenuto inservibile con apposito verbale di distruzione o consegna a cura del Cliente comunitario a fornitore come rottame anche per la sua fusione.
Si esaminano le seguenti differenti ipotesi.
A) STAMPI ceduti in unico contratto con quello della fornitura dei beni . -
Ai sensi della Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 l'addebito dello stampo è equiparato ad una cessione intracomunitaria (articolo 41, comma 1, lettera a) quando:
1) tra il committente/acquirente e l'operatore nazionale venga stipulato un unico contratto d'appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo che la fornitura dei beni che con esso si producono.
Lo stampo può essere realizzato dallo stesso prestatore/cedente ovvero acquistato per suo conto presso terzi;
2) lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato fuori del territorio italiano, a meno che in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto inservibile.
Il corrispettivo dello stampo se addebitato autonomamente in fattura, concorre sia alla determinazione dello status di esportatore che alla formazione del plafond disponibile secondo le regole contenute nella disciplina degli esportatori abituali dopo le modifiche apportate dalla legge n. 28 del 1997.
Infine per quanto riguarda la compilazione del modello INTRA 1 di cessione.
Occorre distinguere:
1) se lo stampo non è stato indicato distintamente in fattura ma è riportato globalmente nel corrispettivo complessivo della cessione, non va inserito autonomamente né ai fini fiscali né ai fini statistici. Non ha rilevanza il fatto che lo stampo a fine lavorazione venga o meno inviato in altro Stato comunitario;
2) se il corrispettivo dello stampo viene autonomamente addebitato in fattura, il modello INTRA 1 è compilato agli effetti fiscali, con riferimento al periodo della fattura, anche se lo stampo non è stato ancora spedito, mentre agli effetti statistici il valore va proporzionalmente aggiunto a quello delle singole forniture mano mano che vengono indicate nei relativi elenchi.
B) STAMPI ceduti con contratto autonomo da quello della fornitura dei beni . –
Qualora, invece, esiste un contratto autonomo per la fornitura di STAMPI, corrente in genere tra il produttore degli stessi e l'acquirente comunitario, la cessione segue la disciplina propria delle cessioni dei beni.
Tali forniture vanno assoggettate ad IVA in Italia
a meno che
lo stampo dopo il suo utilizzo sia stato inviato all'estero a disposizione dell'acquirente comunitario, a meno che in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto inservibile.
Contributo STAMPI e addebito costi –
Nel caso in cui il cedente/prestatore nazionale assuma l'impegno di mantenere integri ed inalterati gli STAMPI, ovvero di adeguare gli STAMPI stessi alle mutate esigenze della produzione ed addebiti al cliente comunitario specifici corrispettivi (o "contributi") per i costi sostenuti, gli addebiti, anche separati, di costi sono da considerare oneri accessori ed inerenti all'operazione principale di cessione e quindi ne seguono la non imponibilità IVA ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a) decreto legge n. 331/93.
Si tratta, infatti, di "spese incrementative dei prodotti ceduti" per cui seguono la disciplina di determinazione della "base imponibile", ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR n. 633 del 1972, come espressamente richiamato dall'articolo 56 del D.L. n. 331 del 1993 e riconosciuto, in un caso analogo, nella Risoluzione ministeriale n. 186/E del 17 agosto 1996.
In ordine ai modelli Intrastat vanno seguite le stesse regole previste per gli STAMPI come indicato sopra.
Manutenzione STAMPI a spese del cedente e da lui fornita addebito fattura –
Nel caso in cui il cedente/prestatore nazionale assuma l'impegno di mantenere integri ed inalterati gli STAMPI, in base ad un apposito contratto di manutenzione ed addebiti al cliente comunitario specifici corrispettivi per la manutenzione, gli addebiti, anche separati, sono da considerare prestazione di servizi a committente comunitario, ne segue la non imponibilità IVA ai sensi dell'articolo 7 ter DPR.633/72.
Procedura di distruzione.
I beni che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano in uno dei luoghi dove il contribuente svolge le proprie operazioni, si presumono ceduti in evasione di imposta.
Per vincere la presunzione di cessione, il contribuente deve dimostrare che i beni non rinvenuti:
· sono stati impiegati per la produzione;
· sono stati perduti;
· sono stati distrutti;
· sono stati consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (es. lavorazione, deposito, comodato ecc.).
