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Regime Forfettario

Forfettari e fattura elettronica convenienza

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Fattura elettronica anche per i Forfettari

Per questo motivo anche i forfettari, seppure sin da ora non obbligati, è opportuno che adottino la fattura emessa digitale elettronica, per il fatto che riceveranno fatture elettroniche e che seppure non obbligati alla registrazione IVA, ma sono obbligati alla loro conservazione, e pur non deducendo i costi, sono obbligati ad indicarli riassunti nel prospetto RS della dichiarazione dei redditi, con forma diverse di dettaglio nelle dichiarazioni fiscali. Per questo molto più snello e semplice avere in dati in formato digitale. Anche loro i forfettari risparmiano con la fatturazione elettronica.

Regime fiscale forfettario agevolato per gli autonomi, professionisti, artigiani, commercianti e servizi. 

Nuovo Regime Forfettario. (link Agenzia Entrate) - (link normativa e circolari)

E’ il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso), così come modificato dalla legge di Stabilità 2016 vigore dal 2016. La Legge di Stabilità 2016 ha in previsione importanti modifiche al regime forfetario, che è diventato l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso dei requisiti previsti.
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, tale regime, applicabile dal 2015, è stato aggiornato nel 2016. In sintesi, il regime forfetario prevede semplificazioni ai fini IVA e contabili, consentendo la determinazione forfetaria del reddito che viene assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRPEF ed IRAP ed ha determinate condizioni ad un regime contributivo ridotto. Dal 2016 l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso dei requisiti previsti, è quello forfettario, abrogato il regime dei minimi viene fatto confluire all’interno del nuovo regime forfetario, diventando così il regime applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività.

Le modifiche principali sono:

-        agevolazione start up: i soggetti che iniziano una nuova attività: possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 5% sul reddito (imponibile ridotto di un terzo), con la possibilità nell’anno di avvio della nuova attività e nei quattro anni successivi di godere (quindi) di un’aliquota ridotta al 5%.

-        agevolazioni contributive: viene sostituito il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, ed invece dell’esonero dal minimale viene prevista  una riduzione del 35% dei contributi INPS, complessivamente dovuti, che perciò sono pagati sul 65% dell’imponibile contributivo, riattivato il minimo contributivo;

-        innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario.

Attività

Codice ATECO

Limite ricavi

Coefficiente

Industrie alimentari e delle bevande

10-11

45 mila

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

50 mila

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40 mila

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

30 mila

54%

Costruzioni e attività immobiliari

41 – 42 – 43 – 68

25 mila

86%

Intermediari del commercio

46.1

25 mila

62%

Servizi di alloggio e ristorazione

55 – 56

50 mila

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione

64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88

30 mila

78%

Altre attività

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99.

30 mila

67%

Esempio: 

un commerciante, gruppo 45 del Ateco20017, che incassa 40mila euro, applica l’aliquota del 40%, ottenendo un imponibile pari a 16mila euro.

L’imposta forfettaria, applicando l’aliquota del 15%, sarà quindi pari a 2.400 euro.

C’è un quinquennio agevolato per start up e nuove attività, con aliquota al 5%.

Il beneficio è fruibile anche da parte delle nuove iniziative in tal caso l’aliquota al 5% si applica anche per i successivi quattro anni. Quindi, nel caso in cui l’attività inizi nel 2018, l’aliquota agevolata si applica per cinque anni, se invece l’apertura risale allo scorso anno, beneficio per quattro anni.

L’altra novità di rilievo riguarda l’accesso al Regime dei lavoratori dipendenti, con innalzamento della soglia a 30mila euro di reddito dipendente, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato. Sotto questa cifra, è possibile unire al lavoro dipendente un’attività autonoma in Regime Forfettario.

La compatibilità vale per il lavoro dipendente e assimilato, il limite non rileva più nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato. Vengono eliminate le precedenti clausole, prevalenza, che escludevano i casi in cui il reddito dipendente dell’anno precedente fosse superiore al reddito d’impresa o autonomo, e ponevano un tetto a 20mila euro annui per la somma dei redditi (dipendente + autonomo).

Per le partite Iva senza cassa di previdenza (non commercianti, non artigiani), l'aliquota contributiva per l'Inps è stata bloccata fermata al 27,72%,  dall’innalzamento graduale previsto fino al 33,72%. In generale, dunque, accedono al regime  i contribuenti che fatturano meno di una determinata cifra e senza più vincoli di tempo. Si può applicare l’aliquota forfettaria fino a quando si mantengono i requisiti di reddito e, per il calcolo dell’imponibile, si applicano ai ricavi coefficienti diversi per ogni categoria.

Le caratteristiche

Il reddito a cui applicare l'imposta sostitutiva al 15 per cento, viene calcolato applicando un «coefficiente di redditività» che per i professionisti è pari al 78 per cento. Dunque se un professionista ha ricavi pari ad esempio a 10mila euro, il reddito imponibile sarà calcolato scalando i contributi previdenziali da 7.800 euro (78% di 10mila). Sull'importo che ne viene fuori va calcolata l'imposta al 15%..  Per il calcolo dell'imponibile non è permesso, però, detrarre alcuna spesa sostenuta per l'esercizio della professione. Previsto l'esonero dal versamento dell'IVA. 

Ricavi e compensi sono esclusi da ritenuta d'acconto.

Si è esclusi anche dagli studi di settore e dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, restando obbligati alla emissione delle fatture e conservazione di quelle ricevute.  

Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Non c'è un limite temporale per la permanenza nel regime, si esce solo con la perdita dei requisiti di accesso, ma dall'anno successivo. 

Perdita dei requisiti.

Se viene meno uno dei requisiti necessari per l'accesso (e per la permanenza) nel regime forfettario, le agevolazioni cessano di avere efficacia, ma non subito. Si uscirà dal regime agevolato nell'anno successivo. Dunque se si perdono i requisiti nel corso del 2018 si uscirà dal regime nel 2019.

La fattura

In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

Annotazioni Legali in fattura: - Legal notice: Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario. Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89.  Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67. Imposta di bollo assolta sull’originale se la fattura supera 77,47 euro

Maggiori agevolazioni per le nuove iniziative (start-up) - Le nuove attività godono di sconti ancor più consistenti.

Secondo le regole fissate dalla legge di Stabilità 2015 le nuove attività applicavano l'imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile ridotto di un terzo. Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi l'imposta sostitutiva sarà del 5 per cento (riduzione ad 1/3 dell’aliquota ordinaria).

Condizioni riduzione aliquota

Affinché l'agevolazione sia applicabile devono, però, essere rispettate tre condizioni.

