COMPENSI AMMINISTRATORI
AMMINISTRATORI
Per gli amministratori può essere previsto un compenso:
a) in misura fissa;
b) variabile in base agli utili (partecipazione agli utili);
c) misto, base fissa più variabile in base agli utili;
d) variabile in base al volume di affari (sconsigliato);
– con eventuale aggiunta di:
e) rimborso delle spese sostenute in funzione del proprio mandato;
f) indennità di fine mandato;
g) compensi in natura o benefici supplementari (es. uso dell’auto, di un appartamento, anche se usufruiti dai familiari).
Il compenso degli amministratori deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina o successivamente, se non è già stabilito dallo statuto (art. 2364). Per gli amministratori investiti di particolari cariche il compenso è fissato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale (art. 2389).
Il compenso può essere pagato con la periodicità desiderata: annuale, mensile, trimestrale, ecc..
L’amministratore che riceve un compenso non deliberato o superiore a quello deliberato, anche sotto forma di benefici non tassati, può essere passibile di sanzioni penali, qualora per rilevanza dell’importo si configuri l’ipotesi di danno patrimoniale (art. 2634).
Il compenso percepito senza delibera è nullo (Cass. N. 21933/2008); non è ammessa la ratifica tacita neppure con l’approvazione del bilancio. La nullità del compenso non deliberato o superiore a quello deliberato comporta, sotto il profilo tributario, l’indeducibilità dello stesso. Quindi, per essere fiscalmente deducibile il compenso deve essere regolarmente deliberato (CTP Alessandria n. 86/5/11 del 23/11/2011).
La gratuità della prestazione, se non prevista nello statuto, dovrà emergere da una delibera assembleare o del C.d.A., con espressa accettazione dell’amministratore. In mancanza, l’amministratore potrà rivolgersi al giudice per ottenere un equo compenso (Cass. n. 1647/1997, n. 2895/1991; Trib. Milano n. 14848/2010). La rinuncia al compenso deve risultare espressamente e non per implicito, ad esempio dall’approvazione del bilancio dal quale non risulta l’erogazione del compenso. La rinuncia è rilevante anche sotto il profilo contributivo e previdenziale; l’obbligo contributivo, infatti, non opera in caso di gratuità del mandato.
La Cassazione, con sent. 1915/2008, ha chiarito che l’amministratore di società che dichiara di non percepire alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico può essere soggetto ad accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, presupponendo che il mandato sia sempre a titolo oneroso.
Se non è previsto un compenso per l’amministratore, il punto 16 della nota integrativa dovrà riportare che “non è riconosciuto il compenso agli amministratori”.
Congruità del compenso - Il compenso deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza in relazione alle dimensioni, alla struttura e alla redditività della società. In assenza di norme specifiche, si sono verificate contestazioni di congruità dei compensi pagati agli amministratori, specie se soci di società a ristretta base sociale, in quanto compensi troppo elevati costituirebbero, secondo l’A.F., un artificio elusivo volto a distribuire utili mascherandoli da compensi.
La Cass. (sent. n. 6599/2002 e n. 28595/2008) ha negato la possibilità di sindacare la congruità del compenso degli amministratori delle società di persone.
La Cass. con sent. n. 24957/2010 ha affermato la piena deducibilità dei compensi amministratori deliberati e liquidati dalle società di capitali ed ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di disquisire circa gli importi o di riportarli al cd. “valore normale”. Il dato rilevante della sentenza è il concetto di insindacabilità dell’importo da parte dell’Amministrazione. La deducibilità, anche secondo una recente risposta del Ministero dell’Economia, è legata alla necessità di formalizzare la decisione di assegnazione dei compensi amministratori per mezzo di delibera assembleare, nel rispetto di quanto statuito dal c.c. (non bastando la mera approvazione del bilancio).