La presente procedura intende analizzare il caso della distruzione di beni, evidenziando gli adempimenti da compiere per vincere la presunzione di cessione dei beni che si vanno a eliminare dal processo produttivo.
La procedura in oggetto è stata chiarita dal Ministero delle Finanze con la C.M. 23.7.98 n. 193/E, e si riferisce a due tipologie di operazioni:
· distruzione di beni;
· trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
La procedura sotto descritta non opera:
· in tutti quei casi in cui la distruzione dei beni (o la loro trasformazione in altri beni) rientra in una normale attività produttiva (es. cali, sfridi di lavorazione, ecc.);
· quando la distruzione dei beni avvenga mediante consegna a un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti; in tal caso occorre dimostrare la distruzione dei beni mediante il (FIR) formulario di identificazione di cui all'art. 15 del DLgs. 5.2.97 n. 22, che sfocerà poi a cura dello smaltitore in un MUD.
La procedura sotto descritta non opera anche nel seguente caso.
Nel caso in cui lo stampo, giunto a fine lavorazione e fine contratto e/o non piu’ utilizzabile venga consegnato ad una fonderia per la distruzione.
Il contratto (come detto sopra) tra il cedente/prestatore nazionale ed il cliente comunitario prevede che alla fine del ciclo gli stampi siano distrutti con apposito ordine scritto da parte del proprietario (cliente comunitario).
A questo punto il cedente/prestatore nazionale su ordine del cliente comunitario mette a disposizione presso lo stabilimento lo stampo, in modo, che, a cura del cliente comunitario lo stampo, sia trasportato presso la fonderia alla quale il cliente comunitario ordina al trasportatore di inviare.
Il DDT compilato dal prestatore nazionale sarà con destinatario cliente comunitario destinazione fonderia
Il cliente comunitario fatturerà il valore da rottame alla fonderia per vendita dello stesso.
La procedura si articola in due fasi:
· comunicazioni agli organi accertatori;
· verbalizzazione delle operazioni.
La prima fase della procedura consiste nell’invio di una apposita comunicazione agli Uffici delle Entrate (o, se tali uffici non sono ancora stati istituiti, agli Uffici delle Imposte Dirette) e ai Comandi della Guardia di Finanza.
Gli Uffici Imposte e i Comandi della Guardia di Finanza competenti a ricevere tale comunicazione sono quelli del luogo in cui avvengono le operazioni di distruzione dei beni, e non quelli ove ha sede la società, se differenti.
Sarà, poi, cura dell’Ufficio competente in base al luogo dove avvengono le operazioni di distruzione dei beni a trasmettere la documentazione circa l’operazione all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
La comunicazione deve pervenire ai cennati organi almeno 5 giorni prima dell’operazione di distruzione o trasformazione; la C.M. 193/98, consiglia, quindi, di provvedere a inviare la stessa con un congruo anticipo rispetto a tale limite di 5 giorni, al fine di consentire ai suddetti uffici di assicurare l'effettiva presenza dei loro funzionari alle operazioni di distruzione o trasformazione.
La comunicazione deve essere effettuata (in attesa di uno specifico modello ministeriale, non ancora approvato) in carta libera, e deve obbligatoriamente contenere:
· luogo, data e ora in cui verranno distrutti o trasformati i beni;
· modalità di distruzione o di trasformazione;
· natura, quantità e qualità dei beni;
· ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare;
· eventuale valore ottenibile dalla trasformazione dei beni.
La C.M. 193/98 evidenzia, inoltre, che tale comunicazione non è necessaria (e quindi non deve essere inviata) nel caso in cui la distruzione sia disposta da un organo della Pubblica Amministrazione.
La seconda fase della procedura si compie all’atto della distruzione dei beni. Deve, infatti essere redatto un verbale compilato da uno dei seguenti soggetti che hanno assistito alle operazioni:
· funzionari dell’Amministrazione Finanziaria;
· ufficiali di Polizia Tributaria;
· notaio.
Solo nel caso in cui il valore dei beni distrutti non sia complessivamente superiore a €uro 10.000, al posto del verbale potrà essere redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il verbale (o la dichiarazione sostitutiva) dovranno contenere:
· luogo, data e ora in cui sono stati distrutti o trasformati i beni;
· natura, quantità e qualità dei beni;
· ammontare complessivo del costo dei beni distrutti o trasformati;
· eventuale valore ottenibile dalla trasformazione dei beni.
