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Nuovo Ravvedimento Operoso 2016

Solitamente la sanzione è il 30% a cui va applicato il 1/10, 1/8, 1/6, ecc a seconda del momento in cui si decide di ravvedersi.

Nuovo Ravvedimento Operoso 2016

Solitamente la sanzione è il 30% a cui va applicato il 1/10, 1/8, 1/6, ecc a seconda del momento in cui si decide di ravvedersi.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, della sanzione in misura ridotta.

Il tasso legale di interesse è stato ridotto allo 0,2% in ragione d’anno a decorrere dal giorno 1°.1.2016.

La modifica è rilevante anche ai fini fiscali in quanto il c.d. “ravvedimento operoso”, di cui all’art. 13 del d.l.gs. 18.12.1997, n. 472.

 

Tipologia Ravvedimento

Entro quando

Sanzione

Sanzione ordinaria

Sprint

15 giorni dalla scadenza ordinaria

0,1%

per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno

 

Semplificato

dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza

1/10

3%

Semplificato

< 90 giorni dalla scadenza

1/9

3,33%

Ordinario

< 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1)

1/8

3,75%

Ordinario

< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2)

1/7

4,29%

Ordinario

< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2)

1/6

5%

Ordinario

Dopo Processo Verbale Constatazione

1/5

6%

       
       

Quindi ad esempio IVA da versare al 16 Marzo 2016 versata il 16/12/2016 la sanzione è il 3,75%.

ATTENZIONE

Il ravvedimento con le sanzioni ridotte è valido solo se versato in CONTEMPORANEA all’imposta che si ravvede.

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