COMPENSO IN MISURA FISSA
L’art. 95.5 del Tuir prevede che il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto (vedi anche risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03498 del Mini-stero dell’Economia del 30.09.2010). Deve quindi essere contabilizzato in bilancio per competenza ma è fiscalmente deducibilesecondo il principio di cassa allargata (il compenso si considera pagato nell’anno se percepito entro il 12 gennaio dell’anno successivo (C.A.E. n. 57/2001); il suddetto principio non si applica alle società con periodo d’imposta diverso dall’anno solare cosicché se l’esercizio è a cavallo del 31/12 il compenso amministratori si può dedurre solo se erogato entro il termine dell’esercizio stesso.
Per l’applicazione del principio di cassa i pagamenti si intendono effettuati e percepiti nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità del percettore. Il pagamento in contanti è quindi da intendersi compiuto nel momento della consegna materiale del denaro. Il pagamento mediante assegni bancari o circolari si considera effettuato quando il destinatario lo riceve (non basta quindi datarli entro il 12 gennaio vanno incassati entro questa data). Per gli incassi mediante bonifici, la data è quella in cui il lavoratore riceve l’accredito sul conto corrente (R.M. n. 138/E/2009 e 38/E/2010).
Quando tra competenza e cassa allargata ci sono sfasature temporali, occorre operare una variazione sulla dichiarazione dei redditi; trattandosi di “variazioni temporanee” e in presenza della “ragionevole certezza”, si dovrà procedere al calcolo delle imposte anticipate, ai soli fini Ires.
Il principio della cassa allargata si applica solo quando il compenso amministratori rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. Nelle ipotesi in cui è considerato reddito di lavoro autonomo (amministratore – professionista), il compenso può essere dedotto fiscalmente solo se erogato entro la fine dell’esercizio.
CONTABILIZZAZIONE
COMPENSO COME PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La partecipazioni agli utili si calcola sugli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da imputare a riserva legale, alle eventuali altre riserve obbligatorie e quella destinata a reintegrare il capitale sociale che risulti intaccato da perdite di precedenti esercizi (art. 2432).
La partecipazione agli utili non rappresenta civilisticamente un costo, ma solo una modalità di destinazione degli utili. E’ deducibile anche se non imputata a conto economico (art. 95.5) e comporta una variazione in diminuzione sulla dichiarazione dei redditi. E’ da assoggettare a contribuzione previdenziale.
Esempio: Quota di partecipazione all’utile netto di bilancio: 15%; utile netto da bilancio € 362.000,00.
Destinazione dell’utile: 5% a Riserva legale, 15% del residuo a compenso amministratore ed il restante ammontare viene accantonato ad una riserva di utili.
Al riparto dell’utile:
Rinuncia al compenso da parte dell’amministratore - La società dovrà operare una ritenuta dato che, secondo il Min. Fin. (C.M. 27.5.94 n. 73/E), la rinuncia a crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito. Per evitare contestazioni è preferibile una preventiva deliberazione dell’assemblea dei soci di rideterminazione del compenso.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20026/2010, ha chiarito che i compensi, cui i soci hanno espressamente rinunciato, diventano utili non distribuiti e non sono deducibili. L’espressa rinuncia ai compensi, con delibera assunta in un periodo successivo, toglie causa all’iniziale allocazione dei compensi e la conseguenza è quella che l’accantonamento iniziale perde il carattere di debito sociale per rimessione del creditore assumendo carattere di utile non distribuito e pertanto non deducibile.
Revoca degli amministratori - In base alla durata dell’incarico, si distingue tra amministratori nominati:
a tempo determinato – hanno diritto al risarcimento del danno se revocati prima della scadenza senza giusta causa (art. 2383);
a tempo indeterminato – la revoca obbliga al risarcimento solo quando non è stato dato un congruo preavviso, salvo ricorra una giusta causa (art. 1725, Cass. Sez. I 7.9.99 n. 9482).
Lo statuto può in ogni caso escludere il diritto al risarcimento del danno anche nel caso di revoca per giusta causa.