In linea di principio, quindi, sono i funzionari degli Uffici delle Imposte a dovere presenziare alle operazioni di distruzione. Infatti, la C.M. 19.10.98 n. 241/E ha previsto:
· un sollecito ai Funzionari perché assistano alle operazioni di distruzione dei beni, quale loro compito istituzionale;
· un riscontro scritto obbligatorio (anche via fax) alla comunicazione del contribuente che pone in essere le operazioni di distruzione o trasformazione, che confermi la propria presenza alle operazioni stesse.
Solo quando i funzionari degli Uffici non possano essere presenti, sorge la necessità per il soggetto che distrugge i beni di assicurarsi la presenza di un notaio che verbalizzi le operazioni. L’ultima fase della procedura disposta dal DPR 441/97 consiste nella dimostrazione del trasporto dei beni trasformati o distrutti, mediante il documento di trasporto.
Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate.
Si propone una sintesi delle circolari in 3 parti, con 3 diversi post.
Partiamo dalla CM 36/E/2010, sicuramente la più importante; essa è strutturata in due parti:
1) indicazioni di carattere generale;
2) risposte ai quesiti pervenuti nel forum INTRASTAT.
PARTE PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
QUESITO 9. COSTRUZIONE STAMPI ED OBBLIGHI INTRASTAT
La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella CM 13/E/1994, paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che la realizzazione per un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è cessione intracomunitaria (non imponibile ex art. 41, co.1, lettera a) qualora sussistano questedue condizioni:
- tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
- lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o inservibile.
- Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni.
Pertanto, la suddetta prestazione non assume autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini INTRASTAT.
- Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente UE configura una prestazione di servizio generica da includere nell’INTRASTAT come servizio reso.
QUESITO 1. SOGGETTI OBBLIGATI
- PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Ex art. 50, co. 6, DL 331/1993, la presentazione degli INTRASTAT servizi riguarda:
- le prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti nella UE;
- le prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti nella UE.
Per il principio giuridico di “stabilimento” le prestazioni di servizi rese e/o ricevute da un soggetto passivo italiano non devono essere inserite negli INTRASTAT se la controparte è un soggetto passivo extra UE, privo di sede o di stabile organizzazione nel territorio comunitario, anche se identificato ai fini IVA nella comunità.
- PER LE CESSIONI/ACQUISTI DI BENI
Ex art. 50, co. 6, DL 331/1993, in questo caso ciò che rileva è l’aspetto oggettivo dell’operazione, cioè il movimento dei beni, pertanto vanno incluse negli INTRASTAT tutte le operazioni classificabili come cessioni o acquisti intracomunitari, dotate cioè delle seguenti caratteristiche:
- acquisizione della proprietà del bene;
- effettiva movimentazione del bene tra due Paesi UE;
- status di operatore economico dei contraenti;
non rileva quindi che una delle parti sia un soggetto stabilito in uno Stato extra UE, purché lo stesso sia identificato ai fini IVA nella UE (v. anche art.38, co.1 e 2, DL331/1993 e art.2, lett. b) Direttiva 2006/112/CE).
QUESITO 2. OBBLIGHI INTRA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
omissis
QUESITO 3. OBBLIGHI INTRA DEI CONTRIBUENTI MINIMI
omissis
QUESITO 4. OBBLIGHI INTRASTAT DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI CHE OPERANO CON SOGGETTI UE IN REGIME DELLE PICCOLE IMPRESE
omissis
QUESITO 5. CONTENUTO DEGLI INTRASTAT
Negli INTRASTAT delle prestazioni di servizi rese vanno indicate le prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti passivi nazionali a soggetti passivi UE che, in base alla regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, scontano l’IVA nel paese in cui è stabilito il committente. Sono quindi escluse dall’obbligo le prestazioni di servizi ex art. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/1972 (deroghe assolute), nonché le prestazioni rese a committenti privati ex artt. 7-sexies e 7-septies, DPR 633/1972.
Negli INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute vanno incluse le prestazioni di servizi “generiche” per le quali l’IVA è dovuta in Italia ex art. 7-ter, DPR 633/1972.