1°: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente;

2° non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare.

3° se si prosegue un'attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge, che per i professionisti è fissato a 30mila euro.

Opzione per il regime IVA ordinario e contabilità semplificata.

I contribuenti che applicano il regime forfetario possono, inoltre, optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.«L'opzione, valida per almeno un triennio, si deve quindi rimanere nel regime ordinario IVA per 3 esercizi, copreso quello nel quale si è scelto.

L’opzione va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare nel modello Unico da presentare nell’anno successivo alla scelta operata».

Novità per i professionisti che hanno anche un lavoro dipendente

Diventano meno stringenti i vincoli che gli autonomi devono rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali se, oltre a svolgere la libera professione, sono anche lavoratori dipendenti.

La regole fissate dalla legge di Stabilità del 2015 prevedevano l'esclusione degli autonomi qualora i redditi da lavoro dipendente superassero i redditi professionali e contemporaneamente la somma dei redditi derivanti da attività professionale e dipendente eccedesse i 20mila euro.

La nuova regola stabilisce invece una esclusione più "soft". Non entreranno nel regime i contribuenti che abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente (o attività a questo assimilata) superiore a 30mila euro. Soglia che non va considerata nel caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato.

Per il calcolo dell’imponibile, si applicano ai ricavi coefficienti diversi per ogni categoria.

Aliquota contributiva 27% per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps

L'aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps è confermata nella misura del 27% anche per il 2016.

Si evita così l'aumento al 28% previsto dall'articolo 10-bis del Dl 192/2014.

Il blocco interessa i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps tenuti al pagamento dell’aliquota contributiva in misura piena e, quindi, anche al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72 per cento destinato al finanziamento delle misure assistenziali.

Lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Dal 1°gennaio 2016, aumenta, invece, dal 23,50 al 24% l'aliquota a carico contributiva pensionistica corrisposta dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

L'aumento di un punto dell'aliquota pensionistica è previsto per gli iscritti alla Gestione Separata che non sono titolari di partita Iva quali i collaboratori coordinati e continuativi, non iscritti obbligatoriamente ad altra gestione previdenziale: la misura arriva al 31%, cui va aggiunto lo 0,72% come quota assistenziale.

 

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

  1. abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
  2. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
  3. il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro).

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Regime fiscale forfettario minimi agevolato per gli autonomi, professionisti, ar

Regime fiscale forfettario minimi agevolato per gli autonomi, professionisti, artigiani, commercianti e servizi. “nuovi minimi 2016”

Aggiornamento 2015/ 2016 Il regime forfetario per i contribuenti minimi

Il regime dei contribuenti minimi subirà nella prossima (emessa entro anno 2015) Legge di Stabilità 2016un’ulteriore modifica sostanziale.

Regimi dei minimi in vigore nel 2015

Aggiornamento 2015/ 2016

Il regime forfetario per i contribuenti minimi

Il regime dei contribuenti minimi subirà nella prossima (emessa entro anno 2015) Legge di Stabilità 2016un’ulteriore modifica sostanziale.

Per avere un quadro più completo sarà, quindi, necessario attendere l’evolversi dei lavori parlamentari e la progressiva definizione della manovra finanziaria.

Certo è che a partire dal 2016 il vecchio regime di vantaggio,  L.190/2014 DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2,non potrà più essere scelto da coloro che iniziano una nuova attività, posto che diventerà operativa l'abrogazione disposta dalla L.190/2014.

Certo è che i soggetti che utilizzavano il regime di vantaggio già nel 2014 potranno pacificamente continuare ad applicarlo, negli anni successivi, fino a scadenza naturale, proprio in virtù dell’art. 1 comma 88 della L. 190/2014, che considera espressamente coloro che utilizzano “nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014”.

Una questione non chiarita è quella con riferimento a quei soggetti che hanno scelto, nel 2015, il vecchio regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5%, in proroga dal decreto mille proroghe.

Questi contribuenti nel 2016 potranno o meno utilizzare il regime per il residuo periodo di durata.?

Regimi dei minimi in vigore nel 2015

I regimi dei minimi in vigore nel 2015 sono tre:

-        Vecchio regime dei minimi (” L.190/2014 - DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2);

-        Proroga Vecchio regime dei minimi (Decreto Milleproroghe DL 192/2014)

-        Nuovo regime dei minimi forfettario (co. 54 - 89 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015)

Questo susseguirsi di norme ha fatto sì che i soggetti che utilizzavano il regime di vantaggio nel 2014 potranno pacificamente continuare ad applicarlo negli anni successivi fino a scadenza naturale, proprio in virtù dell’art. 1 comma 88 della L. 190/2014, che considera espressamente coloro che lo hanno utilizzato “nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014” (riferimento è contenuto nei commi 86 e 87, che consentono il passaggio dal regime di vantaggio a quello forfetario).

In assenza di un rinvio espresso, tale disposizione non è automaticamente estensibile a coloro che lo hanno scelto nel 2015 in virtù della proroga.

Per questa ragione, in dottrina è stato sostenuto che per questi ultimi non sia possibile utilizzare il regime oltre il 2015.

Coloro che nel 2015 hanno optato per il vecchio regime dei minimi non sanno ancora se potranno utilizzare tale regime anche nel 2016 e seguenti a scadenza naturale.

In senso contrario, si osserva che, proprio nel disporre la proroga, l’art. 10 comma 12-undecies del DL 192/2014 abbia stanziato, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato, il che indurrebbe a ritenere che lo stesso sia, invece, applicabile anche oltre il 2015.

Quest’ultimo approccio sembra il più coerente anche da un punto di vista sistematico: sarebbe altrimenti paradossale limitare la fruibilità del regime a una sola annualità a fronte di soggetti che, per aver aperto partita IVA poco prima, potrebbero beneficiarne per cinque anni e anche più. 
D’altra parte, non va trascurato che il predetto quadro normativo potrebbe essere inciso dalla prossima legge di stabilità, il cui Ddl. già prevede modifiche al regime forfetario. 

Per i soggetti che hanno scelto il regime di vantaggio nel 2015 potrebbe, in ipotesi, essere previsto il transito automatico al regime forfetario – possibilità attualmente riservata solo per chi era “minimo” nel 2014 – il quale, non a caso, verrebbe modificato nel senso di:

aumentare il limite di ricavi/compensi per l’accesso/permanenza;

- consentire l’accesso ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività autonoma, a condizione che il reddito da lavoro dipendente e assimilati non superi i 30.000 euro;

ridurre l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni ai soggetti che avviano una nuova attività.   

