MOSS (Mini One Stop Shop).
Il MOSS rappresenta l’estensione del sistema V@T on e-services, che era applicabile fino al 31.12.2014.
Gli operatori che forniscono a privati consumatori, nell'area comunitaria, (fuori dall’Italia o dal paese dove hanno stabile organizzazione) servizi elettronici B2C (business to consumer) di telecomunicazione e di teleradiodiffusione possono registrarsi sul sito dell'agenzia delle Entrate per accedere al nuovo regime Iva opzionale del Moss (Mini one stop shop). A seguito di tale opzione l'operatore nazionale può assolvere l'Iva senza essere obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro ove sono stabiliti i propri clienti. In particolare, possono avvalersi del minisportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nella Ue sia quelli stabiliti in territorio extracomunitario. Per questi ultimi, il nuovo regime agevolativo assorbe il regime speciale Voes (V@t on eservices), dedicato alle imprese extracomunitarie che svolgono attività di ecommerce nell'area Ue.
Tempi e modi
Chi intendeva fruire del nuovo regime già dal periodo d'imposta 2015 avrebbe dovuto registrarsi entro il 31 dicembre 2014.
Ma resta comunque aperta la strada per un'applicazione immediata, comunicando di avere avviato operazioni rientranti nel regime speciale entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prima operazione, salvo attendere che il regime scatti automaticamente dal primo giorno del trimestre successivo alla comunicazione.
Opzione per il regime del Moss
Un operatore con sede in Italia che opta per il regime del Moss si identificherà necessariamente in Italia, a prescindere dall'esistenza di stabili organizzazioni in altri Stati membri.
Successivamente, egli dovrà includere nel regime tutti i servizi elettronici prestati ai privati stabiliti nei diversi Paesi della Ue, a eccezione di quelli resi a privati stabiliti in Italia o nei paesi europei dove si ha stabile organizzazione, ai quali si applicherà il regime ordinario.
Si precisa, inoltre, che un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali è tenuto, entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, a presentare, in via telematica, la dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi membri in ciascun trimestre solare, per determinare l'Iva dovuta per ciascun periodo. Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione riepilogativa (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio) i prestatori devono versare l'Iva dovuta, per la quale non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione. La dichiarazione va presentata Indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia prestato o meno servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Nella dichiarazione trimestrale devono essere specificati i servizi prestati, ai destinatari in ognuno degli Stati membri di consumo, dal soggetto passivo che utilizza il regime e, per il regime Ue, da ogni stabile organizzazione. Per il regime non Ue, sono interessate tutte le prestazioni effettuate nell'Unione nell'ambito del regime stesso (comprese le prestazioni nello Stato membro di identificazione).
E’ importante notare che, qualora un soggetto passivo abbia una sede in uno Stato membro, tutti i servizi in esame da lui prestati in quello Stato membro vengono dichiarati nelle dichiarazioni Iva nazionali di tale sede, e non nell'ambito del mini sportello unico.
Il MOSS riguarda l’ e-commerce diretto resi nei confronti di “privati consumatori” comunitari.
Dal 1° gennaio 2015, il predetto regime speciale è stato ampliato e l’Iva non è più dovuta nel Paese del fornitore, ma in quello del committente, non solo per i servizi elettronici, (e-commerce diretto: download) ma anche per quelli di telecomunicazione e di teleradio diffusione resi a “privati consumatori” comunitari (art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE).
In pratica, aderendo al MOSS, i fornitori di servizi digitali, siano essi comunitari o extracomunitari, accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento in un unico Paese membro, evitando di doversi identificare in tutti i Paesi membri in cui sono domiciliati o residenti i propri clienti, al fine di versare l’imposta ivi dovuta.
A livello normativo, il Capo 6 del Titolo XII della Direttiva n. 2006/112/CE disciplina distintamente:
- il “regime non UE”, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio diffusione prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (Sezione 2, artt. da 358-bis a 369);
- il “regime UE”, relativo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio diffusione prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo (Sezione 3, artt. da 369-bis a 369-duodecies).
A seguito delle modifiche introdotte dal Reg. UE n. 967/2012, i suddetti regimi si applicano alla luce delle disposizioni interpretative contenute nella Sezione 2 del Capo XI del Reg. UE n. 282/2011 (artt. da 57-bis a 63-quater).
A prescindere dalla tipologia di regime (UE o non UE), il soggetto passivo non stabilito presenta, per via telematica, allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre, considerato come un periodo d’imposta indipendente:
- entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre;
- indipendentemente dall’avvenuta erogazione, nel trimestre, dei servizi digitali.
Per l’anno 2015, quindi, la prima dichiarazione dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 20 aprile 2015 (1° trimestre).
La dichiarazione Iva contiene, per ogni Stato membro di consumo in cui l’Iva è dovuta, il valore totale, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione effettuate nel trimestre di riferimento, nonché l’importo totale dell’imposta corrispondente, suddiviso per aliquote.