Infine, negli INTRASTAT non vanno indicate:
- prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non è dovuta nel Paese UE in cui lo stesso è stabilito;
- prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non è dovuta in Italia
QUESITO 6. RIMEDIARE AGLI ERRORI NEGLI INTRASTAT
Per rettifiche di modelli già presentati (ad es., per errori od omissioni):
- per le variazioni ex art. 26, DPR 633/1972 (cessioni di beni o prestazioni di servizi già indicate nei modelli), i relativi documenti (fatture integrative, note di accredito, note di addebito) vanno indicati negli INTRASTAT relativi al periodo in cui tali rettifiche sono state registrate (art. 5, co. 5, DM 22/02/2010);
- nel caso in cui il contribuente abbia omesso di indicare negli INTRASTAT i dati relativi ad alcune prestazioni di servizi (rese o ricevute), deve compilare un apposito intra (Sezione 3 del modello), nel quale indicare il periodo di riferimento (mese/trimestre) in cui si è verificata l’omissione.
In tutti gli altri casi di errori relativi alle prestazioni di servizi, compresa l’errata indicazione negli INTRASTA di operazioni non soggette ad IVA in Italia (prestazioni ricevute), oppure di operazioni non soggette ad IVA nello Stato UE (prestazioni rese), il contribuente deve compilare la Sezione 4 (rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti).
L’Agenzia delle Entrate precisa infine che il contribuente può procedere immediatamente alla correzione dell’errore o dell’omissione riscontrata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.
RISPOSTE AI QUESITI SPECIFICI
QUESITO 1. CAMBIO PERIODICITA’ NEL CORSO DI UN TRIMESTRE
Comportamento di un soggetto trimestrale che supera il limite di € 50.000 nel corso del mese di:
- gennaio. Entro il 25 febbraio presenta l’INTRA trimestrale, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”.
- febbraio. Entro il 25 marzo presenta l’INTRA trimestrale riferito ai mesi di gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”.
- marzo. Entro il 26 aprile presenta l’INTRA trimestrale riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella “trimestre completo”.
QUESITO 2. OPERAZIONI A CAVALLO D’ANNO
Per stabilire se una prestazione di servizi vada indicata nell’INTRA, è necessario far riferimento al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6, DPR 633/1972, ossia al pagamento del corrispettivo (eccetto per le prestazioni continuative di durata superiore ad un anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali).
Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell’IVA (ad esempio, in base al principio di applicazione dell’IVA nello Stato del prestatore), mentre nel 2010 la stessa prestazione soggiace alla nuova regola generale del Paese del committente, l’operazione non è da considerarsi rilevante ai fini INTRA nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Ciò per evitare fenomeni di doppia imposizione.
QUESITO 3. TERMINI DI REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTI INTRA UE
Ai fini IVA, relativamente ai servizi ricevuti, l’autofattura ex art. 17, co. 2, DPR 633/1972,
- va emessa al momento del pagamento del corrispettivo (momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6, DPR 633/1972).
- va registrata nel registro IVA vendite entro 15 giorni dall’emissione;
- va registrata nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.
La normativa INTRASTAT (art. 5, DM 22/02/2010), prevede che il soggetto passivo sia tenuto a riepilogare negli elenchi i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione. Ad esempio un’autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui:
- l’autofattura sia stata emessa in via anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione (al pagamento);
- nel caso di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario (CM 12/2010).
QUESITO 4. OPZIONE PER PERIODICITA’ MENSILE
I soggetti trimestrali che hanno scelto di presentare nel 2010 i modelli con periodicità mensile sono vincolati a questa periodicità per l’intero anno, a prescindere dal mancato superamento del limite di € 50.000.
QUESITO 5. SUPERAMENTO DEL LIMITE (NEL 2009) IN UN SOLO TRIMESTRE
A regime, il superamento del limite anche in uno solo dei 4 trimestri dell’anno precedente, comporta la presentazione dei modelli con periodicità mensile per almeno 4 trimestri consecutivi. Si potrà quindi tornare alla presentazione trimestrale se non si supererà la soglia per almeno 4 trimestri consecutivi.
La CM 14/E/2010 stabilisce che nel primo anno (2010) di applicazione della nuova normativa, gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi vanno presentati con periodicità trimestrale fino a quando non viene superato il limite di € 50.000.
QUESITO 6. CASO DI ASSENZA DI OPERAZIONI
Se per un mese/trimestre non vengono effettuate operazioni rilevanti ai fini INTRASTAT non si presenta l’INTRASTAT.