Per avere un quadro più completo sarà, quindi, necessario attendere l’evolversi dei lavori parlamentari e la progressiva definizione della manovra finanziaria.

Non risulta perciò chiaro se potranno continuare ad applicare, fino a scadenza naturale, i soggetti che lo hanno scelto nel 2015, in virtù della proroga disposta dal DL 192/2014.

Infatti, quest'ultimo decreto, nel disporre la proroga, nulla ha indicato circa l'applicabilità del regime per gli anni successivi, diversamente da quanto previsto dall'art. 1 co. 88 della L. 190/2014 per i soggetti che lo avevano utilizzato nel 2014. 

A favore dell'applicabilità fino a scadenza naturale depone il fatto che l'art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014 abbia stanziato, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato.

La predetta situazione potrebbe essere chiarita dalla prossima legge di stabilità, apportando gli opportuni interventi correttivi al DL 192/2014.

I regimi dei minimi in vigore nel 2015 sono tre:

-        Vecchio regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2);

-        Proroga Vecchio regime dei minimi (Decreto Milleproroghe DL 192/2014)

-        Nuovo regime dei minimi forfettario (co. 54 - 89 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015)

Vecchio regime dei minimi.

Coloro che avevano iniziato l’attività nel 2014, o prima, avendo i requisiti, potevano e possono, anche dopo la Legge Stabilità 2016, mantenendone i requisiti, applicare il vecchio regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2) e quindi applicare il regime sino alla scadenza naturale cioè 5 anni di attività oppure sino al 35esimo anno di età.

Proroga Vecchio regime dei minimi.

Coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015, avendo i requisiti, potevano approfittare della proroga del vecchio regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2) e quindi applicare il regime sino alla scadenza della proroga il 31 dicembre 2015.

Nuovo regime dei minimi forfettario 2015.

Il regime forfetario con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, che sarà modificato dalla Legge di Stabilità 2016 (oggi 28/10/205) in corso di approvazione, prevede l’applicazione dell’aliquota del 15%, o 10%, su un imponibile (reddito) determinato in modo forfettario, con una percentuale di redditività, determinata a secondo della categoria di attività e codice ateco (sotto i dettagli).

Breve storia dei regimi in vigore 2015

Il regime forfetario per i contribuenti minimi è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015. 

Il comma 33 dell'art. 9 ha previsto l'abrogazione dei seguenti regimi:

- Regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)

N.B. il regime in questione è stato prorogato per tutto il 2015 dal Decreto Milleproroghe DL 192/2014

- Regime contabile agevolato (DL 98/2011 art. 27 comma 3)

- Regime nuove iniziative ( Legge 388/2000 art. 13)  

A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 avevano applicato uno dei sopra elencati regimi, ed in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del nuovo regime forfetario, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, possono accedere al regime forfetario 2015, che diventa il regime naturale.

Tuttavia, era ed è, prevista una clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti che, già al 31 dicembre 2014, erano nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011 (regime dei Minimi), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, ovvero non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del 35° anno di età).

Riassumendo quanto previsto dai commi 32, 33, 34 e 35 dell'art. 9 della Legge di Stabilità 2015:

 

Regime applicato nel 2014

Regime che si potrà applicare nel 2015

Regime dei minimi 
(DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)

Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1

Nuovo regime forfetario start-up, se si trovano nel primo triennio di attività

Possono continuare a rimanere nel Regime dei minimi fino alla sua naturale scadenza, ovvero fino al termine del quinquiennio dall'inizio dell'attività o fino al compimento del 35° anno di età

Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)

Regime contabile agevolato
(DL 98/2011 art. 27 comma 3)

Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1

Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)

Regime delle nuove iniziative
(Legge 388/2000 art. 13)  

Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1

Nuovo regime forfetario start-up, se si trovano nel primo triennio di attività

Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)

 

2015 in proroga il regime dei minimi previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 

Novità introdotte dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 192 del 31.12.2014)

E' prorogato per il solo anno 2015 il regime dei minimi previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (imposta sostitutiva al 5% e limite di ricavi a € 30.000), che era decaduto dal 1° gennaio 2015 a seguito dell'introduzione, al suo posto, ad opera della Legge di Stabilità 2015, del nuovo regime agevolato forfetario con imposta sostitutiva al 15% e limite di ricavi variabile a seconda del codice attività.

Grazie quindi al decreto Milleproghe il regime dei minimi continuerà a sussistere solo per tutto il 2015, costituendo così un'alternativa al regime forfetario.

La proroga non ha riguardato il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000, né il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 (c.d. "ex minimi"), che pertanto già dal 2015 restano non più applicabili.

Nel 2015, quindi, il contribuente, avendone i requisiti, potrà scegliere se adottare il regime dei minimi con applicazione:

- dell’imposta sostitutiva del 5%, oppure

- il nuovo regime forfetario con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, che sarà modificato dalla Legge di Stabilità 2016 (oggi 28/10/205) in corso di approvazione.

Regime dei minimi dal 2016 

Non si escludono condizioni più favorevoli per le nuove partite IVA, con aliquota al 5% per i primi tre anni.

Il nuovo Regime dei Minimi 2015 forfettario con aliquota al 15%  prenderà definitivamente il posto delvecchio sistema con aliquota al 5% (che termina a fine 2015), ma cambiano tutti i massimali per le varie categorie di partite IVA. Resta il meccanismo di fondo, per cui accedono al Regime dei Minimi coloro che fatturano meno di una determinata soglia, senza più vincoli di tempo.

Si può applicare l’aliquota forfettaria fino a quando si mantengono i requisiti di reddito. 

Per il calcolo dell’imponibile, si applicano ai ricavi coefficienti diversi per ogni categoria.

Vediamo come cambiano i tetti di reddito: 15mila euro in più all’anno per i liberi professionisti, 10mila euro in più all’anno per tutte le altre partite IVA.

Ecco in tabella i nuovi requisiti di reddito per l’accesso al Regime dei Minimi, e i coefficienti (invariati) per il calcolo dell’imponibile a cui applicare il 15% di imposta.

 

Tipologia

VECCHIO

Tetto Ricavi euro

NUOVO

Tetto Ricavi euro

Coefficiente

reddito imponibile

Aliquota

IRPEF

professionisti:

15.000

30.000

78%

15%

artigiani e imprese (non alimentari): 

20.000

30.000

67%

15%

commercianti 

(ingrosso e dettaglio): 

40.000

50.000

40%

15%

ambulanti di alimentari e bevande:  

30.000

40.000

40%

15%

ambulante di

altri prodotti: 

20.000

30.000

54%

15%

alberghi e ristoranti: 

40.000

50.000

40%

15%

 

Ci sono altre tre novità rilevanti sul nuovo Regime dei Minimi 2016.

