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Acconto IRES Novembre 2016

Entro lunedì 30 novembre 2016 i contribuenti IRES devono versare la seconda o unica rata degli acconti IRES e IRAP 2016, applicando la percentuale del 100%.

L'acconto delle imposte per i contribuenti IRES

Entro lunedì 30 novembre 2016 i contribuenti IRES devono versare la seconda o unica rata degli acconti IRES e IRAP 2016, applicando la percentuale del 100%.

Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare il metodo storico o il metodo previsionale.

In generale, la misura dell’acconto si calcola in base alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico 2016 (c.d. metodo storico). Questa metodo, tuttavia, va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l’acconto in via presuntiva, stimando l’imposta dovuta per il 2016. In genere, il metodo previsionale può essere utilizzato se nel 2016 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2015; è questo, infatti, il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:

¨       effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;

¨       oppure addirittura non effettuare alcun versamento.

Questo secondo metodo è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato.

La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; ciò significa che, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRES.

Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le regole generali sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte da parte dei contribuenti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

  Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le regole generali sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte da parte dei contribuenti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

 

ACCONTI D'IMPOSTA 2016 (secondo il metodo storico) - CONTRIBUENTI IRES

 

 

 

 

 

 

IRES

 

RIGO RN17 ≤ 20,66 €

Nessun acconto dovuto 

RIGO RN17 > € 20,66

MA ≤ € 257,52

Versamento in unica soluzione, entro il 30 novembre  2016, del 100 % dell’importo indicato al rigo RN17, se il periodo d'imposta è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'11° mese successivo)

 

RIGO RN17 > € 257,52

 

Versamento in 2 rate:

¨       40% del rigo RN17 entro lo scorso 16.6/ 6.7.2016 ovvero 18.7/26.8.2016 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2015); 

¨       60% del rigo RN17entro il 30.11.2016 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo) 

MAGGIORAZIONE IRES SOCIETA' DI COMODO

Le società di comodo tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, devono versare l’acconto 2016 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’IRES.

L’acconto è dovuto qualora l’importo del rigo RQ62, col. 7 di Unico SC2016 (al netto degli importi delle col. 10 e 13) risulti pari o superiore a  €.21.

L'acconto dell'addizionale va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 Euro. In caso contrario si effettua il versamento in un'unica soluzione entro il termine del 30.11.2016.

ACCONTO IRES SOCIETÀ TRASPARENTI 

Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR  determinano l’acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive:

PRIMO ANNO

DI OPZIONE

La società che applica il regime di trasparenza dal 2016 calcola l'acconto IRES 2016 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2016 non sarà soggetto passivo IRES.

L'acconto sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato  dai propri redditi (nel mod. UNICO 2017 PF sul reddito 2016 ad essi imputato per trasparenza). 

 

 

OPZIONE ANNI SUCCESSIVI

La società che ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per: il triennio 2014 – 2016; 2015 – 2017; non deve versare l'acconto IRES 2016, in quanto sono obbligati i singoli soci.

Anche la società trasparente per il triennio 2013 – 2015 che ha rinnovato l’opzione per il 2016 – 2018 (quadro OP del mod. UNICO 2016 SC) non versa l’acconto IRES per il 2016.

1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO

La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2013 – 2015, e che non ha rinnovato l’opzione per il triennio 2016 – 2018, deve versare l’acconto IRES 2016 sulla base dell’imposta 2015 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.

 

DECADENZA DAL REGIME

La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2016, è tenuta a versare l’acconto IRES 2016 calcolato sull'imposta 2015 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.

IRAP

RIGO IR21 ≤ 20,66 €

Nessun acconto dovuto 

RIGO IR21 > € 20,66

MA  ≤ € 253,70

Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2016, del 100% dell’importo indicato al rigo IR21.

 

RIGO IR21 > € 253,70

 

Versamento in 2 rate:

¨       la 1a rata, pari al 40% del rigo IR21 entro lo scorso 16.6/ 6.7.2016 ovvero 18.7/22.8.2016 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2015); 

¨       la 2° rata, pari al 60% del rigo IR21 entro il 30.11.2016. 

VERSAMENTO

 

Il versamento dell’unica o seconda rata degli acconti 2016 va effettuato con il mod. F24 secondo le regole di presentazione previste per tale modello di versamento, come modificate a decorrere dal 1° ottobre 2014 ad opera dell'art. 11 del D.L. n. 66/2014, ovvero:

Modalità di presentazione

Soggetto

Condizioni

Cartaceo/

Entratel/Fisconline remote/home banking

Privato

F24 a debito, senza compensazione, di importo ≤ 1.000 €

Entratel/Fisconline

Tutti

F24 a zero

Telematico con Entratel/Fisconline remote/home banking

Tutti

F24 a debito con compensazione

Titolare di partita Iva

F24 a debito senza compensazione

Privato

F24 a debito senza compensazione di importo > 1.000 €

Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili.

Questi sono i principali codici tributo da utilizzare:

2002

Acconto IRES (2° o unica rata)

2019

Acconto maggiorazione IRES società di comodo (2° o unica rata)

3813

Acconto IRAP (2° o unica rata)

COMPENSAZIONE

Per il versamento dell'acconto 2016 il contribuente può avvalersi della compensazione:

¨       verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del  medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda rata dell'acconto IRPEF 2014), senza necessità di utilizzare il modello F24;

¨       orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori, con necessità di utilizzare il modello F24.

Si ricorda che:

¨       è previsto il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500;

¨       i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati (orizzontalmente) solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale e utilizzando gli strumenti telematici dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, se superiori anche a € 15.000, è richiesta l'apposizione del visto di conformità al modello dichiarativo IVA da parte di un soggetto abilitato; 

¨       i crediti tributari relativi a IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte superiori a € 15.000 possono essere compensati (orizzontalmente) solo previa apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato al modello dichiarativo da cui il credito emerge. 

Il limite massimo annuo di crediti d'imposta compensabili è fissato a € 700.000[1] (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale); l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si fa, inoltre, presente che il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso, applicando le sanzioni:

¨       da 0,1% al 1,4% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni (ravvedimento sprint);

¨       1,5% (1/10 del 15%) se il pagamento è effettuato dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza;

¨       1,67% (1/9 del 15%) se il pagamento è effettuato dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

¨       3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è effettuato entro la dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione;

¨       4,29% (1/7 del 30%) se il pagamento è effettuato entro la dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;

¨       5% (1/6 del 30%) se il pagamento è effettuato entro il termine di accertamento.

Oltre all'imposta e alla sanzione ridotta, vanno corrisposti gli interessi di mora calcolati a giorni, nella misura dello 0,2% dall'1.1.2016.

             

 

 


[1] € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.

13/11/2016 18:51 commenti (51)

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