Amministratore e lavoratore dipendente - Il rapporto di lavoro subordinato è incompatibile con la carica di Presidente del C.d.A., Amministratore unico e Consigliere delegato, in virtù dell’equiparazione sotto il profilo giuridico tra l’attività gestoria svolta dall’amministratore unico di società e quella svolta dall’imprenditore. Di fatto, quindi, verrebbe meno il requisito della subordinazione (Cass. sent. 24188 del 13/11/06). Vedi an-che sent. n. 1424 del 1/2/2012.
Si ha dunque incompatibilità tra qualifica di amministratore e quella di lavoratore subordinato, quando l’amministratore della società possiede tutti i poteri di controllo, gestione, comando e disciplina, ovvero quando la società sia amministrata da un Amministratore unico.
Negli altri casi e verificandosi le condizioni descritte nella Circ. Inps n. 179/1989 è possibile la coesistenza nella stessa persona delle figure di amministratore e dipendente. In particolare nel caso di Consigliere delegato occorre ponderare la natura e l’ampiezza dei poteri.
Rimborso spese per trasferte - In caso di amministratori “parasubordinati”, il trattamento è analogo a quello previsto per i lavoratori dipendenti: l’amministratore si considera in trasferta quando esce dal Comune nel quale si trova la sede naturale del proprio lavoro (es. gli uffici amministrativi) purché la stessa sia oggettivamente determinabile. In assenza di oggettiva determinabilità vale la sede indicata nell’atto di nomina; in mancanza, il domicilio fiscale.
In caso di amministratori “professionisti” si applica la disciplina prevista per il reddito dei lavoratori autonomi, cosicché i rimborso spese va assoggettato ad iva ed al prelievo della ritenuta. In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 223/2006, anche nel caso di spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dalla società, affinché le stesse siano interamente deducibili occorre che l’amministratore – professionista le inserisca in fattura con assoggettamento ad iva e ritenuta d’acconto.
RIMBORSI SPESE EROGATI AGLI AMMINISTRATORI SENZA PARTITA IVA
ADEMPIMENTI E CONTRIBUTI INPS
La qualifica di amministratore fa sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e di pagamento dei relativi contributi (L. 335/1995).
Nomina - Gli amministratori devono presentare domanda di iscrizione alla sede Inps territorialmente competente, preferibilmente all’atto della nomina e obbligatoriamente entro la data di attribuzione dell’eventuale compenso, indicando i propri dati anagrafici, codice fiscale, domicilio, nonché i dati identificativi della società committente. L’iscrizione all’Inps può essere effettuata anche direttamente dalla società.
Chi è amministratore di più società operanti in sedi diverse, deve spedire una sola domanda di iscrizione nella sede in cui ha la residenza o dove ha sede una società, elencando tutte le società nelle quali è amministratore.
Cessazione - Gli amministratori (o la società) devono comunicare all’Inps la cessazione dell’incarico, entro 30 giorni. I contributi INPS vanno pagati anche sull’eventuale indennità di fine mandato percepita dagli amministratori alla cessazione della carica.
Il diritto alla pensione (invalidità, vecchiaia), calcolato col sistema contributivo, sorge dopo un minimo di 5 anni di pagamento dei contributi alla gestione separata inps.
Pagamento dei contributi – I contributi previdenziali sono pagati dalla società tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Per 2/3 sono a carico della società e per 1/3 dell’amministratore (le percentuali variano al 55% per l’associante e 45% per l’associato in caso di associa-zione in partecipazione).
I contributi Inps gravano percentualmente in maniera diversa a seconda che gli amministratori siano:
privi di altra copertura previdenziale;
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (es. dipendenti, commercianti, artigiani) e titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) anche se iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Deducibilità – Segue la deducibilità del compenso cui si riferiscono (se il compenso è deducibile nel 2011, anche i contributi sono deducibili nel medesimo esercizio sebbene pagati nel 2012).
Relativamente alla gestione separata non è previsto un minimale contributivo mentre è previsto un massimale contributivo fissato per il 2011 ad euro 93.622 oltre il quale l’INPS non è più dovuta.