La prima, è consentito anche ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio, se l’assegno previdenziale o lo stipendio sono inferiori a 30mila euro l’anno.

La seconda riguarda invece le start-up, per le quali c’è un regime agevolato al 5% (dal precedente 10%).

La terza è la modifica all'articolo 9 del nuovo regime forfettario agevolato per gli autonomi senza limite di età e di durata.

Il nuovo regime dei minimi dal 2016 cambia aspetto e apre a tutti quei contribuenti prima esclusi per limiti di età o ricavi oltre ai 30.00 euro.

La nuova Legge di Stabilità 2016 ha infatti introdotto una modifica all'articolo 9 del nuovo regime forfettario agevolato per gli autonomi senza limite di età e di durata, nel senso che si fuoriesce solo se si perde uno dei requisiti di accesso o una delle condizioni che prefigurano la permanenza nel regime agevolato per autonomi cd. forfetario.

Nuovo Regime minimi 2016.

Il nuovo regime mimimi 2016 in base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 ma ovviamente si dovrà attendere l'emanazione del decreto attuativo di concerto con l'Agenzia delle Entrate e INPS, cambia forma e diventa regime agevolato autonomi cd. regime forfetario.

Innanzitutto iniziamo col dire che è ancora non si sa, cosa intende fare il governo Renzi per le Partite IVA che nel 2016 possiedono ancora i requisiti del vecchio regime dei minimi quindi per coloro che non hanno terminato i 5 anni di applicazione o non hanno raggiunto i 35 anni di età, e quindi se potranno continuare ad applicare l'imposta sostitutiva al 5% sempre se nel rispetto del limite dei ricavi fino a 30.000 euro oppure, se dovranno decidere di passare obbligatoriamente al regime forfettario con una aliquota sostitutiva pari al 15% a partire dal 1° gennaio 2016.

Legge di Stabilità 2016nuove start-up

Pare che per le nuove start up la Legge di Stabilità 2016 preveda una riduzione di aliquota al 5% non più per 3 anni come è avvenuto nel 2015 ma per 5 anni e solo per chi apre una nuova Partita IVA 2016, 2017, 2018 e 2019 e per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014, vigente prima delle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1. 

Vantaggi per i nuovi minimi:

-        Esclusione da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;

-        Reddito assoggettato a imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari al 15%,

-        Calcolo Reddito imponibile forfettario 

che si effettua applicando sul totale dei ricavi/compensi, i coefficienti di redditività diversi a seconda del codice ATECO, che di fatto riducono la misura della base imponibile sulla quale calcolare il 15%.

-        Esonero dalla ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;

-        Esonero ritenute alla fonte 

-        Permanenza nel regime fino al permanere della sussistenza dei requisiti

per cui la durata del regime è senza limiti di tempo.

Regime forfettario in vigore nel 2015

Fino al 31 dicembre 2015 sono validi i seguenti coefficienti: Il coefficiente di redditività regime forfettario allegato Legge di Stabilità 2015 che si applica al reddito dei nuovi minimi, ossia, per i contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario, è una percentuale variabile dal 40 all'86% a seconda del tipo di attività svolta, che si applica al reddito imponibile, sul quale poi calcolare l'imposta sostitutiva del 15 per cento.

Se nuova impresa per il primo anno e per i successivi due, l'aliquota è invece al 10%.

Coefficienti redditività e limite di reddito imprese in base al codice ATECO:

Per le  Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) coefficiente redditività è il 40% limite reddito 35.000 euro.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 limite reddito è 40.000 e il coefficiente è 40%.

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81: limite reddito 30.000 e coefficiente 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.8: 20.000  e 54%.

Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68): 15.000 e 86%.

Intermediari del commercio 46.1: 15.000 e 62%.

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56): 40.000 e 40%.

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite reddito è di 15.000 euro e coefficente 78%

Altre attività economiche da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) limite reddito è 20.000 euro e 67% è il coefficiente di redditività.

Esempio 1.

Professionista con Partita IVA fino a 15.000 euro nel regime forfetario.

Compensi 15.000 euro

coefficiente di redditività è al 78%,

quindi reddito imponibile è uguale a 11.700 euro.

Calcolo aliquota 15% sul reddito imponibile

quindi 15% su 11.700 = 1.755,00 euro di tasse da pagare.

Esempio 2.

Professionista con Partita IVA sotto 15.000 euro nel regime dei minimi.

Compensi 15.000 - spese 1000 euro.

Reddito imponibile 14.000 euro

calcolo aliquota 5% = 700,00 euro di tasse.

Verifica propria situazione in termini di fattibilità e convenienza

Quindi ogni contribuente potrà verificare la propria situazione e i termini di fattibilità e convenienza circa l'applicazione di una aliquota forfetaria, eventuale riduzione di un terzo aliquota per i primi 3 anni, mancata fruizione della deducibilità degli oneri, di in assenza di redditi diversi da quelli d’impresa o lavoro autonomo, fatta eccezione per i contributi INPS, con il sistema contributivo agevolato, oltre che all'IRAP sostituiva e semplificazione degli adempimenti.

Regime forfettario in vigore nel 2016

Nuove soglie ricavi 2016 e limiti reddito ATECO:

Dal 1° gennaio 2016 nuovi coefficenti di redditività: Dal 2016 per effetto della nuova Legge di Stabilità 2016, cambiano per il nuovo regime dei minimi 2016 le soglie di ricavi e compensi. Tali soglie sono:

Alimentari, bevande: dai 35.000 ai 45.000, redditivitità 40%;

Commercio (ingrosso e dettaglio): dai 40 mila a 50 mila, redditivitità 40%;

Commercio ambulante (alimenti e bevande): dai 30 mila attuali a 40 mila, redditivitità 40%;

Commercio ambulante altri prodotti: dai 20 mila di oggi a 30 mila, redditivitità 54%;

Costruzioni, immobiliari: dai 15.000 di oggi a 25.000, redditivitità 86%;

Commercio (intermediari): dai 15 mila di oggi a 25 mila, redditivitità 62%;

Servizi alloggio e ristorazione: dai 40 mila a 50 mila, redditivitità 40%;

Attività dei professionisti: dai 15.000 di oggi a 30.000, redditivitità 78%;

Altre attività: dai 20.000 di oggi a 30.000, redditivitità 67%;

Nel nuovo regime dei minimi cd. forfettario, infatti, il reddito viene quindi calcolato non sulla differenza tra ricavi e costi come avviene adesso per i minimi, vecchio, ma forfettariamente, ossia,  applicando un coefficiente di redditività sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/ compensi + uscite con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta. Sul reddito così calcolato si applica poi l'aliquota del 15% per IRPEF e addizionali regionali e comunali e IRAP.

