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Equitalia rateazioni cartelle piani rateazioni

somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione  decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22-10-2015, possono, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili.

Decreto 159/15 - corposo articolo 15 - disposizioni transitorie riscossione.

Un ginepraio di decorrenze differenziate (sotto riportato) arricchito da un comma 7 che, invece, rappresenta la sanatoria per il ripescaggio degli insolventi rispetto ai piani di rateazione passati, a testimonianza stessa del fatto che dalla prosecuzione di tali pagamenti dipende, in sostanza, l’equilibrio finanziario di Equitalia.

Infatti, la richiamata norma precisa che le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22-10-2015, possono, a semplice richiesta del  contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili.

In tal caso, ferma restando l’applicazione delle disposizioni ordinarie sulle rateazioni (in quanto compatibili).

Si prevede una specifica e più restrittiva ipotesi di decadenza del beneficio della rateazione, in quanto “il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione”.

Per la pratica attuazione di tale norma si dovranno ovviamente attendere le istruzioni operative di Equitalia, normalmente veicolate per il tramite delle ormai famigerate “Direttive”, in merito alle quali, al momento di stesura di queste note, non risulta ancora traccia sul sito di Equitalia.

Si tratta di una nuova occasione per guadagnare la posizione di “regolarità” nei confronti degli enti creditori ed, evidentemente, per bloccare le eventuali azioni esecutive che fossero nuovamente riprese dopo la decadenza del precedente piano di rateazione.

Inoltre:

1) modifiche alle disposizioni sulla sospensione legale della riscossione (vale a dire la possibilità di bloccare le azioni di Equitalia con l’invio di una comunicazione telematica motivata): si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 22-10-2015, data di entrata in vigore del decreto.

Un apposito provvedimento stabilirà le regole di invio delle istanze e delle relative disposte e, fino a tale momento, continueranno ad applicarsi le regole pregresse;

2) le nuove regole di rateazione degli avvisi bonari si applicano alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

  • al 31 dicembre 2014, per le somme dovute in conseguenza dei controlli automatici (36-bis);
  • al 31 dicembre 2013, per le somme dovute in conseguenza del controllo formale (36-ter);
  • al 31 dicembre 2012, per le somme dovute per la tassazione separata da articolo 17 del TUIR;
  • al 31 dicembre 2013, per le somme dovute per la tassazione separata da articolo 21 del TUIR;

3) le nuove regole sui pagamenti rateali delle somme dovute per accertamento con adesione e istituti simili del decreto legislativo 218/1997: si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti, alle conciliazioni giudiziali ed alle mediazioni tributarie non ancora perfezionati alla data del 22-10-2015, momento di entrata in vigore del decreto;

4) le nuove regole sulle patologie dei versamenti rateali sugli avvisi bonari e atti di adesione, compreso il tema del lieve inadempimento, si applicano:

  • per le rateazioni sui bonari, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:
    • al 31 dicembre 2014, per i controlli automatizzati;
    • al 31 dicembre 2013, per i controlli formali;
    • al 31 dicembre 2012, per la tassazione separata da articolo 17 del TUIR;
    • al 31 dicembre 2013, per la tassazione separata da articolo 21 del TUIR;
    • per le rateazioni sugli atti di adesione, definizione, conciliazione e mediazione tributaria perfezionati a decorrere dalla data del 22-10-2015;

5) disposizioni sulla rateazione delle cartelle esattoriali, in tema di accesso, atti conservativi e decadenza, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data del 22-10-2015;

6) le disposizioni sulla rateazione delle cartelle esattoriali, in tema di possibile sospensione del pagamento delle rate del piano in connessione ad emissione di provvedimenti di sospensione totale o parziale, nonché di domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data del 22-10-2015 ed ai  piani di rateazione in essere alla stessa data.

 

 

11/11/2015 18:19 commenti (48)

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