LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
Aumento cedolare secca, 25 luglio 2011 - Come pubblicato sui quotidiani recentemente, la manovra finanziaria per gli anni 2011 - 2013 aumenterà dal 21% al 25,2% l'importo della cedolare secca sugli affitti a canone libero e dal 19% al 22,8% l'importo su quelli a canone concordato, a causa del taglio delle agevolazioni fiscali.
Inoltre, sarebbero a rischio la deduzione forfettaria del 15% sui redditi da locazione, riconosciuta ai proprietari degli immobili per i costi sostenuti (dalla manutenzione alle imposte), e l'ulteriore deduzione del 30% concessa a chi affitta la casa con canone concordato (inferiore ai prezzi di mercato).
I tagli arriveranno in due tranches: nel 2013 la decurtazione delle agevolazioni sarà del 5%; nel 2014 la sforbiciata salirà al 20%.
Sempre secondo gli esperti economici del quotidiano, i tagli decisi con la manovra economica interesseranno anche gli inquilini: le misure riguarderanno la detrazione di 300 e di 150 euro (a seconda del reddito) per l'affitto dell'abitazione principale e la detrazione triennale di 991,60 euro per i giovani inquilini tra i 20 ed i 30 anni di età, nonché le detrazioni di 495,80 e di 247,90 euro per gli intestatari di contratti di locazione a canone concordato.
A rischio saranno pure le agevolazioni previste per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro (991,60 e 495,80 euro per i primi tre anni).
Le detrazioni attualmente in vigore
La detrazione di 300 euro per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, prevista dalla Legge n. 431/1998, è concessa se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; la detrazione di 150 euro è concessa se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma è inferiore a 30.987,41 euro.
La detrazione di 495,80 euro è prevista per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con contratti a regime convenzionale, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; qualora il reddito complessivo fosse superiore a 15.493,71 euro ed inferiore 30.987,41 euro, la detrazione si riduce a 247,90 euro.
Per i giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, la detrazione per contratto di locazione per abitazione principale è di 991,60 euro. La stessa agevolazione è concessa ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, sempre che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro; qualora il reddito superasse quest'ultima soglia ma fosse inferiore a 30.987,41 euro, la detrazione scende a 495,80 euro.
Inoltre, sarebbero a rischio la deduzione forfettaria del 15% sui redditi da locazione, riconosciuta ai proprietari degli immobili per i costi sostenuti (dalla manutenzione alle imposte), e l'ulteriore deduzione del 30% concessa a chi affitta la casa con canone concordato (inferiore ai prezzi di mercato).
I tagli arriveranno in due tranches: nel 2013 la decurtazione delle agevolazioni sarà del 5%; nel 2014 la sforbiciata salirà al 20%.
Sempre secondo gli esperti economici del quotidiano, i tagli decisi con la manovra economica interesseranno anche gli inquilini: le misure riguarderanno la detrazione di 300 e di 150 euro (a seconda del reddito) per l'affitto dell'abitazione principale e la detrazione triennale di 991,60 euro per i giovani inquilini tra i 20 ed i 30 anni di età, nonché le detrazioni di 495,80 e di 247,90 euro per gli intestatari di contratti di locazione a canone concordato.
A rischio saranno pure le agevolazioni previste per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro (991,60 e 495,80 euro per i primi tre anni).
Le detrazioni attualmente in vigore
La detrazione di 300 euro per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, prevista dalla Legge n. 431/1998, è concessa se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; la detrazione di 150 euro è concessa se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma è inferiore a 30.987,41 euro.
La detrazione di 495,80 euro è prevista per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con contratti a regime convenzionale, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; qualora il reddito complessivo fosse superiore a 15.493,71 euro ed inferiore 30.987,41 euro, la detrazione si riduce a 247,90 euro.
Per i giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, la detrazione per contratto di locazione per abitazione principale è di 991,60 euro. La stessa agevolazione è concessa ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, sempre che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro; qualora il reddito superasse quest'ultima soglia ma fosse inferiore a 30.987,41 euro, la detrazione scende a 495,80 euro.
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, fornisce chiarimenti sull'applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell'anno, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso. Quindi, via libera alla tassazione ridotta, sia nel caso di soggiorni durante le vacanze estive nelle località balneari, sia nel caso delle locazioni di stanze a studenti. È questa una della novità che emerge dalla circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto una sorta di vademecum.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011, n. 111) sono stati differiti, per l'anno 2011, i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti. In particolare, le persone fisiche tenute al versamento in acconto della cedolare secca entro il 16 giugno 2011, effettueranno il predetto versamento: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di corrispettivo interesse. |
Il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011), concernente "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", all'articolo 3 reca le disposizioni in materia di "cedolare secca sugli affitti". In particolare, il citato articolo 3 prevede un regime di tassazione facoltativo degli immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione.
Il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate ad uso abitativo può optare per il nuovo regime, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Soggetti interessati alla cedolare secca
Al regime della cedolare possono aderire solo le persone fisiche, mentre ne restano esclusi i lavoratori autonomi e le imprese. Inoltre, per poter esercitare l'opzione bisogna essere proprietari dell'immobile o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate.
La riserva a favore delle persone fisiche risulta dal complesso dell'articolo 3 del decreto legislativo che, dall'assoggettamento del reddito fondiario derivante dalla locazione alla cedolare secca, fa anche conseguire al comma 7 l'obbligo di tenere conto di tale reddito ai fini della determinazione dell'imposta personale, in termini di riconoscimento della spettanza o di determinazione di deduzioni, detrazioni fiscali, nonché di altri benefici, anche di natura non tributaria; da cui anche la rilevanza ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E).
In presenza dei presupposti, non osta all'esercizio dell'opzione per la cedolare secca da parte del locatore l'intervento di un'agenzia che operi come mero intermediario tra locatore e conduttore.
Per gli immobili abitativi locati posseduti pro quota l'opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata disgiuntamente da ciascun titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata (cfr. punto 5.1 del Provvedimento). Il regime della cedolare secca può, quindi, essere applicato anche in relazione ad una quota dell'immobile locato.
Non è possibile esercitare l'opzione per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo oggetto di proprietà condominiale, attesa la particolarità della fattispecie con riguardo alle regole che sovrintendono alla gestione della parti comuni e alla circostanza che i contratti sono usualmente stipulati e registrati dall'amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio.