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Atti fiscali: se scegliere un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio

Atti fiscali: per scegliere un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, presso cui ricevere atti e avvisi è disponibile, sul sito dell’ Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per «eleggere» il domicilio
La diffusione anticipa di qualche mese l’obbligatorietà della nuova comunicazione, in vigore dal 2 gennaio 2012.
i contribuenti erano tenuti a precisare il domicilio per le notifiche fiscali in concomitanza con la presentazione di un modello dichiarativo oppure via raccomandata postale.
Dopo le modifiche apportate al DPR 600/1973, ora (dal 2/1/2012), invece, è prevista una comunicazione ad hocda inoltrare telematicamente all’Agenzia oppure tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Due le procedure contemplate:
- presentazione telematica:
i contribuenti abilitati ai servizi telematici possono, senza intermediari, compilare e inviare i dati utilizzando il software applicativo disponibile sul sito internet delle Entrate;
- presentazione cartacea:
il modulo può essere compilato a mano (o “digitalmente”, nella versione editabile via computer) e inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale.
Quanto alla scelta del domicilio, il contribuente può indicare l’indirizzo di una persona o di un ufficio (ad esempio, se titolare di partita IVA), a patto che si trovino nel medesimo Comune in cui possiede il proprio domicilio fiscale.
Coloro che, invece, risiedono all’estero hanno facoltà di scegliere un indirizzo estero per le notifiche soltanto nel caso in cui non abbiano già nominato in Italia un rappresentante fiscale o comunicato un indirizzo italiano.
Possono beneficiare della possibilità di “elezione di domicilio per la notifica degli atti”, in generale, anche i rappresentanti di una persona giuridica, di un soggetto con limitata capacità di agire, di erede o di autore di una violazione.
Al contrario, sono esclusi gli eredi per conto del contribuente deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.
 

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