Soci amministratori di Srl commerciali e artigiane - I soci lavoratori di srl commerciali o artigiane, anche se contemporaneamente già amministratori, sono comunque obbligati al versamento dei contributi Inps alla gestione di appartenenza (commercianti o artigiani); in questo caso la base imponibile è costituita dalla parte del reddito fiscale dichiarato dalla srl e attribuita al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili a prescindere dalla loro effettiva distribuzione. La sentenza n. 3240/2010, disattendeva la pretesa dell’Inps riguardo la doppia iscrizione.
Il D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122 (Manovra correttiva 2010), con una norma di interpretazione autentica, ha risolto la questione della doppia imposizione stabilendo l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali sia alla gestione commercianti o artigiani, per l’attività svolta dal lavoratore in via prevalente, sia alla gestione separata in qualità di socio amministratore. In questo caso l’aliquota contributiva Inps per la gestione separata è quella ridotta (17%).
Il socio amministratore di srl in sostanza potrà risultare esclusivamente iscritto alla Gestione separata Inps, qualora l’attività svolta nel settore commerciale o artigiano non sia abituale e prevalente, non sussistendo i requisiti per l’iscrizione alla Gestione Ivs commercianti/artigiani.
L’art. 12, co. 11, DL 78/2010, che costituisce norma autentica, ha efficacia retroattiva e si applica, pertanto, anche ai rapporti in essere e agli eventuali giudizi pendenti. Tale norma comporta l’obbligo, per i soci amministratori di Srl, di presentare idonea domanda e di provvedere al versamento dei contributi.
ADEMPIMENTI E CONTRIBUTI INAIL
Il D. Lgs. 38/00 obbliga gli amministratori di società alla tutela assicurativa INAIL quando svolgono attività previste dall’art. 1 del Dpr 1124/65 (“uso di veicoli a motore personalmente condotti, accesso in cantieri, opifici e simili, uso di macchine da ufficio ecc..”) non in via occasionale e per l’esercizio delle proprie mansioni.
L’obbligo assicurativo INAIL non sussiste solo quando:
l’amministratore non svolge nessuna delle attività a rischio prescritte dalla legge (ad esempio quando non svolge attività produttiva, non utilizza autovetture né altri macchinari, limitandosi a partecipare alle sole riunioni del consiglio);
l’amministratore è un libero professionista ragioniere o dottore commercialista (INAIL AD/194/01);
l’amministratore è un professionista che ricopre l’incarico nell’ambito della propria professione abituale (ad es.: avvocati, ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile).
Nomina / Cessazione - Se sussiste l’obbligo contributivo, la società deve iscrivere / cancellare l’amministratore entro 30 gg dalla nomina / cessazione. L’iscrizione di un amministratore all’INAIL comporta di regola l’apertura di una nuova posizione assicurativa. Occorre inoltre iscrivere l’amministratore a libro matricola e libro paga. Dall’1/01/09 i suddetti registri sono sostituiti dal libro unico del lavoro su cui andranno annotati unicamente gli amministratori (non professionisti) ai quali viene corrisposto compenso.
Altri adempimenti - La società provvede al pagamento dei premi alle scadenze fissate dall’Istituto e alla denuncia degli eventuali infortuni / malattie professionali.
Determinazione del contributo - Il premio dovuto è calcolato sull’ammontare dei compensi percepiti nell’anno, tenendo conto dei minimali e massimali di legge previsti per il calcolo delle rendite assicurative. E’ posto per 2/3 a carico della società e per 1/3 a carico dell’amministratore.
Deducibilità – I contributi INAIL sono deducibili per competenza sia a fini Ires che ai fini Irap, secondo le re-gole generali di determinazione del reddito d’impresa.
REDDITO DELL’AMMINISTRATORE
Il reddito derivante dall’attività di amministratore può:
1) rientrare fra i redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50.1 c-bis. La società dovrà provvedere a:
– redigere il cedolino paga operando le ritenute fiscali e previdenziali ed effettuando gli eventuali conguagli a fine anno (le addizionali vengono trattenute in sede di conguaglio);
– versare le ritenute fiscali entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
– versare i contributi INPS entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza del compenso;
– redigere modello CUD a scadenza.