A seguito della presentazione della dichiarazione, il Paese membro di identificazione assegna alla stessa un numero di riferimento, che viene comunicato al soggetto passivo affinché lo utilizzi in sede di versamento dell’imposta, da effettuare su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione.
I Paesi UE che non hanno adottato l’euro possono, invece, esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.
Eseguito il versamento, lo Stato di identificazione, in base ai dati esposti nella dichiarazione, distribuisce l’importo dell’Iva incassata ai diversi Paesi membri di consumo. Nel “regime UE”, è tuttavia previsto che lo Stato di identificazione trattenga una percentuale pari:
- al 30%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
- al 15%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Nell’ambito del regime MOSS, è vietata la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni relativi ai servizi digitali, mentre è possibile ottenere il rimborso dell’imposta pagata nei vari Paesi membri di consumo attraverso la procedura di cui alle Direttive n. 2008/9/CE (regime UE) e n. 86/560/CEE (regime non UE).
Dal 1° gennaio di quest’anno, in coincidenza con il nuovo criterio territoriale applicabile ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio diffusione resi a privati consumatori comunitari, non più basato sul Paese del fornitore, ma su quello del cliente (art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE), è stata prevista la possibilità di avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop).
Si tratta di un regime che evita, alle imprese che erogano i suddetti servizi, di doversi identificare ai fini Iva in tutti i Paesi membri in cui l’imposta è dovuta, vale a dire i Paesi in cui sono stabiliti i clienti. Cosa che deve avvenire in caso di e-commerce indiretto.
La semplificazione consiste nella facoltà di accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta in capo alla posizione Iva:
- del Paese in cui il fornitore, stabilito nell’Unione europea, ha fissato la sede della propria attività o dispone di una stabile organizzazione (cd. “regime UE”);
- del Paese in cui il fornitore, non stabilito nell’Unione europea, ha deciso di identificarsi, a condizione che non sia né stabilito, né identificato o tenuto ad identificarsi nell’Unione europea (cd. “regime non UE”).
Regime UE
In pratica, il “regime UE” si applica ai fornitori che hanno la sede dell’attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo la sede al di fuori dell’Unione europea, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri.
Optando per il regime speciale, tali imprese, attraverso il numero di partita IVA di cui sono già in possesso, adempiono agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta relativi ai servizi digitali resi nell’ambito dei rapporti “B2C” esclusivamente nel Paese membro in cui hanno la sede o la stabile organizzazione.
In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, dal 1° gennaio 2015, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico MOSS (Mini One Stop).
Il soggetto passivo che si è registrato al MOSS, nel suo paese di identificazione, deve trasmettere telematicamente con cadenza trimestrale la dichiarazione iva dove vengono forniti dettagliatamente le operazione effettuate, e versando contestualmente l’iva. Quest’ultimo paese provvederà a trasmettere per ogni paese di competenza i dati e gli importi dell’iva di competenza.
Regime non UE
Il “regime non UE” si applica, invece, ai fornitori che, nell’Unione europea, non hanno la sede dell’attività o una stabile organizzazione, né sono identificati o tenuti ad identificarsi ai fini Iva. Avvalendosi del regime speciale, tali imprese possono scegliere il Paese membro nel quale aprire la partita Iva ed accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta dovuta sui servizi digitali resi nell’ambito dei rapporti “B2C”.
A differenza del regime UE, il regime speciale NON-UE si applica a tutti i servizi digitali resi a forniti a privati consumatori comunitari, indipendentemente dal Paese membro in cui gli stessi sono stabiliti.
Esempio Regime non UE .
Impresa con sede in Svizzera (fuori UE) scelga di identificarsi in Italia, rientrano nel regime speciale anche i servizi digitali resi a clienti italiani, non soggetti Iva.
Secondo le istruzioni contenute nel provvedimento, dell’Agenzia delle Entrate 30.09.2014, n. 122854, in conformità con l’art. 2, par. 3, del Reg. UE n. 967/2012, la registrazione è ammessa per:
- le imprese italiane (anche quelle extracomunitarie ma con stabile organizzazione in Italia) regime UE, per le quali la registrazione si effettua on line, utilizzano le funzionalità rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle credenziali personali;
- le imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nell’Unione europea (regime non UE), per le quali la registrazione si effettua compilando un modulo on line, disponibile nella sezione a libero accesso del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito (con prefisso EU) e le credenziali per l’accesso ai servizi telematici.
Come regola generale, la registrazione ai regimi speciali decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello di esercizio dell’opzione, per cui – rispetto al “regime non UE” – la stessa non è immediatamente operativa una volta che il fornitore extra-UE abbia acquisito la partita Iva. In via di deroga, è tuttavia previsto che i regimi speciali siano applicabili dalla data di effettuazione della prima prestazione qualora le imprese interessate richiedano la registrazione entro il decimo giorno del mese successivo (art. 57-quinquies del Reg. UE n. 282/2011).