Se poi i ricavi e i compensi superano le soglie sopra elencate, il contribuente  fuoriesce dal regime agevolato.

Quindi, la sostanziale differenza rispetto a prima è che fino al 2015 chi poteva entrava nel regime dei minimi dai requisiti molto rigidi in merito a limite di età e ricavi a 30.000 euro, nel 2016 invece tutti possono entrare nel regime agevolato autonomi a patto che non vengano superati i limiti dei ricavi, che a seconda dell'attività svolta variano dai 30.000 euro ai 50.000 euro.

 

altri requisiti Minimi ante riforma L.n. 244/2007

È utile ricordare che i requisiti indicati ai paragrafi precedenti, si sommano a quelli già previsti dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007. In particolare, a sensi del comma 96 possono accedere al regime in parola le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno di inizio della propria attività presumono:

a) di conseguire ricavi o compensi (di cui agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR) in misura non superiore a 30.000 euro; in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno; 

b) di non effettuare cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972);

c) di non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all’articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare;

d) di non erogare somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR; 

e) di non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro; nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, occorre fare riferimento alle attività complessivamente esercitate.

Il successivo comma 99 prevede, invece, che non possono accedere al regime in parola : 

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

Si ricorda infine, che ai sensi del comma 111 del citato articolo 1 della legge n. 244 del 2007, “… il regime fiscale di vantaggio cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99.

Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento  In tal caso sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.  

La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.”. 

Soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011

Come già evidenziato, il regime fiscale di vantaggio può essere applicato anche da coloro che “hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007” purché in possesso, alla data di inizio dell’attività, dei requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto e dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007, innanzi richiamati. Quindi possono accedere al regime anche coloro che negli anni precedenti al 1° gennaio 2012 hanno optato per il regime delle nuove attività produttive, di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000, oppure per il regime di ordinario di determinazione dell’imposta. In caso di opzione per il regime ordinario restano fermi gli effetti prodotti dall’opzione, ossia l’obbligo di permanenza nel regime ordinario per almeno un triennio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. In tale evenienza, il regime fiscale di vantaggio può essere applicato per i periodi di imposta che residuano al completamento del quinquennio, ovvero fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, se successivo. Esempio se inizio nel 2009 la permanenza nel regime ordinario sarà obbligatoria sino al 2011 e dal 2012 potrò essere un minimo per i 2 anni che residuano quindi sino al 2013.Se nel 2013ho meno di 35 anni potrò proseguire sino al compimenti del 35esimo anno Quindi un contribuente che ha iniziato una nuova attività nel 2009 (che ovviamente non costituisca una mera prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo) e che, sebbene in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99, della legge n. 244 del 2007, ha optato per il regime ordinario, può accedere al regime fiscale di vantaggio già dal 1° gennaio 2012, essendo decorso il triennio di permanenza obbligatoria nel regime ordinario. Il contribuente può, quindi, applicare il regime per il biennio che residua, ossia fino al 31 dicembre  2013. Nel caso in cui a quella data non abbia ancora compiuto trentacinque anni, potrà prolungare l’applicazione del regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età.  Con la Circolare 17-E del30/5/2012 l’ Agenzia delle Entrate è dell’avviso che possa accedere al regime fiscale di vantaggio anche il contribuente che, prima del 1° gennaio 2012, abbia perso e riacquistato i requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della legge n. 244 del 2007, fatto salvo il vincolo previsto dall’art. 1, comma 111, ultimo periodo, della medesima legge, secondo cui, in caso di superamento di oltre il 50 per cento del limite dei 30.000 euro, è obbligatoria l’applicazione del regime ordinario per il triennio successivo. Ne consegue che possono accedere al regime fiscale di vantaggio per il periodo residuo coloro che possedevano i requisiti necessari per l’applicazione del regime degli “ex minimi” alla data di inizio dell’attività e nell’anno 2011, restando ininfluenti le vicende intercorse nel periodo intermedio. Riepilogando, per i soggetti già in attività ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 244 del 2007 e dal decreto, si prospettano le seguenti situazioni dal 1° gennaio 2012: 

a) se il soggetto aveva applicato l’ex regime dei minimi, può:

_ applicare il regime fiscale di vantaggio;

_ optare per un regime diverso (ordinario o semplificato di determinazione del reddito, contabile semplificato); in tale ultima evenienza non potrà più rientrare nel regime fiscale di vantaggio;

b) se il soggetto aveva scelto di applicare il regime ordinario o semplificato di determinazione del reddito o il regime delle nuove iniziative produttive può:

_ applicare il regime fiscale di vantaggio; in tale ipotesi laddove poi ne esca - per scelta o per legge - non potrà più rientrarvi;

_ continuare ad applicare il regime prescelto (necessariamente se non sono ancora trascorsi i tre anni obbligatori di permanenza nel regime ordinario) e scegliere di applicare il regime fiscale di vantaggio in un secondo momento, rispettando, in ogni caso, il limite temporale di durata previsto dall’articolo 27, comma 1 (cinque anni dall’inizio dell’attività o compimento di trentacinque anni).

In ogni caso è necessario, come più volte ripetuto, che coesistano anche i requisiti di cui all’articolo 27 comma 2, del decreto. 

 

 

REGIMI A CONFRONTO

Superminimi

Ex Minimi

Noattività

CONDIZIONI D'ACCESSO AL REGIME

Persone Fisiche e titolari di imprese famigliari

Persone Fisiche e titolari di imprese famigliari

Persone Fisiche e titolari di imprese famigliari

Nessuna attività nel triennio precedente

-

Nessuna attività nel triennio precedente

La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di attività precedentemente svolta

-

La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di attività precedentemente svolta

CONDIZIONI DI PERMANENZA

Ammontare dei compensi annui inferiore a € 30.000

Ammontare dei compensi annui inferiore a € 30.000

Ammontare dei compensi annui inferiore a € 30.987,41

Limite triennale di € 15.000 per l'acquisto di beni strumentali

Limite triennale di € 15.000 per l'acquisto di beni strumentali

-

No dipendenti, né collaboratori assimilabili

No dipendenti, né collaboratori assimilabili

-

No cessioni all'esportazione

No cessioni all'esportazione

-

Permanenza per un massimo di 5 esercizi o fino  compimento del 35 anno d'età.

