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Edilizia Legge di Stabilità 2015 Reverse charge ampio dal 1° gennaio 2015

Edilizia Legge di Stabilità 2015 relative ad edifici Regole nel Reverse charge inversione contabile per servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento 

Edilizia Legge di Stabilità 2015 Reverse charge ampio dal 1° gennaio 2015 Prestazioni di demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sul supplemento n. 99 alla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014) ha previsto ulteriori ipotesi di applicazione del reverse charge, che, come noto, prevede il passaggio degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.

Ricordiamo che utilizzando il reverse charge non si dovrà pagare l’imposta di bollo di 2 euro.

Indicazione in fattura.

L’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha esteso a nuove fattispecie il meccanismo di assolvimento dell’IVA del c.d. “reverse charge”.

“Operazione esente da imposta di bollo e senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art.17DPR.633/72 – Inversione contabile –“

Aggiornamenti

Il nuovo regime non si applica ove il committente sia un privato e non agisca in qualità di “soggetto passivo” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In tale categoria abbiamo, oltre alle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professione, i condomini e gli enti non commerciali.

In tali situazioni il prestatore del servizio continuerà a emettere una fattura con l’IVA propria della prestazione eseguita.

In secondo luogo, la norma fa riferimento alle prestazioni di servizi, per cui rimangono escluse le cessioni di beni con posa in opera. Tale precisazione, fatta a suo tempo per il regime dei “subappalti”, è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 del 29 dicembre 2006 (§ 3). Sul medesimo tema l’Agenzia, con la risoluzione n. 220 del 10 agosto 2007, ha affermato che si rientra nella compravendita con posa in opera quando lo scopo principale è la cessione di un bene, mentre l’esecuzione dell’opera risulta esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura. 

Quindi prestazioni di servizi che risultano meramente accessorie alla cessione di beni e materiali.

Viceversa, si è in presenza di un contratto di appalto se la volontà contrattuale risulta quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, in quanto la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

Identificazione di bene immobile / fabbricato

Il Regolamento Comunitario n. 282/2011, così come integrato dal Regolamento n. 1042/2013 che, all’art. 13-ter definisce bene immobile (quindi non solo l’edificio/fabbricato):

-        una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;

-        qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

-        qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

-        qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

Scartando la prima linea, che evoca più il concetto di area (ricompresa nella macro classe degli immobili, ma non nella specie del fabbricato/immobile), le altre tre casistiche paiono tutte pertinenti e, peraltro, evocano sempre il concetto di edificio o fabbricato (non si comprende se con intento alternativo o con finalità di sinonimo).

Nella successiva sottosezione 6-bis l’art. 31-bis dello stesso Regolamento, si occupa di individuare i servizi relativi ai beni immobili, richiedendo che tra i medesimi si considerino esclusivamente quelli che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.

Ne propone poi un elenco esemplificativo in senso positivo (inclusione) e negativo (esclusione).

Infatti, si considera che presentino nesso sufficientemente diretto (inclusione) con beni immobili i servizi:

-derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

-erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Sono in reverse.

Nell'ambito di applicazione rientrano in particolare (si mantiene il riferimento alle lettere indicate dalla norma):

c)  l'edificazione di un fabbricato sul suolo, nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

d)  l'edificazione di strutture permanenti sul suolo, nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

k)  lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;

l)  lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

m)  l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;

n)  lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili.

Ci paiono di particolare rilevanza le indicazioni contenute nelle lettere k) e m) ove si ha modo di ottenere, nel primo caso, una indicazione non dissimile dalla elencazione delle attività che la tabella Ateco (voce 43) ricomprende nella classe dei completamenti e, nel secondo caso, una risposta al dubbio che è stato sollevato in merito agli interventi su impianti saldamente ancorati al fabbricato.  

Nell'ambito di applicazione, invece, non rientrano:

e)  la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;

f)  l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili.

Sia pure se il Regolamento (per i citati articoli) entrerà in vigore solo dal 2017, crediamo si possa trarre dal medesimo una utile indicazione di indirizzo per cercare di risolvere il dubbio in merito alla applicazione della inversione contabile.

Dal 2015 per

- le prestazioni di servizi di pulizia,

- di demolizione,

- di installazione di impianti e di completamento relative a edifici,

il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente

• dal rapporto contrattuale; 

• dalla tipologia di attività esercitata.

Regole nel Reverse charge inversione contabile per servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento 

Ciò che conta è la tipologia di prestazione di servizi

L’inversione contabile si innesca nel momento in cui abbiamo una prestazione di servizi che rientra in una delle quattro casistiche individuate dalla norma - pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento - e che questa sia relativa ad un edificio.

Non ha rilevanza il codice attività del prestatore, ma bisogna invece verificare che la prestazione di servizi rientri fra quelle prestazioni individuate dai gruppi di codici ATECO 81.2 e 43.