Contribuenti minimi
Anche i contribuenti nel regime dei minimi che effettuano una prestazione di commercio elettronico diretto (servizi di e-commerce) a un privato consumatore comunitario (B2C) deve assolvere l’ Iva relativa all’operazione identificandosi nello Stato membro in cui il cliente è stabilito oppure, in alternativa, avvalendosi del regime MOSS. Lo ha chiarito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.75/E2015..
A decorrere dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione, teleradiodiffusione rese nei confronti di privati consumatori sono soggette ad Iva nel paese ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza, con conseguente rilievo dell’operazione nel paese di destinazione della stessa.
Pertanto, qualora un operatore nazionale presti un servizio di e-commerce diretto nei confronti di un committente non soggetto passivo d’imposta comunitario, egli tenuto ad assolvere l’Iva relativa all’operazione resa nello Stato membro del cliente.
È possibile adempiere a tale onere:
- identificandosi nel Paese Ue oppure, in alternativa,
- avvalendosi del regime MOSS (Mini One Stop Shop), come previsto dall’art.74-sexies del d.P.R. n.633/72.
In particolare, il MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi obblighi Iva senza doversi identificare nei vari Paesi Ue ove i committenti privati hanno la propria residenza.
L’operatore italiano aderisce a tale regime registrandosi in un apposito portale, con una specifica procedura on line, attraverso il quale trasmette telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali e provvede al versamento dell’imposta dovuta.
Spetta poi allo Stato di identificazione – l’Italia – il compito di ripartire l’Iva tra i singoli Paesi membri di consumo, proprio sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trasmesse.
La risoluzione in commento ha ad oggetto il caso in cui il prestatore italiano esercita l’attività di commercio elettronico diretto nei confronti di clienti privati Ue - inglesi - applicando il regime fiscale di vantaggio di cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011, nell’ambito del quale le operazioni interne rimangono fuori dal campo di applicazione dell’Iva.
Preso atto delle modifiche normative intervenute, l’istante chiede se per tali prestazioni si debba “applicare l’Iva con aliquota vigente in Inghilterra oppure sono operazioni non soggette ad Iva”.
A parere dell’Agenzia, in assenza di un’espressa disciplina nel regime di vantaggio, trova applicazione quanto stabilito sul punto con riferimento al nuovo regime forfetario introdotto dall’art.1, comma 56 e seguenti, della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015), essendo i due regimi in questione analoghi sotto diversi aspetti.
In particolare, l’art.1, comma 58, lett. d) della citata legge prevede che “Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54 … applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del d.P.R. n.633, e successive modificazioni”.
Da ciò deriva l’interpretazione secondo cui le prestazioni di servizi di e-commerce diretto rese ad un soggetto comunitario da un contribuente minimo (come anche da un soggetto aderente al regime forfetario) rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità di cui alle disposizioni recate dagli artt. 7-ter e seguenti del decreto Iva e la relativa imposta è assolta:
- nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l’operazione fuori campo Iva in Italia;
- nei rapporti B2C, come quelli oggetto della risoluzione, dal prestatore attraverso l’identificazione nel Paese Ue in cui si considerano effettuati tali servizi (Inghilterra) oppure, alternativamente, avvalendosi del regime MOSS che permette di mantenere un’unica posizione Iva.
Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni fornite in via interpretativa con la circolare n.36/E/2010.
Stato membro di consumo
Lo Stato membro di consumo è uno Stato Ue in cui il soggetto passivo presta servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Nell'ambito del regime Ue, il soggetto passivo non può avere in tale Stato membro né la sede della sua attività economica, né una stabile organizzazione. In base al regime non Ue, il soggetto passivo non può essere stabilito in alcun modo in tale Stato membro, né essere tenuto a registrarvisi ai fini dell'Iva. Nell'ambito del regime non Ue, lo Stato membro di identificazione può essere anche lo Stato membro di consumo: in altre parole, il soggetto passivo si avvale del mini sportello unico per dichiarare e versare l'Iva sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici prestati a clienti nello Stato membro di identificazione. È importante osservare che le prestazioni che rientrano nell'ambito del mini sportello unico sono effettuate nello Stato membro di consumo e non in quello di identificazione o di stabilimento. In quanto tali, le norme applicabili nello Stato membro di consumo alle prestazioni nazionali si applicano anche a quelle che
rientrano nel mini sportello unico (Moss).
Stato membro di stabilimento
Lo Stato membro di stabilimento è uno Stato membro in cui il soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione. Un soggetto passivo può avere fissato la sede della propria attività economica nello Stato membro di identificazione e avere al contempo stabili organizzazioni in altri Stati membri. Nelle dichiarazioni Iva, per il mini sportello unico, devono essere inclusi anche i servizi prestati agli Stati membri di consumo dalle stabili organizzazioni. Lo Stato membro di stabilimento non può essere lo Stato membro di consumo: le prestazioni di servizi effettuate in tale Stato membro devono essere dichiarate nella dichiarazione Iva nazionale della stabile organizzazione.