No limiti di durata

Permanenza per un massimo di 3 anni solari

link alle pagine del sito sul regime dei minimi

Regime fiscale 2015 ante riforma 2016

Regime fiscale 2015 agevolato per gli autonomi, professionisti, artigiani, commercianti e servizi. “nuovi minimi 2015”

I co. 54 - 89 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 istituiscono un nuovo regime fiscale age­volato per autonomi che costituisce il regime naturale applicabile, a decorrere dall’1.1.2015, alle persone fisicheesercenti attività d’impresa, d’arte o professione in possesso dei requisiti di se­guito delineati. 

Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomial posto dei regimi di favore attualmente vigenti (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati.

Il nuovo regime:

¨      interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

¨       opera come regime naturale, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime;

¨       resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario dell'Iva e delle imposte sui redditi;

¨       non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. 

Requisiti d’accesso dal 2015

Possono aderire al regime dal 2015 coloro le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano:

¨     conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;

¨     sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi;

¨     il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro; 

¨     redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quellieventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro. 

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano:

-        conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (vedi tabella riportata in calce all'articolo). Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;

-        sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

-        sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati:

  • beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
  • beni di costo unitario non superiore a € 516,46;

-        i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR).

La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro.

 

LE CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA AL REGIME

NELL'ANNO PRECEDENTE:

1

avere conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico

2

aver sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi

3

il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro

4

l'attività d'impresa, arte o professione sia prevalente a quella eventualmente esercitata come lavoro dipendente e assimilato.

Le regole per l'entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITÀ

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

35.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

20.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

15.000

86%

6

Intermediari del commercio

46.1

15.000

62%

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40.000

40%

8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

15.000

78%

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

20.000

67%

Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.

Inizio attività

Nel caso di inizio attivitàdovrà  essere comunicata la scelta per il nuovo regime forfetario mediante l’utilizzo del modello di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (per le persone fisiche, modello AA9/11); al riguarda si segnala che l’Agenzia delle entrate, nel Comunicato stampa del 31.12.2014, dopo aver ricordato che dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva, ha chiarito che fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”.

Soggetto già in attività.

Diverso il discorso invece per un soggetto già in attività: come detto, il nuovo regime forfetario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente (da verificare quindi per l’accesso al regime dal 2015 i dati 2014) rispettano i requisiti richiesti dalla  norma, che ricordiamo essere:

-        i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non siano superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 alla Legge di Stabilità, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata (limiti che variano da euro 15.000 a euro 40.000);

-        non abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, lavoro a progetto,  somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro e compensi erogati all’imprenditore ed ai suoi familiari;

-        il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia superiore ad euro 20.000,00;

-        i redditi soggetti al regime agevolato siano prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di euro 20.000;

-        non ricadano nelle fattispecie di esclusione (non avvalersi di regimi speciali iva, non essere soggetti non residenti nello Stato italiano, non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, non partecipare a società di persone o associazioni professionali o a srl in regime di trasparenza). 

Tali soggetti potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfetario, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Infine nel caso in cui invece, pur nel rispetto dei requisiti, il contribuente valuti la non convenienza nell’adozione del nuovo regime forfetario, potrà comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Opzione applicazione IVA e IRPEF nei modi ordinari.

Dal regime naturale si esce, quindi determinante la circostanza di convenienza, semplicemente concomportamento concludente del contribuente ed anche dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta. 

Si dovrà perciò impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), registrare le fatture, emettere le fatture con applicazione dell’iva, effettuare le liquidazioni periodiche, e tutti i comportamenti per il regime NON naturale che si vuole adottare.

L’opzione vincola per un triennio. Per tre anni non si potra tornare al regime forfettario.

(ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2015, la scelta deve essere comunicata con il modello Iva 2016).

L'opzione, che sarà vincolante per almeno un trienniodovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata 

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il nuovo regime potrà / dovrà quindi NON essere applicato:

-        o per opzione; -        o per Legge,

Per legge nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l’accesso o verificarsi di una delle cause ostative).

Riaccesso al regime

In tal caso il contribuente, dall’anno successivo, dovrà applicare il regime ordinario; a differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti.

Fuoriuscita dal regime

Inoltre, sempre diversamente dal regime dei minimi, non è prevista l’immediata fuoriuscita dal regime forfetario in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%, ma dall’esercizio successivo.

Permanenza nel regime per coloro che già sono attivi come MINIMI

I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età (c.d. clausola di salvaguardia).

Per rimanere nel regime dei minimi, ante riforma 2015, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell’anno precedente, i seguenti contemporanei requisiti:
ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad annonon superiori a limiti predeterminati, daTABELLA, indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (non sono computati i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore);
- sostenimento di spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- sostenimento di spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (inclusi: i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; esclusi: i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione).

A quest’ultimo riguardo, è bene segnalare la previsione di un particolare regime transitorio applicabile limitatamente a coloro che, al 31 dicembre 2014, già fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).  

Regime transitorio 

Vi è un particolare regime transitorio per coloro che, al 31 dicembre 2014, già sono nel regime dei minimi, cioè delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).

In particolare:
- viene disposto il transito automatico al nuovo regime forfetario (salvo opzione per l’ordinario) per i soggetti che fruiscono di uno dei tre sopra citati regimi agevolati (“forfettini”, “nuovi minimi”, “ex-minimi”), a condizione che, nell’anno precedente (ossia il 2014 se l’accesso avviene nel 2015), possiedano i requisiti:

- relativi al limite di ricavi/compensi,

- spese per lavoro non superiori a 5.000 euro,

- spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro;

Ai soggetti già in attività è offerta questa prima alternativa.

Per questi contribuenti viene riconosciuto il beneficio della riduzione di un terzo del reddito forfetario imponibile per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio, a condizione che:

1) non siano stati superati, nell’anno precedente, i limiti di ricavi/compensi, spese per lavoro e beni strumentali sopra indicati;

2) siano soddisfatti i requisiti della novità dell’attività intrapresa e dell’assenza della mera prosecuzione rispetto ad un’eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo.

Minimi neo attività operativi da meno di 3 anni possono transitare al nuovo regime fruendo di unariduzione forfettaria del reddito.

È infatti previsto che per i primi 3 anni di attività il reddito su cui calcolare la sostituiva del 15% sia forfettariamente ridotto di un terzo, e questo al fine di stimolare e agevolare il lavoro autonomo.

La redditività forfettaria da tabella sarà ridotta di un terzo. Quindi per i professionisti 78% diviso 3.