QUESITO 7. INVIO DI BENI IN C/DEPOSITO E OBBLIGHI INTRASTAT
La parte fiscale dell’INTRASTAT non riguarda l’ipotesi in cui i beni vengono spediti in un altro Stato UE senza che si tratti di una cessione intracomunitaria (beni in c/deposito, c/prova, c/visione) di beni ovvero di una cessione intracomunitaria assimilata, cioè, ex art. 41, co. 2, lett. c), DL 331/1993, l’invio di beni in un altro Stato UE effettuato per esigenze dell’impresa che spedisce gli stessi, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale. In questi casi l‘obbligo dell’INTRASTAT scatta al momento in cui si realizza la cessione intracomunitaria, alla quale fa seguito l’emissione della fattura.
QUESITO 8. FATTURE DA PAESE NON ADERENTE ALL’EURO
Per determinare il controvalore in euro delle fatture espresse in valuta, si fa riferimento al cambio pubblicato dalla Banca d’Italia alla data in cui l’operazione si ritiene effettuata (e non alla data in cui viene registrata la fattura).
Per le rettifiche si fa riferimento al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione originaria.
QUESITO 9. FATTURE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
La rilevazione nell’INTRASTAT di acconti relativi a prestazioni di servizi segue il criterio ex art. 6, DPR 633/1972 (momento di effettuazione dell’operazione).
Pertanto, gli acconti relativi a servizi UE vanno nell’INTRASTAT, poiché si considera realizzato il momento impositivo all’atto del pagamento della frazione di corrispettivo.
QUESITO 10. LAVORAZIONI DI BENI
Dal 2010, le lavorazioni di beni in ambito UE, essendo qualificate come prestazioni di servizi:
- vanno indicate nell’INTRASTAT servizi se costituiscono una prestazione autonoma;
- vanno nell’INTRA acquisti/cessioni di beni se invece, sono prestazioni accessorie ex art. 12, DPR 633/1972, all’acquisto o cessione di beni (il loro valore va incluso in quello dei beni acquistati o ceduti).
QUESITO 11. ERRATA INDICAZIONE NUMERO FATTURA NELL’INTRA SERVIZI
Nel caso in cui nell’INTRASTAT servizi si sia indicato il numero e la data della fattura ricevuta dal fornitore, anziché il numero e la data attribuiti dal committente nazionale in sede di emissione dell’autofattura o di integrazione della fattura ricevuta:
- non si presenta alcuna rettifica se l’elenco è stato presentato prima del 18 marzo 2010 (data in cui è stata pubblicata la CM 14/E/2010);
- si presenta il mod. INTRA 1-quinquies/INTRA 2-quinquies, se l’elenco è stato presentato dopo tale data.
QUESITO 12. TOUR OPERATOR
omissis
QUESITO 13. INTERMEDIAZIONI PER PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
omissis
QUESITO 14. GUIDE TURISTICHE
omissis
QUESITO 15. SERVIZIO PRENOTAZIONI ON LINE
omissis
QUESITO 16. VIAGGI DI LAVORO
Il biglietto del treno acquistato da un operatore italiano per un viaggio di lavoro in un Paese UE ed il pranzo ivi consumato, rientrano tra le prestazioni ex art. 7-quater, DPR 633/1972, escluse dalla rilevazione nei modelli.
QUESITO 17. TRASPORTO DI BENI
Il trasporto intracomunitario di beni effettuato per conto di un committente soggetto passivo rientra tra le prestazioni “generiche” ex art. 7-ter, DPR 633/1972. Casistiche:
- trasporto effettuato da un vettore italiano per conto di un committente UE, la fattura emessa dal vettore nazionale non deve riportare l’indicazione dell’IVA. Trattandosi di una prestazione ex art. 7-ter, DPR 633/1972, l’operazione va nell’INTRASTAT;
- trasporto effettuato da un sub-vettore italiano per conto di un trasportatore (italiano) principale, la fattura del sub-vettore deve essere assoggettata a IVA (rileva ai fini dell’imposta in Italia). L’operazione non va nell’INTRASTAT.
