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Nuovo regime forfetario nuovi minimi 2015

Il passaggio al nuovo regime forfetario nuovi minimi 2015 avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.

Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.

Inizio attività

Nel caso di inizio attivitàdovrà  essere comunicata la scelta per il nuovo regime forfetario mediante l’utilizzo del modello di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (per le persone fisiche, modello AA9/11); al riguarda si segnala che l’Agenzia delle entrate, nel Comunicato stampa del 31.12.2014, dopo aver ricordato che dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva, ha chiarito che fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”.

Soggetto già in attività.

Diverso il discorso invece per un soggetto già in attività: come detto, il nuovo regime forfetario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente (da verificare quindi per l’accesso al regime dal 2015 i dati 2014) rispettano i requisiti richiesti dalla  norma, che ricordiamo essere:

-        i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non siano superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 alla Legge di Stabilità, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata (limiti che variano da euro 15.000 a euro 40.000);

-        non abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, lavoro a progetto,  somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro e compensi erogati all’imprenditore ed ai suoi familiari;

-        il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia superiore ad euro 20.000,00;

-        i redditi soggetti al regime agevolato siano prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di euro 20.000;

-        non ricadano nelle fattispecie di esclusione (non avvalersi di regimi speciali iva, non essere soggetti non residenti nello Stato italiano, non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, non partecipare a società di persone o associazioni professionali o a srl in regime di trasparenza). 

Tali soggetti potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfetario, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Infine nel caso in cui invece, pur nel rispetto dei requisiti, il contribuente valuti la non convenienza nell’adozione del nuovo regime forfetario, potrà comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Opzione applicazione IVA e IRPEF nei modi ordinari.

Dal regime naturale si esce, quindi determinante la circostanza di convenienza, semplicemente con comportamento concludente del contribuente ed anche dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta. 

Si dovrà perciò impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), registrare le fatture, emettere le fatture con applicazione dell’iva, effettuare le liquidazioni periodiche, e tutti i comportamenti per il regime NON naturale che si vuole adottare.

L’opzione vincola per un triennio. Per tre anni non si potra tornare al regime forfettario.

(ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2015, la scelta deve essere comunicata con il modello Iva 2016).

L'opzione, che sarà vincolante per almeno un trienniodovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata 

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il nuovo regime potrà / dovrà quindi NON essere applicato:

-        o per opzione;

-        o per Legge,

Per legge nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l’accesso o verificarsi di una delle cause ostative).

Riaccesso al regime

In tal caso il contribuente, dall’anno successivo, dovrà applicare il regime ordinario; a differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti.

Fuoriuscita dal regime

Inoltre, sempre diversamente dal regime dei minimi, non è prevista l’immediata fuoriuscita dal regime forfetario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%, ma dall’esercizio successivo.

 

17/01/2015 09:48 commenti (69)

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