2) rientrare nell’ambito dell’attività professionale svolta dall’amministratore titolare di partita iva in quanto connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata. La società dovrà provvedere a:
– operare e versare la ritenuta d’acconto entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
– rilasciare la certificazione delle ritenute operate a scadenza.
Secondo la C.A.E. n. 105/2001 e la R.M. 56/2002 il compenso dell’amministratore rientra nell’attività professionale quando l’attività di amministratore può essere considerata oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata. Si possono pertanto distinguere:
a) compensi corrisposti a professionisti per i quali la prestazione di amministratore rientra nell’oggetto proprio della professione quali dottori commercialisti, ragionieri professionisti –
Iidd: r.a. 20%; Iva: sì; Cassa previdenza: 4%;
b) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l’attività di amministratore è compresa tra le mansioni di categoria o è oggettivamente connessa: avvocati, ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile, geometri che amministrano piccole o medie aziende agrarie, periti agrari che amministrano aziende agrarie e zootecniche (L. 434/68), dottori agronomi e forestali che amministrano aziende agrarie, zootecniche e forestali (L. 3/76), agrotecnici che amministrano aziende agrarie, zootecniche, di lavo-razione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende –
Iidd: r.a. 20%; Iva: sì; Cassa previdenza: 2% – 4% ;
c) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l’attività di amministratore non rientra nell’oggetto proprio della professione e non ne è oggettivamente connessa (es. un medico che amministra una società immobiliare) –
Iidd: Irpef per scaglioni; Iva: no; Inps: soggetti a contributo;
d) compensi corrisposti ad amministratori non residenti –
Iidd: r.i. 30%; Iva: no; Inps: no.
Sono imponibili i compensi in natura corrisposti all’amministratore (Cass. Sez. 3, n. 832, 26/04/1994) e i compensi sotto forma di azioni sociali cedute a prezzo di favore (Cass. Sez. 3, n. 4802, 26/04/1994).
DIPENDENTI / AMMINISTRATORI
Quando un dipendente, in base al proprio contratto di lavoro, agisce anche come amministratore della società per la quale lavora, per società del gruppo o anche per terze società, il compenso percepito confluisce nel reddito di lavoro dipendente, cumulandosi alla retribuzione.
Nel caso di conferimento dell’incarico di amministratore di imprese controllate / collegate a manager della controllante o altre imprese del gruppo il cui compenso sia poi riversato alla società, secondo la Nota dell’A.E. n. 124734/2002, qualora l’amministratore riversi alla società datrice di lavoro il compenso, il tratta-mento fiscale è così sintetizzabile:
non deve essere operata la tassazione Irpef in quanto il percettore effettivo non è la persona fisica ma l’impresa;
i compensi sono tassabili in capo all’impresa e non all’amministratore;
le deducibilità per la società erogatrice avviene per cassa.
AUTO - Utilizzo da parte dell’amministratore - Vedi § Autoveicoli
BENEFICI - Vedi § Benefici a favore di dipendenti, amministratori e soci
TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI – TFM
E’ un’indennità che l’impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall’atto costitutivo della società o dall’assemblea dei soci.
In mancanza di specifiche previsioni fiscali o civilistiche, nella prassi, il trattamento di fine mandato si determina con riguardo alla capacità reddituale, o al volume d’affari o alla realtà operativa economica. L’indennità può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio. Se il compenso dell’amministratore è conseguito nello svolgimento di un’arte o professione, la società non può riconoscere la corresponsione di un trattamento di fine mandato.
Il DL. 201/2011 “Decreto Monti” ha introdotto una rilevante novità in merito alla tassazione delle indennità di fine mandato, abrogando il sistema della tassazione separata per le somme eccedenti € 1.000.000 e riportando le stesse alla formazione del reddito dell’amministratore secondo le regole di tassazione ordinaria.
La norma precisa che la tassazione ordinaria del TFM si applica “in ogni caso” alle indennità erogate agli amministratori delle società di capitali.