Con la prima alternativa, potrebbe transitare fin dal 2015 nel nuovo regime e calcolare il proprio reddito, fino a compimento del triennio agevolato, con la riduzione forfettaria.   Va comunque osservato che, nel computo del triennio agevolato, vanno considerati anche gli anni antecedenti l’ingresso nel nuovo regime.

Pertanto, nel caso di inizio attività nel 2014, la riduzione forfettaria del reddito potrà essere sfruttata sul 2015 e sul 2016. Dal 2017 (quarto anno di attività) continuerà ad applicare il nuovo regime, ma senza beneficiare della riduzione del reddito.

Una seconda alternativa, (solo per i minimi) la possibilità ai soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime di vantaggio di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.

Con la seconda alternativa il regime dei minimi continuerà a sopravvivere per tutti coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni o che non hanno compiuto ancora 35 anni di età.  

Prendiamo sempre il caso di un minimo che abbia iniziato la propria attività nel 2014. Egli potrà restare nel vecchio regime dei minimi fino al 2018, oppure sino al compimento del 35esimo anno di età..

La Legge di stabilità infatti stabilisce la facoltà – e non quindi l’obbligo – di continuare ad applicare le vecchie regole, beneficiando dell’imposta sostitutiva del 5%.

Si pensi, per esempio, a un imprenditore che ha iniziato l’attività nel 2014. Questi potrà continuare ad applicare il regime dei minimi fino al 2018. Dall’anno successivo, anche se non espressamente chiarito nella norma, transiterà nel nuovo regime forfettario (che non ha più il limite di 5 anni).  

Cause di esclusione

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

-        che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);

-        non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

-        che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

-        che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime). 

L’utilizzo del nuovo regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo regime agevolato, nelle seguenti situazioni:

-        si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

-        non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione di quelli che siano residenti in uno degli Stati membri dell’UE o dello SEE e producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il75% del reddito complessivamente prodotto;

-        effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all’art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, o di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 53 co. 1 del DL 331/93, conv. L. 427/93; 

-        esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contempo­ra­neamente,partecipano a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR).

Durata del regime e fuoriuscita dallo stesso

Non consta alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfetario.

Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d’accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione.

In tali casi, il regime cessa di trovare applica­zione dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.

Determinazione del reddito e imposizione sostitutiva

Il nuovo regime si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività (variabile dal 40% all’86%) previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (calcolati se­con­do il principio di cassa).

Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotti i con­tributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge e le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori l’accesso al regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionale e comu­nale e IRAPpari al 15%.

Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell’attività

Per i soggetti che avviano ex novo un’attività e per i primi tre anni, è prevista un’ulteriore agevo­la­zione consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile.

Il beneficio è accordato solo se:

-        nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non è stata esercitata alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

-        l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione dei periodi di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti, professioni o attività artigianali);

-        qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

Ulteriori caratteristiche del regime

Il regime forfetario prevede:

-        l’esclusione da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;

-        l’esclusione dei ricavi/compensi da ritenuta d’acconto;

-        la possibilità di non effettuare le ritenute alla fonte (sui redditi di lavoro dipendente e assi­milato, di lavoro autonomo, ecc.), salvo indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale del percettore;

-        l’esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e IVA;

-        l’esonero da liquidazioni e versamenti periodici, nonché da obblighi dichiarativi, ai fini IVA;

-        per gli imprenditori, un trattamento agevolato per il calcolo dei contributi previdenziali ap­pli­­can­do le aliquote contributive per la Gestione artigiani e commercianti INPS al reddito dichiarato.

Regimi agevolati abrogati

A decorrere dal 2015, sono abrogati:

-        il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);

-        il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli “ex mini­mi” (artt. 27 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007).

Nonostante l’abrogazione, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (vecchi minimi) può continuaread es­sere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014.

Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime for­fe­tario.

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

¨     che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito; 

¨     non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

¨     che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

¨     che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di molte semplificazioni fiscali. In sintesi:

¨     sono esonerati dal versamento dell'Iva (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito), tranne il caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;

¨     sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali e a certificare e conservare  corrispettivi;

¨     non sono soggetti all'IRAP;

¨     non sono tenuti alla compilazione degli studi di settore/parametri;

¨     sono esonerati dalla comunciazione dello spesometro;

¨     sono esonerati dalla comunicazione black list;

¨     non effettuano e non subiscono la ritenuta alla fonte.

 Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.

Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività. In tal caso, infatti, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3.

Le regole per l'entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta. Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi possono applicare, se in possesso dei requisiti, l'ulteriore vantaggio della  riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.  

I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo(anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale. Tale sistema prevede la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile, (pertanto non risultano dovuti i contributi minimi). Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO.

Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato. 

Le semplificazioni

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito):

inoltre sono esonerati dall'obbligo:

-        della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;

-        della registrazione degli acquisti;

-        della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;

-        della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;

-        della comunicazione del c.d. spesometro;

-        della comunicazione black list;

-        della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;

sono invece obbligati:

-        a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;

-        a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;

-        a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;

-        a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.  

-        alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

Per quanto riguarda le imposte sui redditi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

-        per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;

-        per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);

-        non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;

-        non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Essi determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;

Calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella), senza tener conto delle spese sostenute nell'anno.

Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.

Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.

Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività. 

In tal caso, infatti, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3. Di fatto quindi un’aliquota del 10%.

Regime contabile “naturale”

Per quanto concerne gli esercenti arti e professioni, se non ricorrono i requisiti per l’applicazione del nuovo regime forfetario, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile “naturale” che s’intende adottato in assenza di diverse opzioni.

Per quanto riguarda le imprese, il discorso è più complesso.

Innanzitutto è bene individuare i soggetti che applicano obbligatoriamente il regime contabile ordinario in base alla propria natura giuridica, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito: spa, srl, sapa, cooperative mutue assicuratrici, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, trust, associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa diversi da quelli sopra indicati, v’è, invece, alternativa tra regime contabile ordinario oppure semplificato a seconda dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti in un anno intero.

Resta comunque ferma la possibilità di optare per il regime ordinario.

In particolare:
- se detti ricavi sono non superiori a:

-        400.000 euro (per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi), oppure a 

-        700.000 euro (per imprese esercenti altre attività)

è “naturalmente” applicabile il regime contabile semplificato dall’anno successivo (ipotizzando il contenimento nei predetti limiti dei ricavi 2014, l’utilizzabilità del regime semplificato decorre dal 2015)

- se detti ricavi sono superiori ai predetti limiti, dev’essere applicato dall’anno successivo il regime contabile ordinario (ipotizzando il superamento dei predetti limiti di ricavi nel 2014, l’utilizzo del regime ordinario decorre dal 2015).

