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Spa azioni con usufrutto e nuda proprietà

Comitato Consigli Notarili delle Tre Venezie - Massime commissione societaria Triveneto - Orientamenti Societari - Spa - azioni circolazione - Emissioni certificati azionari azioni distinte per usufruttuario nudo proprietario.

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

Massime commissione societaria Triveneto 

Orientamenti Societari

H.I. Spa - azioni e limiti alla loro circolazione

H.I.20 Emissioni di certificati azionari o di azioni distinte per l’usufruttuario e per il nudo proprietario.

Massima - 1° pubbl. 9/06
http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-61-spa-azioni-e-limiti-alla-loro-circolazione.html#inizio

In relazione alla medesima partecipazione azionaria è legittima l’emissione di due titoli distinti, rappresentativi l’uno i diritti del nudo proprietario e l’altro i diritti dell’usufruttuario (art. 1 R.D. 239/42 e art. 2025 cod. civ.).
Detti titoli potranno essere trasferiti disgiuntamente uno dall’altro (ovviamente il giratario di un usufruttuario vitalizio avrà acquistato un diritto che continua ad essere commisurato con la vita del suo dante causa), e legittimano l’esercizio dei diritti in essi incorporati in via autonoma, così il soggetto al quale è riservato il diritto di voto (nudo proprietario o usufruttuario a seconda della convenzione) potrà intervenire in assemblea esibendo esclusivamente il proprio certificato.

Regio Decreto del 1942 numero 239 art. 1

INTESTAZIONE DELLE AZIONI

1. Le azioni emesse dalle società aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica.
2. L'intestazione è fatta dalla società emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.
3. Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla società emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario.
4. È fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione di questo divieto, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 13 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.
5. Le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi.

 

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