Le nuove disposizioni si applicano in relazione alle indennità il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Dalla lettura del testo normativo sembrerebbe che:
se le indennità erogate superano il limite fissato dalla legge, la tassazione ordinaria si applica integralmente su tutte le somme e non solo su quelle eccedenti la franchigia di € 1.000.000;
per gli amministratori di società di capitali la tassazione ordinaria debba essere applicata senza te-nere conto della franchigia di € 1.000.000.
Dalla lettura delle istruzioni al Cud 2012 e della relazione tecnica al decreto sembrerebbe invece che:
la tassazione ordinaria si applica solo per la parte eccedente € 1.000.000;
per gli amministratori di società di capitali, il superamento del limite di € 1.000.000 si conteggia prendendo in considerazione tutti i compensi, indennità e quant’altro ad essi corrisposto; superato il limite di € 1.000.000 il TFM erogato, anche se di importo inferiore, andrà tassato secondo le regole ordinarie.
La norma quindi lascia dubbi interpretativi cosicché sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’AE.
Se il diritto all’indennità risulta da data certa anteriore all’inizio del rapporto:
la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza (indeducibile ai fini Irap; vedi anche Norma comportamento AIDC n. 180/2011);
l’indennità incassata dall’amministratore è soggetta a tassazione separata, salvo i limiti e i presupposti fissati dal DL 201/2011;
Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto si potrebbe alternativamente ottenere con (Circ. 10/E/2007):
a) redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio;
b) estratto notarile della delibera assembleare;
c) autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
d) Timbro postale su copia della delibera in plico senza busta;
e) registrazione della delibera dei soci presso l’Agenzia delle Entrate (tassa fissa art. 10 Tariffa);
f) invio all’amministratore o altro soggetto esterno con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta;
g) utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione con immodificabilità dei dati successiva alla annotazione.
Si ritiene che possa valere come modalità di riconoscimento della data certa anche il deposito del verbale presso il Registro delle Imprese in occasione della nomina dell’amministratore.
Se l’amministratore è eletto dall’assemblea dei soci è opportuno che l’accettazione della carica sia successi-va all’atto con data certa.
In caso di rielezione, visto che ogni mandato è distinto e autonomo dal precedente, è possibile pattuire l’indennità per la prima volta in sede di rinnovo con i requisiti di tassazione separata.
Se invece l’indennità era già stata prevista, occorre pattuirla nuovamente in sede di rinnovo e quella precedentemente accantonata diviene esigibile.
Se il diritto all’indennità non risulta da data certa anteriore all’inizio del rapporto:
secondo l’A.E (R.M. 211/E/2008), per la società, l’indennità è deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento; tale interpretazione non trova riscontro nella dottrina. Secondo l’AIDC norma di comportamento n. 180/2010, la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza, in quanto la mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 17 comma 1 lett. c) non determina differenze di trattamento fiscale degli accantonamenti in capo alla società ma solo in capo all’amministratore che non potrà optare per la tassazione separata; in ogni caso l’indennità di fine rapporto deve essere oggetto di delibera assembleare ed il relativo accantonamento inserito nel bilancio di competenza;
per gli amministratori, l’indennità Tfm è soggetta a tassazione ordinaria e ha lo stesso trattamento del compenso corrente (art. 54).
Il Tfm è soggetto al contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps, entro il massimale contributivo (tenuto conto anche dei compensi correnti dell’anno) variabile di anno in anno.
Esigibilità - Secondo la tesi prevalente, ogni mandato costituisce un rapporto giuridico distinto ed autonomo con la conseguenza che l’indennità deve essere pagata all’amministratore alla cessazione dalla carica, indipendentemente dal fatto che venga poi rieletto; per evitare ciò, si potrebbe prevedere nello statuto o nel verbale di assemblea che il rinnovo del mandato non si considera cessazione del rapporto ai fini della liqui-dazione dell’indennità.
Il presupposto della data certa anteriore all’inizio del rapporto, ai fini dell’applicazione della tassazione separata sussistendo gli altri requisiti di legge, va verificato per ogni mandato.