La prestazione deve essere relativa ad un edificio

Affinché “scatti” l’inversione contabile la prestazione di servizi deve essere relativa ad un edificio.

Qui dovremo capire se l’Agenzia estenderà l’ambito applicativo della disposizione anche alle prestazioni rese relativamente a pertinenze dell’edificio (ad esempio la pulizia del piazzale di scarico) e come inquadrerà il legame tra impianti ed edificio (rispondendo conseguentemente a domande quali quella che ci porta ad interrogarci se rientri o meno nel reverse l’installazione dell’impianto elettrico in una cella frigorifera o se questa non sia da considerare nell’insieme “edificio”).

Dubbio per le manutenzioni e riparazioni di impianti

Fra le fattispecie maggiormente “dubbioe” vi sono le attività di manutenzione e riparazione correlate all’installazione di impianti: rientrano o meno nell’applicazione del reverse la manutenzione di un impianto elettrico o la riparazione di un impianto antincendio?

Il dubbio è generato dal fatto che, mentre la disposizione di legge non fa alcun riferimento ad esse, i codici attività che rientrano nel gruppo 43 installazione di impianti contengono espressamente la dicitura “inclusa manutenzione e riparazione”.

Per questi dubbi sostanziali non ci potranno essere sanzioni sino alla uscita della circolare.

Due sono le possibili chiavi di lettura:

1.- prevale il dato letterale della disposizione e quindi su queste prestazioni va addebitata l’IVA;

2.- si deve fare riferimento all’indicazione contenuta nel codice ATECO e quindi c’è l’inversione contabile.

Anche in questo caso, attesa l’assoluta incertezza interpretativa, comunque si sia fatto non vi saranno in ogni caso sanzioni fino a quando l’Agenzia non deciderà in un senso o nell’altro.

Non conta la tipologia di rapporto contrattuale

A differenza di quanto avviene nelle fattispecie individuate dalla lettera a) del sesto comma dell’articolo 17, per le quali l’inversione contabile si innesca soltanto in presenza di un subappalto, nelle casistiche della nuova lettera a-ter) questa condizione non è stata riproposta e quindi c’è reverse indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa nell’ambito di un subappalto, piuttosto che di un appalto o di un contratto d’opera.

La cessione di beni con posa in opera non fa “scattare” l’inversione contabile

Soltanto le prestazioni di servizi rientrano nell’ambito di applicazione della lettera a-ter), mentre le cessioni di beni con posa in opera non determinano l’applicazione dell’inversione contabile.

La distinzione non è sempre agevole e il confronto fra valore del bene e valore della prestazione non è, come molte volte si pensa, criterio da considerare dirimente.

Nei casi dubbi appare fondamentale inquadrare l’operazione, seguendo l’uno o l’altro orientamento, scrivendo quanto si riferisce, nell’ambito del contratto o, in mancanza di contratto, nella fattura.

L’inversione contabile c’è soltanto se il committente è un soggetto passivo d’imposta e non soggetto privato

Nel caso in cui il committente sia un soggetto privato, naturalmente non si pone il problema dell’applicazione dell’inversione contabile, ma l’imposta deve essere addebitata da parte del prestatore.

Di conseguenza, per fare un esempio, l’impresa di pulizia che lavora in un condominio non applica il reverse (a meno che il condominio non sia provvisto di partita Iva), mentre per le prestazioni che effettua a favore del professionista o dell’impresa che hanno l’ufficio in quel condominio ci sarà l’inversione contabile.

L’inversione contabile si applica anche se il committente non detrae l’IVA

Il reverse charge si applica anche nei casi in cui il committente non detragga l’IVA.

La prestazione di servizi che rientra nelle casistiche della lettera a-ter) innesca il reverse anche se il committente è un soggetto che, svolgendo esclusivamente operazioni esenti, ha optato per la dispensa dagli adempimenti, come ad esempio nel caso di un’agenzia di assicurazioni o di uno studio medico: anche in questi casi il committente diviene debitore di imposta e deve corrispondere il tributo non potendo esercitare il diritto alla detrazione.

Stesso discorso vale nel caso in cui la prestazione sia resa ad un contribuente minimo o ad un forfettario.

Se invece è il prestatore ad esser un contribuente minimo o forfettario, non trova applicazione il reverse charge.

L’inversione contabile “batte” lo split payment

Se la prestazione rientra fra quelle individuate dalla lettera a-ter) ed il committente è uno dei soggetti della pubblica amministrazione cui fa riferimento l’articolo 17-ter, prevale l’inversione contabile se il committente sta acquisendo il servizio nell’ambito della sfera commerciale.

Qualora invece così non sia, e l’ente sta operando di conseguenza in quella istituzionale, non vi può essere inversione contabile e quindi si applicherà lo split payment.

16/02/2015 11:06 commenti (45)

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