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Fattura entro 10 giorni successivi rispetto a quello di effettuazione dell'opera

Il nuovo termine "lungo" con tale modifica inserita nella Legge di Bilancio 2019 ha di conseguenza reso necessario modificare anche i termini di registrazione delle fatture emesse di cui all'articolo 23 D.P.R. 633/1972. 

Fattura entro 10 giorni successivi rispetto a quello di effettuazione dell'operazione

Il nuovo termine "lungo" con tale modifica inserita nella Legge di Bilancio 2019 ha di conseguenza reso necessario modificare anche i termini di registrazione delle fatture emesse di cui all'articolo 23 D.P.R. 633/1972.
Il testo attualmente prevede che "Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro".

Il nuovo testo normativo prevede invece che "il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni".  

Il nuovo termine "lungo" è conseguenza del termine lungo concesso per l'emissione.
Ad esempio: fattura datata 31 luglio 2019 potrà essere trasmessa al SDI (fattura elettronica) entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d'imposta nella liquidazione del mese di luglio.

Acquisti semplificazione

Modificando l'articolo 25 D.P.R. 633/1972 dal 2019 non è più previsto l'obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti. Non è più obbligatorio indicare il protocollo o numero progressivo ad essa attribuito che sarà di fatto attribuito in automatico dal SDI.

Momento in cui è possibile effettuare la detrazione dell’IVA acquisti.

Di particolare rilievo è la modifica del termini per l'esercizio della detrazione, la cui decorrenza inizia con il possesso della fattura.
E’ ora previsto che la detrazione può essere esercitata in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, ma ora anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il cui documento è pervenuto l'anno successivo.
Ad esempio:
- per il mese di novembre 2019, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di novembre, nonché quelle pervenute e registrate entro il giorno 15 dicembre 2019;
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per il mese di dicembre 2019, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di dicembre, mentre per quelle pervenute dal 1° gennaio la detrazione slitta alla liquidazione di gennaio 2020.

28/10/2018 15:09 commenti (73)

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