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DISOCCUPZIONE-COLL e VOUCHER: quali LIMITI CUMULABILITÀ ?

Se non superano i 5.000 euro nell’anno civile, il lavoratore titolare della prestazione DIS-COLL può interamente cumularli, senza obbligo alcuno di comunicare all’INPS in via preventiva il reddito derivante dalla predetta attività. 

DISOCCUPZIONE-COLL e VOUCHER: quali LIMITI CUMULABILITÀ ?

Non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione all’INPS se il percettore della DIS-COLL riceve da attività di prestazioni occasionali meno di 5.000 euro

Se i compensi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio non superano i 5.000 euro nell’anno civile, il lavoratore titolare della prestazione DIS-COLL può interamente cumularli, senza obbligo alcuno di comunicare all’INPS in via preventiva il reddito derivante dalla predetta attività. 

Nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali, ma tale previsione non trova applicazione nell’ipotesi di prestatore di lavoro occasionale percettore di DIS-COLL in quanto la norma dispone che per i periodi di fruizione di detta indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi. 

Ciò è desumibile da quanto contenuto nella Circolare INPS n. 115/2017, che prende in esame anche le ipotesi di rioccupazione del soggetto che percepisce la DIS-COLL. 

Previgente disciplina –

La previgente disciplina del lavoro accessorio, retribuito con il sistema dei voucher, prevedeva che per prestazioni di lavoro accessorio si intendevano attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente. 

Le prestazioni di lavoro accessorie potevano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 

Abrogazione e periodo transitorio –

Successivamente, il D.L. n. 25/2017 all’art. 1 ha disposto la totale abrogazione degli articoli 48 e ss. del Decreto Legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

Tuttavia, la normativa consente di poter utilizzare fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio acquistati entro il 17 marzo 2017. 

Quindi, l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. 

Dunque, l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. 

Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell’indennità DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. 

Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. 

Nuova disciplina –

Per porre rimedio al vuoto normativo che si è verificato a seguito dell’abrogazione della disciplina sul lavoro occasionale, il governo ha introdotto il D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse. 

In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro

Pertanto, il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.

Entro detti limiti l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. 

Si specifica, infine, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

19/08/2017 09:44 commenti (33)

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