QUESITO 18. RIADDEBITO SPESE TRASPORTO
Nel caso in cui il trasporto viene riaddebitato al cliente comunitario , si distinguono due casi:
- se si tratta di prestazione accessoria alla cessione, la prestazione di trasporto va solo nell’INTRASTAT cessioni (la prestazione accessoria segue la sorte della principale);
- se non si tratta di prestazione accessoria alla cessione, la prestazione di trasporto va rilevata a parte nell’INTRASTAT servizi
QUESITI 20 – 21. SOFTWARE SCARICATO DA INTERNET
Ex art. 11, lett. a), Reg. (CE) 1777/2005, i software scaricati da Internet rientrano tra i c.d. “servizi elettronici”; la fattura emessa da un operatore UE ad un operatore italiano per l’acquisto di software scaricato da Internet, costituisce restazione di servizi “generica” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e va nell’INTRASTAT; se produttore del software e venditore dello stesso sono soggetti differenti, nell’INTRASTAT andrà indicato il venditore (ossia il soggetto che fattura il software).
QUESITO 22. E-BAY
Ex art. 11, lett. d), Reg. (CE) 1777/2005, i servizi Internet offerti da E-bay rientrano tra i c.d. “servizi elettronici” (“la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer.”); tali servizi rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e, quindi, vanno nell’INTRA 2-quater (servizi ricevuti).
QUESITO 23 – 24. RIPARAZIONI
Le riparazioni di beni mobili effettuate a titolo oneroso da operatori italiani nei confronti di operatori comunitari vanno indicate nell’INTRASTAT servizi resi, quindi il prestatore italiano che effettua una riparazione di un macchinario di proprietà di una ditta UE, emetterà fattura non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e presenterà solo l’INTRA 1-quater, poichè il valore dei pezzi di ricambio confluisce nel corrispettivo della prestazione di servizi.
Allo stesso modo, l’invio dei beni da un operatore italiano ad un operatore UE per riparazione, non costituendo una cessione intracomunitaria di beni (ex art.41, co.3 DL 331/1993), va indicato nel mod. INTRA 2-quater (servizi ricevuti).
QUESITO 25. PROVVIGIONI
Le prestazioni di intermediazione ricevute nell’ambito di un mandato con rappresentanza (in nome e per conto), rientrano nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e quindi vanno nell’INTRASTAT (v. CM 14/2010).
Le prestazioni rese in nome proprio dall’agente di commercio per conto del committente nazionale, si configurano come mandato senza rappresentanza e, quindi, il rapporto tra mandante (operatore nazionale) e mandatario (agente UE) assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso.
Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialità (Paese del committente), il relativo riaddebito dall’agente UE al committente nazionale va nell’INTRA servizi ricevuti (del committente nazionale).
Viceversa, se la prestazione acquistata dall’agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialità, il successivo riaddebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi.
QUESITO 26. DIRITTI DI RIPRODUZIONE IMMAGINI
omissis
QUESITO 27. DIRITTI D’AUTORE
omissis
QUESITO 28. CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
Le prestazioni relative a corsi di formazione e addestramento del personale rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e, pertanto, vanno nell’INTRASTAT.
Se le stesse prestazioni sono esenti IVA ex art. 10, n. 20), DPR 633/1972, perché rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, non vanno nell’INTRASTAT.
QUESITO 29. CESSIONE DI BENI NEL REGIME DEL MARGINE
Le operazioni tra operatori UE rientranti nel regime del margine non vanno indicate nei mod. INTRASTAT ai fini fiscali, mancando il principale requisito corrispondente all’effettuazione di un’operazione di cessione o acquisizione intracomunitaria di beni tra soggetti stabiliti in diversi Stati membri.
QUESITO 31. CESSIONE DI BENI CON RAPPRESENTANTE FISCALE
Caso di una società estera avente sede legale in un Paese UE che dispone di un rappresentante fiscale in Italia e, attraverso quest’ultimo, cede beni ad un operatore italiano: l’operazione costituisce acquisto intracomunitario di beni ex art. 38, co. 3, lett. b), DL 331/1993: il rappresentante fiscale deve compilare l’Intrastat degli acquisti, il cliente nazionale deve emettere autofattura per documentare l’acquisto.
QUESITO 32. DATA E NUMERO FATTURA DA INDICARE NEI MODELLI
L’Agenzia delle Entrate, con CM 14/E/2010, ha precisato che nel Mod.INTRA 2 – quater (servizi ricevuti) i campi “Numero” e “Data” della fattura devono contenere il numero e la data attribuiti dal committente nazionale in sede di emissione dell’autofattura (o di integrazione della fattura ricevuta), secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità nel registro IVA vendite ex art. 23, DPR 633/1972.
Qualora l’operatore annoti le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve al doppio obbligo della registrazione nel registro IVA vendite e in quello IVA acquisti, al documento sarà attribuita una numerazione unica.