I predetti limiti per l’accesso alla contabilità semplificata:
- sono ragguagliabili ad anno;
- sono determinati tenendo conto dell’ammontare dei ricavi previsti dagli artt. 57 e 85 del TUIR, computati in base al principio di competenza;

Liquidazione IVA mensile o trimestrale.

Per verificare l’accessibilità alla liquidazione trimestrale dell’IVA (art. 7 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542), invece, i medesimi limiti sono determinati tenendo conto del volume d’affari ai fini dell’imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001 e ris. n. 15/2012) e non si considerano superati per effetto della maggior somma derivante da adeguamento agli studi di settore o ai parametri contabili (circ. Agenzia delle Entrate n. 54/2001, § 13).

Sulla base di quanto prevede l’art. 18 comma 1 del DPR 600/73, la circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001 ha chiarito come computare il limite per l’accesso alla contabilità semplificata per i soggetti che svolgono  contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività.
Nello specifico:
- se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente dalla quale, cioè, sono conseguiti i maggiori ricavi nel periodo d’imposta (il riferimento alla “distinta annotazione dei ricavi” non coincide con la tenuta di una contabilità separata, essendo sufficiente l’annotazione dei ricavi secondo modalità tali da garantire la loro attribuzione ad un’attività piuttosto che ad altra);
in mancanza, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell’individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700.000 euro.

Riguardo alla prima ipotesi considerata – annotazione distinta dei ricavi – la risoluzione n. 293/2007 ha precisato che, dopo aver stabilito quale tra le attività svolte sia prevalente, occorre ulteriormente verificare se l’ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte superi il limite massimo di 700.000 euro. Nel caso in cui esso sia superato, l’accesso al regime di contabilità semplificata sarebbe comunque precluso in quanto la ratio sottesa all’art. 18 del DPR 600/73 “è quella di consentire la tenuta della contabilità semplificata soltanto alle imprese minori, ossia a quelle imprese che hanno un ammontare di ricavi limitato”.

 

Regime dei minimi ante riforma 2015
A partire dal 1° gennaio 2012, quindi, i contribuenti di piccole dimensioni che intendono iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, applicano - laddove in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento - il nuovo regime fiscale di vantaggio di cui al citato articolo 27, commi 1 e 2, del decreto.

Resta sempre valida la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 13 della legge n. 388 del 2000.

I nuovi requisiti per l’accesso al regime fiscale

Al fine di adeguare il nuovo regime fiscale di vantaggio alle finalità indicate nel primo periodo dell’art. 27 del decreto - ossia “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese” - , il medesimo articolo dispone che, dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale di vantaggio costituisce il regime naturale per le persone fisiche che:

– intraprendono un’attività di impresa arte o professione; – l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

e che presumono di possedere, o possedevano al momento di inizio dell’attività, sia i requisiti stabiliti dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007 (regime degli ex minimi) che quelli previsti dall’art. 27, comma e 2 del decreto.

Ciò significa, in altre parole, che mentre l’“ex regime dei minimi” era applicabile da chiunque avesse i requisiti previsti dalla citata legge n. 244 del 2007 - non essendo preclusiva, ad esempio, la circostanza che il contribuente fosse già in attività - il regime fiscale di vantaggio è destinato solo a coloro che iniziano una nuova attività, ovvero l’hanno iniziata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto l’“ex regime dei minimi” (1° gennaio 2008).

Al riguardo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2012, che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell’art. 27 del decreto, al par 3.2, ha disposto che per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva non si fa riferimento alla mera apertura della partita IVA, bensì all’effettivo esercizio dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività. Sono, a tal fine, considerate rilevanti le attività necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.

L’articolo 27, comma 2, del decreto prevede, inoltre, che l’accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio è ammesso “…a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.”

Tali requisiti sono identici a quelli previsti per l’applicazione del regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000, pertanto, restano validi in proposito i chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi, salvo quanto precisato nella presente circolare. In particolare, con riguardo al limite temporale dei “tre anni precedenti”, tenuto conto della lettera della norma, si ritiene che occorra far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all’inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l’inizio della nuova attività. Conseguentemente un soggetto che ha cessato la precedente attività il 31 maggio del 2009, può senz’altro intraprendere una nuova attività utilizzando il regime in commento, ad esempio nel mese di luglio del 2012, senza dover attendere che siano trascorsi ( dal 31 maggio 2009 ) almeno tre periodi d’imposta completi (ossia senza dover attendere il 1° gennaio 2013).  

Nuovi minimi: pronti i codici tributo 2012 per la sostitutiva del 5%

I nuovi codici sono utilizzati per il versamento dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta a partire dal periodo d’imposta 2012

nuovi minimi a partire da 22/5/12 è possibile utilizzare nuovo modello AA9/11

Agenzia Entrate modifica modello AA9/11 IVA, adeguandolo regime mimini. Dal 22/5/12, è possibile utilizzare il “nuovo” modello AA9/11, per la dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle persone fisiche.

Super minimi, Superminimi, Regime dei Superminimi 2012

Dal 2012 il nuovo regime dei minimi. professionisti non saranno più assoggettati a ritenuta di acconto. Agenzia  Entrate del 22/12/11 le disposizioni attuative dei superminimi, art. 27 DL 98/11, dal 1/1/12- Dipendenti possono essere minimi

«Nuovi minimi»o superminimi: accesso da chiarire fuoriusciti vecchio regime

Il provvedimento attuativo non esplicita se l’accesso sia consentito anche ai soggetti che hanno utilizzato il regime dei minimi per poi fuoriuscirvi

Regime semplificato per gli ex-minimi che sono costretti a fuoriuscire

Coloro esclusi dal nuovo regime dei nuovi minimi entrano naturalmente dal 2012 nel nuovo regime agevolato (previsto dall’art. 27 c. 3 del D.l. 98/11, possibilità di optare per regime ordinario.

Nuovi minimi senza ritenuta - provvedimento n. 185820/2011 del 22/12

Il provvedimento n. 185820/2011 del 22/12 conferma la sostitutiva al 5% e prevede l’assenza di ritenute su compensi o ricavi percepiti dal 2012

I “SUPERMINIMI”:

UN REGIME ULTRAVANTAGGIOSO PER POCHI CONTRIBUENTI Tassazione sul reddito conseguito che non pare esagerato definire quasi simbolica. La sostitutiva è stata infatti ridotta dal 20%, misura precedentemente prevista, al 5%.

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