POLIZZA ASSICURATIVA PER TFM
La società può decidere di accantonare l’indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione, che offre i seguenti vantaggi:
salvaguarda l’equilibrio finanziario nell’esercizio in cui dovrà essere corrisposta l’indennità;
il capitale accantonato si rivaluta;
le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e insequestrabili ai sensi dell’art. 1923 c.c..
Il contraente della polizza è sempre la società, mentre il beneficiario può essere la società o l’amministratore.
Beneficiario: la società
I premi pagati a fronte della polizza sono accreditati in un conto patrimoniale che figurerà nell’attivo di bilancio.
Le quote periodicamente accantonate a titolo di indennità di fine rapporto verranno imputate al c.e. ed andranno a costituire un Fondo al passivo.
I proventi della polizza, ovvero la differenza positiva tra capitale liquidato dalla Compagnia di Assicurazione e premi versati, sono iscritti a c.e. tra i proventi finanziari.
I proventi della polizza:
relativi a contratti stipulati fino al 31/12/1995 - sono assoggettati dalla Compagnia di assicurazione a ritenuta d’imposta pari al 12,50%, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto con conseguente ripresa in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
relativi a contratti stipulati dall’1/01/1996 fino al 31/12/2000 - sono assoggettati dalla Compagnia di assicurazione a ritenuta d’acconto pari al 12,50%, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto e soggetti a tassazione in capo alla socie-tà quali componenti positivi di reddito;
relativi a contratti stipulati dall’1/1/2001 – non sono assoggettati ad alcuna ritenuta e sono tassati in capo alla società quali componenti positivi di reddito.
Alla liquidazione del Tfm, la società:
calcola i contributi Inps sull’importo del Tfm lordo corrisposto, trattenendo la quota di 1/3 a carico dell’amministratore;
liquida il Tfm spettante all’amministratore al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
Beneficiario: l’amministratore
I premi pagati a fronte della polizza sono accreditati in un conto patrimoniale che figurerà nell’attivo di bilancio.
Le quote periodicamente accantonate a titolo di indennità di fine rapporto verranno imputate al c.e. ed andranno a costituire un Fondo al passivo.
I proventi della polizza, ovvero la differenza positiva tra capitale liquidato dalla Compagnia di Assicurazione e premi versati, sono corrisposti direttamente all’Amministratore; si pone pertanto la questione della loro tassazione, in capo all’Amministratore, quali compensi in natura.
I proventi della polizza sono assoggettati dalla Compagnia di assicurazione ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi pari al 12,5% ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo (non si applica in caso di decesso dell’amministratore prima della fine del mandato).
A decorrere dal 1/1/2012, i proventi delle polizze sottoscritte da tale data e, per le polizze sottoscritte prima, per i rendimenti maturati da tale data, sono assoggettati dalla Compagnia di assicurazione ad imposta sostitutiva del 20%.
Alla liquidazione del Tfm
La Compagnia assicuratrice liquida il capitale assicurato direttamente all’amministratore operando, per conto della società, le relative ritenute (spesso la compagnia versa le somme necessarie al pagamento delle ritenute alla società ed il netto all’amministratore ed è la società, in qualità di sostituto d’imposta, a pagare le ritenute all’erario) sul totale del Tfm detratta la quota inps (1/3) a carico dell’amministratore (Inps 15/03/02).
La società calcola i contributi INPS sul Tfm corrisposto dalla Compagnia assicuratrice comprensivo del rendi-mento finanziario (il punto è poco chiaro) e recupera la quota di 1/3 a carico dell’amministratore;
ASSICURAZIONI INFORTUNI, MALATTIE, VITA
E’ necessaria una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nello svolgimento della pro-pria attività ed il rischio garantito; la società si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall’amministratore per danni subiti nell’esercizio delle sue funzioni. Vedi N.C. n. 154.
In assenza di detta correlazione, il premio pagato dalla società costituisce beneficio per l’amministratore ed il costo è deducibile secondo il principio di cassa, a titolo di compenso in natura purché regolarmente delibera-to dall’assemblea dei soci.