QUESITI 33 – 34 – 35 . MODALITÀ DI INCASSO
Nel campo “Modalità di incasso” degli INTRA servizi, va indicato uno dei seguenti codici:
- “A” (accredito): il versamento sul c/c viene effettuato utilizzando anche fonti diverse dal c/c bancario (es. carta di credito);
- “B” (bonifico): il versamento sul c/c bancario viene effettuato utilizzando un c/c bancario;
- “X” (altro): l’incasso e/o il pagamento avviene in una modalità diversa rispetto a quelle citate (es. ricevuta bancaria).
Se al momento della compilazione dei modelli il pagamento non è ancora avvenuto, il campo “Modalità di incasso” va compilato inserendo dati presunti.
QUESITI 36 – 37. PAESE DI PAGAMENTO
Nel campo “Paese di pagamento” degli INTRA servizi va indicato il codice relativo allo Stato in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario (non il Paese di partenza del flusso finanziario ma quello ove giunge). Se il pagamento non è ancora avvenuto si indicheranno dati presunti.
QUESITO 38. COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI
La compensazione di debiti e crediti commerciali comporta che:
- per ogni operazione va comunque compilato il relativo INTRASTAT;
- nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “X” (altro).
Si espone il caso di un’azienda che emette una fattura di cessione di beni ad un operatore UE dal quale riceve, a sua volta, una fattura per provvigioni. Il credito ed il debito vengono poi reciprocamente compensati: in tal caso va compilato il mod. INTRA 1-bis per la cessione di beni ed il mod. INTRA 2-quater per i servizi ricevuti indicando, quale modalità di pagamento, il codice “X”.
QUESITI 39 – 40 – 41 – 42. MODALITÀ DI EROGAZIONE
Nel campo “Modalità di erogazione” degli INTRA servizi, va indicato uno dei seguenti codici:
- “I” (istantanea): servizi erogati in un’unica soluzione (ad es. trasporto unitario, singola lavorazione, recupero crediti relativo ad un solo cliente anche se sono emesse diverse fatture);
- “R” (a più riprese): servizi erogati ciclicamente (ad es. manutenzioni periodiche, contratto di trasporto che prevede molteplici esecuzioni, contratto di agenzia, pubblicità su cataloghi con più ristampe, rinnovo licenza software).
QUESITI 43 – 44. INDIVIDUAZIONE DEL “CODICE SERVIZIO”
In caso di incertezza, il contribuente deve individuare il codice CPA del servizio che ritiene “più vicino” all’attività effettivamente svolta. Ad esempio:
- il servizio ricevuto da Google per essere posizionati a capolista nelle ricerche effettuate sul relativo motore di ricerca Google adwords) richiede il codice “631130 – Spazi pubblicitari in Internet”;
- le provvigioni fatturate su vendita all’ingrosso di tessuti richiedono il codice “464112 – Servizi di vendita all’ingrosso di tessuti”;
- le provvigioni fatturate su vendita in conto terzi di tessuti richiedono il codice “461611 – Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili”.
QUESITO 1. COME ACCERTARE CHE L’IMPOSTA NON SIA DOVUTA NELLO STATO DEL COMMITTENTE ED EVITARE L’INTRASTAT
Per stabilire se una prestazione di servizio deve essere inclusa nell’INTRASTAT è necessario appurare se per essa è dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente (art.50, co.6, DL 331/1993), quindi:
- per il committente stabilito in Italia, se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad un regime di non imponibilità o di esenzione, la prestazione non va nell’INTRASTAT dei servizi ricevuti;
- per il committente stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano deve accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente, tramite:
- la richiesta di una dichiarazione redatta dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente UE con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. Il prestatore stabilito in Italia, in possesso di tale dichiarazione, può non includere la prestazione nell’INTRASTAT dei servizi resi.
- In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente può non includere la prestazione nell’INTRASTAT solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per essa non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.
- Si ritiene, infine, che in linea di principio ricorra un obbligo generalizzato di fatturazione – ex art. 21, co.6, DPR 633/1972 – per tutte le prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario, ancorché, per i motivi sopra detti, le stesse non vadano nell’INTRASTAT. Tuttavia, occorre tener presente che tali operazioni, rese nei confronti di committenti comunitari, in taluni casi, se fossero territorialmente rilevanti in Italia, ove soggette al regime di esenzione, potrebbero fruire di esonero dall’obbligo di fatturazione: quindi si conclude che non sussiste l’obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
o
- l’operazione non va nell’INTRASTAT, in quanto non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione;
- l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione (ad es. ex artt. 22, co.1, n. 6 e 36-bis DPR 633/1972).
