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contributi IVS Artigiani e Commercianti 2012

artigiani e dei commercianti devono versare i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori). Circolare Inps n. 14 del 03.02.2012,

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

Con la Circolare Inps n. 14 del 03.02.2012, sono state rese note le misure di tali contributi per l’anno 2012. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018.

Per il 2012 le aliquote contributive sono, quindi, pari a:

¨        21,30% per gli artigiani (anziché 20%);

¨        21,39% per i commercianti (anziché 20,09%).

Sono stati, inoltre, modificati il minimale ed il massimale di reddito. In particolare, il minimale è pari a € 14.930, mentre il massimale è pari a:

¨        € 73.673 per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;

¨        € 96.149 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

Al riguardo, va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. “minimale”), sul quale deve essere versato, in ogni caso, un “contributo minimo obbligatorio”. Nel caso in cui il reddito d’impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.

Il pagamento dei contributi 2012 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

¨        1a rata: 16 maggio 2012;

¨        2a rata: 16 agosto 2012;

¨        3a rata: 16 novembre 2012;

¨        4a rata: 16 febbraio 2013.

Gli acconti dei contributi 2012 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:

¨        entro il 16 giugno 2012 (o 16 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1° acconto 2012;

¨        entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012.

 

L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2013, quindi entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).

 
CONTRIBUTI IVS 2012 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
 
SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:

- gli artigiani;
- gli esercenti attività commerciali;

per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.

A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:

- i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;

- i soci di srl che svolgono attività commerciale;
- i soci unici di srl;
- i soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana;

- i soci di snc avente ad oggetto un’attività d’impresa di natura commerciale, se sussiste “la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza”;

- i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori.

 
CIRCOLARE INPS N. 14 DEL 03.02.2012

Come evidenziato nella Circolare INPS n. 14 del 03.02.2012:

- le aliquote contributive 2012 per la determinazione dei contributi IVS artigiani e commercianti sono state innalzate di 1,3 punti percentuali;

- il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi è stato fissato nelle seguenti misure:

--reddito minimale 2012: € 14.930;

--reddito massimale 2012: € 73.673 (€ 96.149 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, non frazionabile mensilmente);

- la prima fascia di retribuzione annua pensionabile è pari a € 44.204;

- sono confermate le agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote “ordinarie”) e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti).

 
 
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012
 
Tipologia di contribuenti
> 21 anni
≤ 21 anni
Artigiani
21,30%
18,30%
Commercianti
21,39%
18,39%

Riduzione 50% se il contribuente ha un’età > 65 anni

CONTRIBUTI IVS
SUL MINIMALE DI REDDITO (€ 14.930)
 
 
Rapportati ad anno
 
 

Tipologia di contribuenti

> 21 anni
≤ 21 anni
Artigiani

€ 3.180,09

€ 2.732,19

Commercianti

€ 3.192,89

€ 2.745,63

+ € 7,44 contributo maternità

Rapportati a mese (nel caso di periodi d’imposta inferiori all’anno)

 

Tipologia di contribuenti

> 21 anni
≤ 21 anni
Artigiani

€ 265,01

€ 227,68

Commercianti

€ 266,13

€ 228,80

+ € 0,62 contributo maternità

CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Tipologia di contribuenti

Scaglioni annui di reddito

> 21 anni
≤ 21 anni
Artigiani

€ 14.930 < Reddito ≤ € 44.204

21,30%
18,30%

€ 44.204,01 ≤ Reddito ≤ € 73.673

22,30%
19,30%
Commercianti

€ 14.930 < Reddito ≤ € 44.204

21,39%
18,39%

€ 44.204,01 ≤ Reddito ≤ € 73.673

22,39%
19,39%
CASI
1° caso:

Affittacamere e agenti di assicurazione

- I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito;

- sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.

 
2° caso:
Imprese con collaboratori

Nel caso di un’impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati:

- imprese familiari legalmente costituite:

-- i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

- aziende non costituite in imprese familiari:

-- il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

 
MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento dei contributi IVS 2012 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

- 1a rata: 16 maggio 2012;

- 2a rata: 16 agosto 2012;

- 3a rata: 16 novembre 2012;

- 4a rata: 16 febbraio 2013.

L’acconto dei contributi 2012eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, quindi:

- entro il 16 giugno 2012 (o 16 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,4%), a titolo di 1° acconto 2012;

- entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012.

Il saldo sarà versato in sede di UNICO 2013 entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,4%).

 
              
10/02/2012 19:25 commenti (46)

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