Si possono distinguere i seguenti casi:
Contraente: società, che sopporta anche le spese
Assicurato: amministratore
Beneficiaria: società
Se il rischio garantito è strettamente inerente allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, il costo del premio è deducibile per la società e non rappresenta beneficio tassabile in capo all’amministratore. La socie-tà si garantisce sia da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall’amministratore per danni subiti nell’esercizio delle sue funzioni sia da eventuali oneri che potrebbe subire direttamente in conseguenza del verificarsi del rischio.
In caso di infortunio, l’indennizzo dell’assicurazione diviene reddito tassabile in capo alla società. L’eventuale danno richiesto e ottenuto dall’amministratore sarà costo deducibile per la società.
Al termine dell’esercizio, se la durata della polizza si protrae oltre l’esercizio, occorre conteggiare il risconto attivo, in base alla competenza.
Contraente: società, che sopporta anche le spese
Assicurato: amministratore
Beneficiario: amministratore
1) Se il rischio garantito è strettamente inerente allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, il costo del premio è deducibile per la società e non rappresenta beneficio tassabile in capo all’amministratore.
In caso di infortunio, l’assicurazione eroga l’indennizzo direttamente all’amministratore. Il risarcimento non costituisce beneficio tassabile in capo all’amministratore.
Al termine dell’esercizio, se la durata della polizza si protrae oltre l’esercizio, occorre conteggiare il risconto attivo, in base alla competenza.
Si sottolinea l’importanza di strutturare il contratto in modo da poter dimostrare la stretta correlazione tra il rischio assicurato e il rischio cui si espone l’amministratore nello svolgimento del proprio incarico. In definiti-va, la società si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall’amministratore per danni subiti nell’esercizio delle sue funzioni.
2) Se il rischio garantito non è strettamente inerente allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, il pre-mio pagato costituisce beneficio tassabile in capo all’amministratore ed il relativo costo è deducibile per la società secondo il principio di cassa.
E’ scorretta la pratica di inserire i premi tra i costi fiscalmente indeducibili per evitare di tassare il beneficio in capo all’amministratore.
Se si verifica il danno, nulla dovrà dichiarare l’amministratore né come beneficio né come eventuale introito del risarcimento.
Talvolta vengono proposte polizze infortuni “a tutto campo”, che coprono sia rischi aziendali che extra aziendali; sono facilmente contestabili dal Fisco. E’ opportuno stipulare due distinte polizze, una per i rischi aziendali, deducibile per la società e non tassata in capo all’amministratore ed una per gli extra aziendali, deduci-bile per la società ma costituente reddito tassabile per l’amministratore. Nel caso di un’unica polizza suddividere almeno il premio.
Polizza uomo chiave. Poiché le prospettive aziendali e le attese reddituali sono spesso influenzate dalle qualità di una o più persone, le imprese possono assicurare il loro patrimonio umano stipulando apposite polizze così strutturate:
Contraente: società, che sopporta anche le spese
Assicurato: l’uomo chiave
Beneficiaria: società
Deducibilità fiscale dei premi: i premi dovrebbero essere deducibili per competenza, a patto che contraente e beneficiario siano l’azienda stessa. Ci sono infatti dubbi sull’inerenza del costo (art. 109.5).
Capitale assicurabile: nelle società di capitali non esiste alcun limite civile o fiscale, se non la congruità, mentre nelle società di persone il limite assicurabile è pari alla quota del valore patrimoniale della società spettante all’assicurato, nel momento della stipula della polizza.
Tassazione del capitale liquidato: le somme liquidate sono componenti positivi di reddito (art. 88.3 a).
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
I premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale, che gli amministratori della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile a seguito di atti compiuti dagli stessi amministratori nell’esercizio dei loro incarichi e funzioni, non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari. Ciò, fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali, o ricevuto compensi cui non avevano diritto.
Gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono per l’amministratore un arricchimento, ma un risarcimento del danno patrimoniale subito. E’ stato osservato che il medesimo tratta-mento dovrebbe valere anche per gli amministratori il cui reddito è inquadrabile tra quelli di lavoro autonomo.