QUESITO 2. FATTURE PER INVIO DI CAMPIONI GRATUITI ED ADDEBITO DELLE SOLE SPESE DI TRASPORTO
Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell’onerosità, ex art. 41 DL 331/1993 e, conseguentemente, non vanno nell’Intrastat (CM 13/E/1994 par. B.15.1.a).
Tuttavia, se al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, queste assumono autonoma rilevanza, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. Quest’ultima prestazione, resa nei confronti di un committente – soggetto passivo d’imposta – stabilito in altro Stato membro, rientra tra le prestazioni generiche, ex art. 7-ter DPR 633/1972 e come tale va nell’INTRASTAT dei servizi resi.
QUESITO 3. MANDATO ED OBBLIGHI INTRASTAT
Si distingue tra mandato con o senza rappresentanza:
- in caso di mandato con rappresentanza, poiché il mandatario opera in nome e per conto del cliente, gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante, nei cui confronti il terzo prestatore addebiterà il corrispettivo del servizio ed emetterà la relativa fattura. Pertanto, se il soggetto A agisce in nome e per conto di B (mandato con rappresentanza), B sarà tenuto alla presentazione dell’INTRASTAT;
- in caso di mandato senza rappresentanza, gli effetti dell’atto sono imputabili al mandatario che renderà successivamente in proprio la stessa prestazione al mandante. Conseguentemente, l’obbligo della presentazione dell’INTRASTAT servizi ricade sul soggetto cui sono giuridicamente imputabili le operazioni in questione. Pertanto, se il soggetto A non agisce in nome e per conto di B (mandato senza rappresentanza), l’obbligo dell’INTRASTAT ricade su A (mandatario).
QUESITO 4. TRIANGOLAZIONI CON LAVORAZIONE ED OBBLIGHI INTRASTAT
UE acquista materie prime da IT1, che su incarico di UE, consegna la merce a IT2 per la lavorazione. IT2, a fine lavorazione, consegna la merce direttamente a UE (v. anche CM 145/E/1998) .
IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. a), DL 331/1993, per la quale emette fattura nei confronti di FR1 ed è tenuto a compilare l’INTRASTAT relativo ai beni. IT1, inoltre, deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta. IT2, che esegue la lavorazione, è tenuto a:
- riportare nell’apposito registro delle lavorazioni, ex art. 50, co.5, DL 331/1993, i beni ricevuti da IT1, per conto di FR1.
- emettere fattura ex art. 7-ter DPR 633/1972 per la lavorazione nei confronti del committente FR1 ; si tratta di una operazione non rilevante territorialmente in Italia ai fini IVA, che va comunque nell’INTRASTAT servizi resi.
- cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni nell’altro Stato membro. Si precisa che la fattispecie qui descritta si riferisce ad una configurazione giuridica diversa da quella commentata al punto n. 19, parte II, della CM 36/E/2010 in quanto, nel caso ora illustrato, entrambi i soggetti nazionali hanno rapporti contrattuali diretti nei confronti del soggetto francese.
QUESITO 5. TRIANGOLARE NAZIONALE ED OBBLIGHI INTRASTAT
Ipotesi in cui un soggetto nazionale IT2 acquista beni da un fornitore nazionale IT1, attribuendo a quest’ultimo l’incarico di spedirli direttamente al proprio cliente stabilito in altro Stato membro (v. anche CM 13/E/1994, par. B.16.1); si precisa che il rapporto tra IT1 e IT2 si configura come operazione interna, non imponibile ex art. 58, co.1, DL 331/1993; analogamente, il rapporto tra IT2 ed il cessionario stabilito in altro Stato membro costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, co. 1.
La non imponibilità IVA nel rapporto IT1 – IT2 si applica solo se i beni vengono spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) a cura o a nome del fornitore (IT1), quindi, la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione di trasporto o da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario (v. anche RM 35/E/2010).
Pertanto, ai fini INTRASTAT, l’obbligo ricade esclusivamente su IT2, soggetto nazionale promotore della triangolazione.
QUESITO 6. BENI E SERVIZI NELLA STESSA FATTURA
Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate verso lo stesso soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi di di