lotteria degli scontrini (art. 20)
L’esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla Lotteria degli scontrini, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Viene previsto un regime transitorio per il primo semestre, in quanto, la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi
¨ mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica,
¨ emettendo ricevute fiscali.
Sanzione a regime |
Da 100 a 500 euro per coloro che rifiutano il codice fiscale del contribuente o non trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate |
Sanzione periodo trasnitorio (1° semestre) |
Nessuna sanzione se gli esercenti assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o emettendo ricevute fiscali. |