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Legge Stabilità 2016 - Nozione di autonoma organizzazione IRAP per i medici in c

Esenti da IRAP i medici ospedalieri in convenzione ASL

Legge Stabilità 2016 - Nozione di autonoma organizzazione IRAP per i medici in convenzione con le strutture ospedaliere

Non sussiste autonoma or­ga­nizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto speci­fi­che convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della profes­sione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

Elementi irrilevanti ai fini dell’autonoma organizzazione

Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrile­vanti:

  • l’ammontare del reddito realizzato;
  • le spese direttamente connesse all’attività svolta.

Elementi idonei a configurare l’autonoma organizzazione

L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in pre­sen­za di elementi che eccedono lo standard e i parametri previsti dalla Con­venzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti “minori”

I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è conte­nuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile.

La legge di stabilità 2016 aumenta l’importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a:

  • 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
  • 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
  • 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
  • 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Decorrenza

Il suddetto aumento si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.

02/01/2016 16:56 commenti (59)

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